Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2024, n. 2873
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Testo completo
N. R.G. 935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Carla Romana Raineri Presidente relatore dr.ssa Serena Baccolini Consigliere dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 935/2022 promossa in grado d'appello
DA
NEVADA S.R.L. (P. IVA 03152790964), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Dell'Orto,
Eduardo Maria Fabrizio Mariani e Barnaby Dosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo in Milano, via Freguglia n. 10, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
SA GIOGHI di IC TA (P.IVA 08391400960) – in persona del titolare sig.ra
PI ET – NO TT (C.F. [...]9, SI CC
(C.F. [...]) e AV AL (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo De Nicolais ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sonia Elvi in
Milano, via Boccacci n. 22, giusta procura in atti
APPELLATI
E DI
pagina 1 di 17 TO EM (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso
Scanio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campofelice di Roccella, viale Francia n.1, giusta procura in atti
APPELLATO
Avente ad oggetto: concorrenza sleale
Sulle seguenti conclusioni
Per NEVADA S.R.L.:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza gravata, anche previo accoglimento della querela di falso incidentale:
-accertare che IC TA, titolare dell'impresa individuale SA HI DI IC TA, si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 n. 2 e n. 3 cod. civ. e/o di illecito ex artt. 2043 e 2055 cod. civ., anche attraverso l'opera dei signori LU TT, AN CC e VI AL di cui ne risponde anche ex art. 2049 cod. civ.;
- accertare inoltre che LU TT, AN CC e VI AL hanno reso possibile, agevolato e/o cooperato con IC
TA alla violazione del divieto di concorrenza sleale, rendendosi essi stessi responsabili di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3 cod. civ. e/o di illecito ex artt. 2043 e 2055 cod. civ., in solido con la SA HI;
- inibire ex art. 2599 cod. civ. alle parti convenute, in qualunque forma effettuata, la ripetizione degli illeciti di concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598 n. 1 e 3 cod. civ. e/o di illecito ex art. 2043 cod. civ.;
-fissare ex art. 614 bis cod. proc. civ. le misure penali di euro 1.000,00 e di euro 1.500,00 rispettivamente dovute per ogni ulteriore inadempimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nell'emananda sentenza;
-condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni provocati dalla propria condotta illecita, da liquidarsi nella complessiva misura di euro 724.494,00 ovvero nella diversa misura globale di giustizia, stabilita secondo gli atti di causa e le presunzioni che ne derivano anche ai sensi degli artt. 1226, 2056 e 125 c.p.i., occorrendo con valutazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
- condannare le controparti, in via tra loro solidale, alla rifusione dei compensi e delle spese di causa del doppio grado a favore della appellante, oltre spese generali, CPA e IVA di legge, spese della doppia TU e dei CTP.”
Per SA HI DI IC TA, NO TT, SI CC e
AV AL:
“Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società VA S.r.l. per i motivi procedurali di cui al motivo n. 1 della comparsa di costituzione in appello della SA;
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla VA S.r.l. perché infondato in fatto e in diritto;
3. Condannare la VA s.r.l. in persona dell'amministratore p.t. al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. per la temerarietà della lite ed abuso del diritto con riferimento a comportamenti della controparte posti in giudizio d'appello, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, introduzione di nuove tesi non prospettate nel giudizio di I grado, modifiche del petitum in appello diverso dal petitum richiesto nel giudizio di I grado. pagina 2 di 17
4. Condannare la VA s.r.l. in persona dell'amministratore p.t. al pagamento di tutte le spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio a favore degli odierni appellati, oltre spese generali, CPA e IVA di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Per TO EM:
“1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società VA S.r.l.;
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla VA S.r.l. perché infondato in fatto e in diritto;
3. Condannare la VA s.r.l. in persona dell'amministratore p.t. al pagamento di tutte le spese e competenze di causa del doppio grado a favore dell'odierno appellato, oltre spese generali, CPA e IVA di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
E di conseguenza confermare in toto la sentenza n. 1551 pubblicata il 22.02.2022 del TRIBUNALE DI MILANO”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, VA S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Milano, ET PI – nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale SA CH di PI
ET – nonché LU GR, AN IC e VI SA, esponendo in fatto:
- di operare nell'ambito della vendita, noleggio e gestione degli apparecchi e congegni per il gioco (tra i quali quelli denominati AWP e quelli di cui all'art. 110 TULPS), svolgendo, tra le altre, attività di installazione, manutenzione e riscossione degli incassi per conto dei concessionari di rete;
- di essersi avvalsa dei dipendenti LU GR, AN IC e VI SA, incaricati, in particolare, della manutenzione e del c.d. “scassettamento” (il maneggio periodico del contante presente negli apparecchi);
- di aver appurato, a partire da febbraio 2014, un'importante diminuzione del proprio fatturato, correlato alla riduzione/perdita di circa 72 apparecchi AWP;
- di aver successivamente scoperto che in numerosi esercizi commerciali clienti della VA
s.r.l. alcuni apparecchi erano stati dismessi e sostituiti da altri che, a seguito di verifiche compiute dai concessionari di rete, erano risultati di titolarità della SA CH di PI
ET, impresa individuale costituita nel febbraio 2014 e facente capo a ET PI, moglie di LU GR, peraltro sconosciuta nel settore;
pagina 3 di 17
- di aver ulteriormente verificato che tali ultimi apparecchi venivano regolarmente “scassettati” da LU GR, AN IC e VI SA, ancorché gli stessi fossero ancora dipendenti della VA S.r.l.;
- che i predetti convenuti, dunque, avrebbero, di fatto, svolto un'attività parallela di installazione
e di “scassettamento”, presentandosi ai titolari degli esercizi commerciali come dipendenti della
VA S.r.l., ma operando nell'esclusivo interesse della SA CH. In particolare, i sig.ri
GR, IC e SA avrebbero fatto sottoscrivere agli ignari clienti della VA s.r.l., mediante artifizi e raggiri, nuovi contratti di noleggio di apparecchi con la SA CH di PI
ET;
- di aver proceduto per tali ragioni, tra il 3.5.2016 e il 7.6.2016, a licenziare LU GR,
AN IC e VI SA.
Tutto ciò premesso VA, lamentando la perdita di circa 19 esercizi commerciali ed un ingente danno patrimoniale, concludeva domandando - previo accertamento del compimento da parte di SA CH di
PI ET, LU GR, AN IC, VI SA e SA MI (ex amministratore di VA s.r.l.) di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3 c.c. -:
- di inibire, ex art. 2599 c.c., alle parti convenute la prosecuzione degli illeciti concorrenziali;
- di fissare, ex art. 614bis c.p.c., le misure penali di euro 1.000,00 e di euro 1.500,00 per ogni ulteriore inadempimento e giorno di ritardo;
- di ordinare, ai sensi degli artt. 120 c.p.c. e 2600 c.c., la pubblicazione, anche per estratto, della sentenza sulla rivista quotidiana del settore del gioco pubblico “JAMMA”;
- di condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
900.000,00.
Si costituivano, con un unico patrocinio, PI ET, LU GR, AN IC e
VI SA, contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto integrale delle domande attoree. In particolare, i convenuti esponevano che SA MI, nella qualità di amministratore della VA S.r.l., aveva espressamente autorizzato, con scrittura privata del 15.01.2014, la SA
CH di PI ET allo svolgimento di attività concorrenziali mediante un diverso concessionario di rete, consentendole altresì di usufruire dell'apporto lavorativo di LU GR.
Alla prima udienza del 27 settembre 2017, parte attrice disconosceva ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata del 15 gennaio 2014 prodotta dai convenuti, riservandosi di proporre querela di falso. Parte attrice eccepiva, altresì, la nullità della scrittura privata per difetto di forma (in tesi integrante una
pagina 4 di 17
donazione di azienda, come tale soggetta alla forma di atto pubblico a pena di nullità), nonché per indeterminatezza dell'oggetto, mancanza di causa e contrasto con l'art. 1229 c.c.
Sempre in prima udienza, parte attrice chiedeva, ed otteneva, l'autorizzazione alla chiamata in causa di
SA MI, che in un primo momento rimaneva contumace.
In sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice presentava querela di falso contestando esclusivamente la datazione della scrittura privata prodotta dai convenuti. Nella prospettazione attorea, infatti, tale documento si sarebbe formato non già in data 15.01.2024, bensì successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, perfezionatasi nel marzo 2017.
Dichiarata l'ammissibilità della querela di falso, il giudice, con ordinanza del 30.11.2018, disponeva
l'espletamento di TU grafologia.
Terminate le operazioni peritali, all'udienza di discussione del 14.01.2020, il giudice istruttore ordinava, ex art. 210 c.p.c., alla SA CH di PI ET l'esibizione in giudizio delle scritture contabili relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
In
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Carla Romana Raineri Presidente relatore dr.ssa Serena Baccolini Consigliere dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 935/2022 promossa in grado d'appello
DA
NEVADA S.R.L. (P. IVA 03152790964), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Dell'Orto,
Eduardo Maria Fabrizio Mariani e Barnaby Dosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo in Milano, via Freguglia n. 10, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
SA GIOGHI di IC TA (P.IVA 08391400960) – in persona del titolare sig.ra
PI ET – NO TT (C.F. [...]9, SI CC
(C.F. [...]) e AV AL (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo De Nicolais ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sonia Elvi in
Milano, via Boccacci n. 22, giusta procura in atti
APPELLATI
E DI
pagina 1 di 17 TO EM (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso
Scanio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campofelice di Roccella, viale Francia n.1, giusta procura in atti
APPELLATO
Avente ad oggetto: concorrenza sleale
Sulle seguenti conclusioni
Per NEVADA S.R.L.:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza gravata, anche previo accoglimento della querela di falso incidentale:
-accertare che IC TA, titolare dell'impresa individuale SA HI DI IC TA, si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 n. 2 e n. 3 cod. civ. e/o di illecito ex artt. 2043 e 2055 cod. civ., anche attraverso l'opera dei signori LU TT, AN CC e VI AL di cui ne risponde anche ex art. 2049 cod. civ.;
- accertare inoltre che LU TT, AN CC e VI AL hanno reso possibile, agevolato e/o cooperato con IC
TA alla violazione del divieto di concorrenza sleale, rendendosi essi stessi responsabili di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3 cod. civ. e/o di illecito ex artt. 2043 e 2055 cod. civ., in solido con la SA HI;
- inibire ex art. 2599 cod. civ. alle parti convenute, in qualunque forma effettuata, la ripetizione degli illeciti di concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598 n. 1 e 3 cod. civ. e/o di illecito ex art. 2043 cod. civ.;
-fissare ex art. 614 bis cod. proc. civ. le misure penali di euro 1.000,00 e di euro 1.500,00 rispettivamente dovute per ogni ulteriore inadempimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nell'emananda sentenza;
-condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni provocati dalla propria condotta illecita, da liquidarsi nella complessiva misura di euro 724.494,00 ovvero nella diversa misura globale di giustizia, stabilita secondo gli atti di causa e le presunzioni che ne derivano anche ai sensi degli artt. 1226, 2056 e 125 c.p.i., occorrendo con valutazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
- condannare le controparti, in via tra loro solidale, alla rifusione dei compensi e delle spese di causa del doppio grado a favore della appellante, oltre spese generali, CPA e IVA di legge, spese della doppia TU e dei CTP.”
Per SA HI DI IC TA, NO TT, SI CC e
AV AL:
“Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società VA S.r.l. per i motivi procedurali di cui al motivo n. 1 della comparsa di costituzione in appello della SA;
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla VA S.r.l. perché infondato in fatto e in diritto;
3. Condannare la VA s.r.l. in persona dell'amministratore p.t. al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. per la temerarietà della lite ed abuso del diritto con riferimento a comportamenti della controparte posti in giudizio d'appello, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, introduzione di nuove tesi non prospettate nel giudizio di I grado, modifiche del petitum in appello diverso dal petitum richiesto nel giudizio di I grado. pagina 2 di 17
4. Condannare la VA s.r.l. in persona dell'amministratore p.t. al pagamento di tutte le spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio a favore degli odierni appellati, oltre spese generali, CPA e IVA di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Per TO EM:
“1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società VA S.r.l.;
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla VA S.r.l. perché infondato in fatto e in diritto;
3. Condannare la VA s.r.l. in persona dell'amministratore p.t. al pagamento di tutte le spese e competenze di causa del doppio grado a favore dell'odierno appellato, oltre spese generali, CPA e IVA di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario
E di conseguenza confermare in toto la sentenza n. 1551 pubblicata il 22.02.2022 del TRIBUNALE DI MILANO”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, VA S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Milano, ET PI – nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale SA CH di PI
ET – nonché LU GR, AN IC e VI SA, esponendo in fatto:
- di operare nell'ambito della vendita, noleggio e gestione degli apparecchi e congegni per il gioco (tra i quali quelli denominati AWP e quelli di cui all'art. 110 TULPS), svolgendo, tra le altre, attività di installazione, manutenzione e riscossione degli incassi per conto dei concessionari di rete;
- di essersi avvalsa dei dipendenti LU GR, AN IC e VI SA, incaricati, in particolare, della manutenzione e del c.d. “scassettamento” (il maneggio periodico del contante presente negli apparecchi);
- di aver appurato, a partire da febbraio 2014, un'importante diminuzione del proprio fatturato, correlato alla riduzione/perdita di circa 72 apparecchi AWP;
- di aver successivamente scoperto che in numerosi esercizi commerciali clienti della VA
s.r.l. alcuni apparecchi erano stati dismessi e sostituiti da altri che, a seguito di verifiche compiute dai concessionari di rete, erano risultati di titolarità della SA CH di PI
ET, impresa individuale costituita nel febbraio 2014 e facente capo a ET PI, moglie di LU GR, peraltro sconosciuta nel settore;
pagina 3 di 17
- di aver ulteriormente verificato che tali ultimi apparecchi venivano regolarmente “scassettati” da LU GR, AN IC e VI SA, ancorché gli stessi fossero ancora dipendenti della VA S.r.l.;
- che i predetti convenuti, dunque, avrebbero, di fatto, svolto un'attività parallela di installazione
e di “scassettamento”, presentandosi ai titolari degli esercizi commerciali come dipendenti della
VA S.r.l., ma operando nell'esclusivo interesse della SA CH. In particolare, i sig.ri
GR, IC e SA avrebbero fatto sottoscrivere agli ignari clienti della VA s.r.l., mediante artifizi e raggiri, nuovi contratti di noleggio di apparecchi con la SA CH di PI
ET;
- di aver proceduto per tali ragioni, tra il 3.5.2016 e il 7.6.2016, a licenziare LU GR,
AN IC e VI SA.
Tutto ciò premesso VA, lamentando la perdita di circa 19 esercizi commerciali ed un ingente danno patrimoniale, concludeva domandando - previo accertamento del compimento da parte di SA CH di
PI ET, LU GR, AN IC, VI SA e SA MI (ex amministratore di VA s.r.l.) di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3 c.c. -:
- di inibire, ex art. 2599 c.c., alle parti convenute la prosecuzione degli illeciti concorrenziali;
- di fissare, ex art. 614bis c.p.c., le misure penali di euro 1.000,00 e di euro 1.500,00 per ogni ulteriore inadempimento e giorno di ritardo;
- di ordinare, ai sensi degli artt. 120 c.p.c. e 2600 c.c., la pubblicazione, anche per estratto, della sentenza sulla rivista quotidiana del settore del gioco pubblico “JAMMA”;
- di condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
900.000,00.
Si costituivano, con un unico patrocinio, PI ET, LU GR, AN IC e
VI SA, contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto integrale delle domande attoree. In particolare, i convenuti esponevano che SA MI, nella qualità di amministratore della VA S.r.l., aveva espressamente autorizzato, con scrittura privata del 15.01.2014, la SA
CH di PI ET allo svolgimento di attività concorrenziali mediante un diverso concessionario di rete, consentendole altresì di usufruire dell'apporto lavorativo di LU GR.
Alla prima udienza del 27 settembre 2017, parte attrice disconosceva ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata del 15 gennaio 2014 prodotta dai convenuti, riservandosi di proporre querela di falso. Parte attrice eccepiva, altresì, la nullità della scrittura privata per difetto di forma (in tesi integrante una
pagina 4 di 17
donazione di azienda, come tale soggetta alla forma di atto pubblico a pena di nullità), nonché per indeterminatezza dell'oggetto, mancanza di causa e contrasto con l'art. 1229 c.c.
Sempre in prima udienza, parte attrice chiedeva, ed otteneva, l'autorizzazione alla chiamata in causa di
SA MI, che in un primo momento rimaneva contumace.
In sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice presentava querela di falso contestando esclusivamente la datazione della scrittura privata prodotta dai convenuti. Nella prospettazione attorea, infatti, tale documento si sarebbe formato non già in data 15.01.2024, bensì successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, perfezionatasi nel marzo 2017.
Dichiarata l'ammissibilità della querela di falso, il giudice, con ordinanza del 30.11.2018, disponeva
l'espletamento di TU grafologia.
Terminate le operazioni peritali, all'udienza di discussione del 14.01.2020, il giudice istruttore ordinava, ex art. 210 c.p.c., alla SA CH di PI ET l'esibizione in giudizio delle scritture contabili relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
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