Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/09/2024, n. 648
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 779/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. ssa Marialuisa Crucitti - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 779/2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'8.01.2024 vertente
TRA
OLEIFICI PETRACE INIZIATIVE S.r.l. (C.F. 0086710803), già OLEIFICI
PETRACE S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello n. 5, presso lo studio dell'avv.
G. Carlo Grillo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
E – DISTRIBUZIONE S.p.a. (C.F. 05779711000), già ENEL DISTRIBUZIONE
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellata-
NONCHÉ
ENEL ENERGIA S.p.a. (C.F. 06655971007), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellata-
oggetto: somministrazione – appello avverso la sentenza n. 347/2019 del Tribunale di
Palmi, pubblicata il data 29.03.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 4.01.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni “la comparente rassegna le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto d'appello con vittoria di spese”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 18.12.2023, il procuratore di Enel Energia S.p.a. e di E-distribuzione S.p.a. così precisava le conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e C.P.A. come per legge”;
Con ordinanza del 22.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.01.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Oleifici Petrace S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Palmi, l'Enel Distribuzione S.p.a. e l'Enel Energia S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare che la somma reclamata dall'Enel Energia S.p.a., con la nota del 9.01.2012 non è da essa dovuta;
in caso di accertate disfunzioni o malfunzionamento degli impianti di misurazione o di ogni altro errore compiuto dalle convenute nell'accertamento dei consumi dell'Oleifici Petrace, condannare chi di ragione ad adottare le misure necessarie per evitare il reiterarsi delle stesse;
accertare, alla luce delle disposte indagini e fatte le dovute compensazioni con quanto pagato in eccesso dall'attrice, le some dovute alla concludente stessa o quelle eventualmente spettanti all'Energia S.p.a.;
in caso di accertamento di un credito a favore dell'Oleifici Petrace, condannare chi di ragione dei convenuti al pagamento della relativa somma a favore dell'attrice” con vittoria di spese giudiziali.
Esponeva parte attrice:
-di essere proprietaria di uno stabilimento industriale per la lavorazione della sansa con sede in Palmi, c.da Petrace;
-che, dal mese di gennaio 2008, l'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto veniva fornita da Enel Energia S.p.a., succeduta all'Enel Distribuzione S.p.a.;
-che il ciclo di lavorazione del prodotto era concentrato nel periodo decorrente dal mese di novembre a quello di gennaio/marzo di ciascuna annata e che le fatture mensili, emesse dall'Enel Distruzione per gli anni 2003/2007, avevano rispecchiato i ritmi di funzionamento degli impianti;
-che dopo il passaggio del contratto di fornitura all'Enel Energia S.p.a., nonostante fosse stato riscontrato un guasto al riduttore di tensione nel mese di dicembre 2007, il consumo di energia, per l'anno 2008 così come per l'anno successivo, aveva subito un rilevante aumento (pari al 50% circa), come attestato dalle fatture prodotte, nonostante le macchine impegnate per la lavorazione e la materia prima lavorata fossero rimaste le stesse;
-che, nonostante tali circostanze fossero state portate a conoscenza dell'Enel Energia
S.p.a., la stessa, con nota del 9.01.2012, aveva intimato il pagamento della somma di
€.75.663,86 minacciando la sospensione della fornitura in caso di inadempimento.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano Enel Energia S.p.a. e l'Enel Distribuzione
S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, contestando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto. Precisavano che, per la fornitura oggetto di causa, erano state effettuate numerose verifiche nel corso degli ultimi anni in occasione delle quali era stato constatato un guasto nel misuratore - con una conseguente registrazione dei consumi, errata per difetto nella percentuale del 30% - ed un guasto all'alimentare del modem del misuratore che aveva determinato il mancato invio al sistema di telelettura dei dati relativi ai consumi registrati. Ciò nonostante, le registrazioni, comunque presenti, erano state oggetto di lettura ad opera dei tecnici che avevano effettuato sopralluoghi, sicché la ricostruzione dei consumi era da considerarsi oggettiva in quanto operata sulla base dei dati effettivamente rilevati applicando un coefficiente di correzione del 30%.
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
3.07.2018, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi accoglieva, parzialmente, la domanda attrice, dichiarando “non dovuti da parte attrice gli importi richiesti da ENEL con la nota del 9 gennaio
2012, limitatamente alle fatture emesse dal 26.9.2008 fino all'8.8.2009” e rideterminando “il complessivo credito di ENEL, con riferimento all'intero periodo dall'1.6.2008 all'11.12.2011, in euro 33.670,84, IVA compresa “;
condannava, altresì le convenute, in solido, alla rifusione delle spese giudiziali, in favore della Società attrice, parzialmente compensate nella misura di ½.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Oleifici Petrace S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva accolto parzialmente, e non integralmente, la domanda attrice