Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/06/2024, n. 133

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/06/2024, n. 133
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 133
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott. Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott. Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 26.03.2024 iscritta al n. 91/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 30.05.2024
d a
CNPADC – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI in persona
OGGETTO: del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Dal Bo del foro
di Roma e Alberto Passerini Glazel del foro di Brescia, quest'ultimo Altre controversie in
materia di previdenza domiciliatario giusta delega in atti
obbligatoria
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
RO NR, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco
Garattoni e Filippo Tomassoli del foro di Rimini, domiciliatari giusta
delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 395 del 2023 del Tribunale di Brescia.


- 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 395/2023 il Tribunale di Brescia, sezione
lavoro, ha accertato il diritto di EN OL, commercialista
ammesso alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° febbraio
2006, alla riliquidazione della pensione prendendo come riferimento
per la determinazione della base pensionabile la media dei redditi
risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni di
contribuzione anteriori all'anno 2003 in luogo dei 20 anni considerati
dalla Cassa e, per l'effetto, ha condannato quest'ultima a
corrispondere al ricorrente i ratei arretrati derivanti dalla
riliquidazione, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla
data della notifica del ricorso giudiziale;
ha infine dichiarato la nullità
della domanda relativa alla disapplicazione del massimale
pensionistico.
Il ricorrente aveva ritenuto che il conteggio della Cassa
effettuato sulla base del Regolamento di disciplina del regime
previdenziale del 2004 fosse illegittimo in quanto in contrasto con il
principio del pro rata temporis e aveva invocato l'applicazione dei
criteri più favorevoli previsti dagli artt. 2 e 15 della L. n. 21/86 e dal
previgente Regolamento di previdenza della Cassa.
- 3 -
Il Tribunale evidenziava che la normativa invocata dal
ricorrente era stata abrogata e che la L. 335/1995 e la delibera
approvata dalla Cassa nel 1997 avevano incrementato sino a 15 anni il
periodo sulla base del quale determinare la base pensionabile e,
richiamando il principio del pro rata temporis e l'evoluzione della
giurisprudenza di legittimità sul tema, ha affermato il diritto del
ricorrente a vedersi calcolata la cd. quota A di pensione secondo i
parametri più favorevoli vigenti sino all'01.01.2004 accertando il
diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione secondo i
criteri di cui all'art. 1 commi 17 e 19 della L. 335/1995 con
conseguente condanna della Cassa alla riliquidazione della pensione
nei limiti della prescrizione decennale.
La Cassa ha proposto appello avverso tale decisione
lamentando sulla base di una pluralità di motivi l'erronea
interpretazione da parte del giudice del quadro normativo di
riferimento e ribadendo la legittimità del sistema di calcolo
pensionistico adottato.
Ha anche censurato la decisione per avere applicato la
prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale.
EN OL si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame
con la conferma della sentenza.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e all'esito della
camera di consiglio veniva data lettura del dispositivo
MOTIVAZIONE
L'appellato, per quanto pacifico, è titolare di pensione di
- 4 -
vecchiaia con decorrenza dall'1febbraio 2006.
La Cassa appellante con il primo motivo del gravame ha
lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co.12 e
dell'art. 1, commi 17 e 18 della L. n. 335/1995 da parte del Tribunale,
ribadendo la correttezza della liquidazione della pensione operata
dalla Cassa sulla base dei criteri previsti dal Regolamento di
disciplina del regime previdenziale dell'ente del 2004 nel rispetto del
principio del pro rata temporis previsto dalla L. 335/1995.
Come già rilevato da questo Collegio in proprie precedenti
pronunce sul medesimo tema, va rammentato che l'indirizzo ormai
consolidato della Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di
diritto : “A) nel regime dettato dalla l.

8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12
(di

riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
prima delle modifiche apportare dalla I. 27.12.06 n. 296 (legge
finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell'art. 3, c. 12
della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni
pensionistiche maturate prima del 1° gennaio 2007, la garanzia
costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi