Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2024, n. 145

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2024, n. 145
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 145
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 746/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Presidente Dott. DO Federico
Consigliere rel. Dott. Maria Ida Ercoli
Dott. Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 746/2021
promosso da
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (C.F. 00430550442), in persona del
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Spinozzi del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato in Ancona,
Via G. Leopardi n.2, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
nei confronti di
DO ST (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Irene Massaccesi del Foro di Fermo
APPELLATO


Oggetto: appello avverso l'ordinanza del AL di Ascoli Piceno pubblicata in data 7.6.2021 - rimborso spese legali.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante conclude come da note di trattazione scritta depositate in data 21.2.2023 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello: "Piaccia alla Corte di Appello adita, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie, previa adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti più idonei a garantire la decisione di merito di appello, per le ragioni sopra esposte, riformare e/o dichiarare nulla con o
-
senza rinvio - l'ordinanza di primo grado appellata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi i giudizio".
Il procuratore dell'appellato conclude come da come da memoria di replica depositata in data 15.5.2023 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta :" Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia: 1) Nel merito, respingere l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio".
FATTI DI CAUSA
Il AL di Ascoli Piceno con ordinanza emessa all'esito del giudizio n. RG
918/2020 pubblicata in data 7.6.2020, condannava il Comune di Montalto delle Marche ( d'ora in poi Comune di Montalto) al pagamento della somma di € 24.272,68 a titolo di rimborso delle spese legali in favore di Guido
AS per l'attività difensiva di cui il medesimo si era avvalso nel giudizio penale in cui era stato imputato - in qualità di Sindaco del Comune di Montalto per i reati di cui agli artt. 113 e 589 c.p. a seguito dell'esplosione e del crollo di una palazzina sita nel Comune di Montalto avvenuti in data '
13.12.2011.
Avverso detta ordinanza propone appello il Comune di Montalto lamentandone invalidità e/o nullità per i motivi di seguito esaminati e chiedendo di riformare
o dichiarare nullo il provvedimento impugnato.
Si è costituito DO AS che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter cpc e ha contestato, nel merito, le argomentazioni dell'appellante in forza della motivazione dell'ordinanza impugnata a suo avviso coerente, scevra da vizi logici ed esaustiva
-
nell'esame delle risultanze istruttorie chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Preso atto dello scambio delle note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 22.2.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta "violazione dell'art. 163, comma 3, n.3) e n.4): assenza di determinazione della domanda di
accertamento del preteso diritto, conseguente inammissibilità della domanda.
Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: pronuncia in ultrapetizione. Violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4), cod. proc. civ.".
Deduce l'omessa statuizione in ordine alle ragioni dell'accertamento del diritto posto alla base della condanna al rimborso delle spese legali, lamentando che il giudice di primo grado ha disposto la condanna al pagamento presupponendo un accertamento circa la sussistenza del diritto che non era stato richiesto dal
ricorrente e che, ad avviso dell'appellante, non è stato motivato.
Con il secondo motivo lamenta: "Violazione dell'art. 702-bis e dell'art. 115
cod. proc. civ.
" con riferimento al capo del provvedimento in cui il giudice di prime cure, richiamando l'ordinanza resa a verbale dell'udienza del 5.2.2021 ha respinto l'eccezione di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione e la richiesta di conversione del rito in ragione della natura documentale della causa e della mancanza di diverse istanze istruttorie.
L'appellante, ribadendo che l'accertamento dei presupposti del diritto al rimborso delle spese legali necessitava di un giudizio a cognizione piena in considerazione della particolare materia, deduce che controparte, in realtà, non ha assolto l'onere probatorio stante l'inopponibilità al Comune della parcella dell'avv. Pierluigi Vecchiotti procuratore del AS nel processo
-
penale che , seppur vidimata dal competente Consiglio dell'Ordine di
-
appartenenza, resta priva di valore probatorio circa l'effettivo svolgimento delle attività in essa indicate.
