Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2024, n. 2372

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2024, n. 2372
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 2372
Data del deposito : 5 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 658/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
ANNA MARIA PIZZI Presidente
ARA ARCERI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 658/2024 promossa da:
nata a Vibo Valentia, il 27.12.1977, C. F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. N C (CF: C.F._1
– elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ionadi alla via S.S. C.F._2
18
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , nato a Tradate (VA) il 01/05/1980 e Controparte_1 C.F._3 rappresentato, difeso ed assistito dall'Avvocato G M (c.f. ), C.F._4
del Foro di Milano e presso il Suo studio elettivamente domiciliato in 20091 Bresso (MI), via Vittorio Veneto n. 107,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1748/2023 del 24.07.2023, pubblicata il 26.07.2023
(Rep. 3225/2023), emessa dal Tribunale di Monza, Sez. IV civile, in epilogo al giudizio n.
4704/2021 RG
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: 6
Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE, sospendere e/o revocare eventualmente anche con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 351, comma 3, c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata sussistendo entrambi i requisiti del fumus boni iuris – avuto riguardo alla presumibile fondatezza dell'impugnazione, che è tale da rendere probabile e non meramente possibile la riforma della sentenza impugnata – e del periculum in mora derivante dal pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe derivare all'appellante in caso di esecuzione della sentenza appellata, l'esecuzione determinerebbe all'appellante un ulteriore maggiore danno atteso che, per approntare le somme richieste, deve necessariamente sottrarre risorse destinate alla propria famiglia.
Va poi considerato che non vi è alcuna certezza, in caso di vittoria, di poter ripetere quanto pagato.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
I. ACCOGLIERE, per gli esposti motivi di gravame, il proposto appello e, per l'effetto – annullare e/o totalmente riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 24/07/2023, nel Procedimento iscritto al N. R.G. 4704/2021, depositata il 26/07/2023 e NON NOTIFICATA e, per l'effetto,
a) Accertare e dichiarare la sussistenza del credito di € 9.543,42. vantato dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , a titolo di spese straordinarie
[...] Parte_2
b) Dichiarare, di conseguenza, l'estinzione totale del credito di € 9.427,83 vantato dal sig. Parte_2 nei confronti della sig.ra , azionato con procedimento per decreto ingiuntivo n. Parte_1
1268/2021 R.G.1287/2021 Tribunale di Monza;

c) Revocare, in toto, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 emesso in data 19/3/2021 dal
Tribunale di Monza;

d) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio. Parte_2
e) In ogni caso, per le causali di cui sopra, accogliere il presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 depositato il 23.03.2021 statuendo conseguentemente che la sig.ra non è debitrice delle somme richieste dal sig. . Pt_1 Parte_2
Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano le richieste istruttorie già formulate in primo grado che per mero scrupolo difensivo vengono di seguito riportate:
2
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale sui fatti indicati nell'atto di citazione da intendersi qui riportati nonchè nella presente memoria preceduti dalla locuzione “Vero che”.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero è che la sig.ra ha corrisposto al sig. la somma di euro 1.377,10, per Parte_1 Pt_2
come dallo stesso richiesta, con vaglia postale per il pagamento delle spese straordinarie dei figli”
2. “Vero è che la sig.ra ha sempre provveduto ad effettuare dalla Calabria le Parte_1
ricariche telefoniche che le venivano richieste sia da che da ” Per_1 Per_2
3. “Vero è che la sig.ra ha dovuto provvedere al vestiario di e Parte_1 Per_2 Per_3
poiché gli stessi li richiedevano in quanto sprovvisti”
[...]
4. “Vero è che a richiesta di la sig.ra ha dovuto provvedere all'acquisto CP_2 Parte_1 dell'abbigliamento sportivo”
5. “Vero è che la sig.ra ogni volta che i ragazzi dovevano venire in Calabria Parte_1
provvedeva ad inviare i preventivi di spesa al sig. e si accollava per intero tutte le spese di viaggio” Pt_2
6. “Vero è che la sig.ra ha provveduto all'acquisto di un nuovo telefono perché Parte_1
era impossibilitato a seguire le lezioni scolastiche durante la pandemia” Controparte_3
7. “Vero è che la sig.ra ha acquistato il nuovo telefono su espressa richiesta del figlio Parte_1 che le ha rappresentato la difficoltà a seguire le lezioni”
8 “Vero è che la sig.ra ha più volte provveduto ad inviare sia a che ad Parte_1 Persona_3
delle piccole somme di denaro” Per_2
9. “Vero è che la sig.ra ha inviato le somme suddette su espressa richiesta dei figli i Parte_1
quali le prospettavano la necessità economica anche per poter fare fronte a piccole spese di prima necessità”
Si indicano quali testi: il sig. , via Torquato Tasso n. 5 Solaro Controparte_3
Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova, formulati e formulandi da controparte, di cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere opportuna l'assunzione.
Con riserva di indicare i testi. Con ogni e più ampia riserva di formulare nuovi capitoli di prova, nonché di indicare ulteriori testi sui capitoli formulati e formulandi, nei termini di legge, nonché assegnandi dall'Ill.mo
Giudice. Si chiede sin da ora l'ammissione alla prova contraria formulata da parte avversa sui medesimi capitoli di prova con gli eventuali testi indicati da controparte. Si chiede la non ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte.
Parte appellata:
3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sez. 5 Persone, Minorenni e Famiglia, contrariis reiectis, così
GIUDICARE
IN VIA PREGIUDIZIALE
1) Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inammissibilità dell'appello interposto dalla sig.ra e, per tale effetto Pt_1
2) Previa fissazione di udienza per la discussione orale del presente giudizio di gravame in ragione del combinato disposto degli artt. 342, 348 bis, 350 bis, 281 sexies cod. proc. civ. accertare e dichiarare inammissibile, nullo, annullabile, improcedibile l'atto di appello della Sig.ra
con ogni conseguente statuizione. Pt_1
IN VIA PRELIMINARE
Previe sempre le più opportune declaratorie, nonché accertato e dichiarato quanto in via preliminare richiesto,
3) Rigettare, per quanto esposto in narrativa, la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, difettandone i presupposti;

4) Respingere l'appello interposto della sig.ra relativamente ad ogni e qualsivoglia Pt_1 avversaria conclusione, domanda e/o istanza svolta dall'appellante ai danni e nei confronti del
Sig. per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
per l'effetto Parte_2
5) Confermare integralmente la sentenza num. 1748/2023, emessa dal Tribunale di Monza, Sez.
4 civile, Giudice Dott.ssa C P, in epilogo al giudizio n. 4704/2021 R.G., pubblicata in data 26/07/2023.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
Previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertato e dichiarato quanto in via preliminare dedotto ed esposto nelle presenti conclusioni, per l'effetto, anche in via principale e di merito,
6) Respingere sempre ed in ogni caso l'appello interposto dalla Sig.ra Pt_1
relativamente ad ogni e qualsivoglia avversaria conclusione, domanda e/o istanza svolta dall'appellante ai danni e nei confronti del Sig. per tutti i motivi dedotti Parte_2
nella narrativa del Sig. / Sig.ra Parte_2 Parte_1
Del presente atto;
per l'effetto
7) Confermare integralmente la sentenza num. 1748/2023, emessa dal Tribunale di Monza, Sez.
4 civile, Giudice Dott.ssa C P, in epilogo al giudizio n. 4704/2021 R.G., pubblicata in data 26/07/2023.
4
IN OGNI CASO
8) Mandare assolto il Sig. da qualsivoglia avversa richiesta avanzata Parte_2 dall'appellante nei confronti di parte appellata ed originata dai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, compensi professionali e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
I. Disporre d'ufficio l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio (N. 4704/2021
R.G., Tribunale Civile di Monza, Giudice dott.ssa Panzarino);

II. Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie articolate dall'appellante, in quanto:
la prova per istruttoria orale richiesta dall'odierna appellante è già stata oggetto di provvedimento (condiviso) di rigetto nell'ambito del giudizio di primo grado;
in ogni caso, ci si oppone all'ammissione della stessa in quanto i capitoli di prova dedotti ex adverso nella memoria n. 2) ex art. 183 co. VI c.p.c. (n. 4704/21 R.G. Trib Monza) sono inammissibili, per tutti i motivi dedotti dall'esponente nella sua memoria n. 3) ex art. 183 co. VI c.p.c.
In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento anche solamente parziale delle prova orale richiesta, si chiede ammettersi la prova per istruttoria orale così come articolata dall'odierno appellato nelle proprie memorie n. 2) e n. 3) ex art. 183 co. VI c.p.c. (n. 4704/21
R.G. Trib. Monza), con i testi ivi indicati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Monza Seconda Sezione Civile in data 19.03.2021, n. 1268/2021 - R. G. N. 1287/2021, notificato in data 19 aprile 2021, il sig. agiva monitoriamente per il recupero della somma di € 9.427,83 dovuta dalla Parte_2
sig.ra a suo dire, per presunte spese straordinarie, mediche e scolastiche dei figli Pt_1
minori e affidati allo stesso a seguito di sentenza di Controparte_3 Persona_4
modifica delle condizioni di divorzio nel giudizio R.G. n. 540/2015 del Tribunale di Vibo
Valentia. Avverso tale decreto, provvisoriamente esecutivo, la sig.ra Parte_1
proponeva formale opposizione al fine di eccepire:
[...]
- un credito vantato nei confronti del sig. a titolo di spese straordinarie, Parte_2
sostenute per i figli minori e chiedendone, quindi, la Persona_3 Persona_5
compensazione.
- per evidenziare che la stessa ha sempre contribuito al mantenimento dei propri figli ed al pagamento delle spese straordinarie sostenute per gli stessi anche da quando i minori sono
5
stati affidati al sig. E ciò anche inviando al sig. dei vaglia postali per la sua quota Pt_2 Pt_2
delle spese straordinarie (cfr. all. in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. e Parte_2
chiedeva che venisse accertata la sussistenza del debito della somma di euro 9.427,83 in capo alla sig.ra relativo al mancato rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie Pt_1 effettuate dallo stesso nell'interesse dei figli e . Chiedeva, inoltre, che Per_2 Persona_3
venissero respinte tutte le domande ex adverso proposte, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese. Dopo il rigetto di tutte le istanze istruttorie la causa veniva decisa dall'adito Tribunale con la sentenza oggi impugnata con la quale veniva rigettata
l'opposizione proposta dalla sig.ra e per l'effetto veniva confermato il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lamentando: Pt_1
I - NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'IMPUGNATA SENTENZA PER ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. ILLOGICITA' MANIFESTA.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. MANCATA COMPENSAZIONE DEI CREDITI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 1243 C.C.
La sentenza impugnata, secondo parte appellante, non ha tenuto conto degli esborsi effettuati dalla sig.ra per spese straordinarie dei figli né tantomeno delle somme che la sig.ra ha Pt_1
versato, a titolo di spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In realtà il giudice di primo grado ha analiticamente esaminato i documenti prodotti da parte odierna appellante, non rinvenendo in essi, correttamente, un valore probatorio certo.
La motivazione della sentenza del tribunale sul punto e' esaustiva;
ogni singolo documento prodotto
e' stato esaminato;
molti non sono risultati documenti provanti una effettiva spesa ma meri preventivi, altri non sono riferibili con certezza alla parte appellante, altri ancora sono connotati da una genericità che non consente la invocata ripetizione.
I capitoli di prova per testi formulati da parte appellante in primo grado ed oggi riproposti non sono stati giustamente ammessi. La maggior parte delle circostanze dedotte andavano certamente provate con documenti e non con prove testimoniali, redatte pergiunta con capitoli a formulazione generica
e non temporalmente collocata.
Il debito verso parte appellata non e' stato disconosciuto, ma si e' soltanto evocato un controcredito che pero' e' completamente rimasto privo di riscontro documentale, tale non potendosi considerare la produzione effettuata, per quanto sopra appena esposto.
6
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi sono motivi per accogliere l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza..
Tutto cio' premesso, la Corte ritiene di dover respingere l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
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