L'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia deciso la controversia in assenza di prove posto che, trattandosi di ricorso per il rimborso di spese legali relative ad attività professionali, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare le attività effettivamente svolte dal difensore anche mediante il deposito di atti e di verbali di udienza e non limitarsi al deposito della parcella del proprio procuratore.
Con il terzo motivo l'appellante deduce "Violazione dell'art. 3 DL n. 132/2014" lamentando l'insussistenza della condizione di procedibilità non essendo stata esperita, a sua avviso, la procedura di negoziazione assistita rispetto alla quale egli evidenzia che non risulta redatto verbale negativo, né risulta che i rispettivi difensori delle parti o le parti medesime si siano incontrati per valutare eventuali proposte conciliative rilevando, a tal riguardo, la natura personale e non delegabile dell'attività prodromica all'accordo conciliativo. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta "Violazione dell'art. 112
cod.proc.civ.
e Violazione dell'art.86, co. 5, Dlgs 267/2000" reiterando
l'infondatezza della domanda introduttiva di primo grado.
Evidenzia che tale domanda è stata introdotta dalla controparte sulla base dell'art. 7bis D.L. n.78/2015 inapplicabile ratione temporis al caso di specie in quanto i fatti per i quali l'ex Sindaco è stato sottoposto a processo penale risalgono al 2011.
Deduce, inoltre, l'omessa configurazione delle condizioni cumulative previste dalla citata norma per l'integrazione del diritto al rimborso delle spese legali.
In particolare, lamenta l'insussistenza della condizione relativa alla necessità di un nesso di causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti osservando che i fatti omissivi contestati all'ex Sindaco non si sono verificati
nell'esercizio del suo mandato ma in occasione dell'incarico che, in quanto tale, escluderebbe il diritto al rimborso.
Infine, contesta il provvedimento impugnato nel punto in cui il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1720 c.c., evidenziando
l'omessa considerazione della giurisprudenza di legittimità circa l'esclusione del diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa nei confronti di assessori, consiglieri comunali o
sindaci, in quanto privi di un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico.
In particolare, eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 1720 c.c. al Sindaco in ragione della sua qualifica di funzionario onorario al pari di ogni altro amministratore locale.
Con il quinto motivo l'appellante contesta "Violazione dell'art. 112 cod. proc.civ.
Violazione dell'art. 86, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000.Errore sul fatto. Difetto di giurisdizione del g.o. sulla domanda introduttiva."
Al riguardo deduce l'erronea valutazione della delibera del Comune ritenendo che, contrariamente a quando rilevato dal giudice di primo grado, l'Ente si sarebbe limitato ad autorizzare la copertura assicurativa richiesta dal sig.
AS e non avrebbe ratificato, né il rimborso delle spese che l'ex Sindaco avrebbe sostenuto, né la nomina del difensore incaricato.
Quanto al difetto di giurisdizione, l'appellante ritiene il sig. AS sia titolare di interesse legittimo in ragione della discrezionalità un
amministrativa circa la valutazione della richiesta di rimborso esercitata
-
dall'Ente nella forma del silenzio inadempimento, sindacabile mediante ricorso ai sensi dell'art. 117 cod. proc.amm. dinnanzi al TAR.
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta violazione dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale delle spese di lite in
considerazione del fatto che la controparte è risultata vittoriosa soltanto su una domanda rispetto alle tre proposte.
In via pregiudiziale va dichiarata l'insussistenza del difetto di giurisdizione del giudice ordinario fatto oggetto del quinto motivo di gravame.
Al riguardo occorre premettere che la controversia in questione ha per oggetto la sussistenza del diritto di un funzionario onorario nel caso in esame ex
-Sindaco del Comune di Montalto ad ottenere dall'Amministrazione una
prestazione patrimoniale consistente nel rimborso delle spese legali di patrocinio sostenute per la propria difesa in giudizio, di conseguenza tale controversia, poiché verte su un preteso diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non può che essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente precisato che nelle ipotesi di rimborso delle spese sostenute da un funzionario onorario per difendersi da imputazioni penali connesse con lo svolgimento dell'incarico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario dal momento che rispetto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi