Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2024, n. 761

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2024, n. 761
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 761
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 28/11/2022 al numero 2150 /2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di GROSSETO il 20.10.2022, pendente fra
EM GR, PA GA e LU ON, rappresentati e difesi dall'Avv. BRAGAGNI ALFREDO ([...]) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

PARTE APPELLANTE contro
IS CI ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
ANTICHI ALESSANDRO ([...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

PARTE APPELLATA
NI NN
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
PG
INTERVENIENTE EX LEGE sulle seguenti conclusioni:
1


Parte appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
- in via istruttoria, accogliere la richiesta di proroga del termine per consentire la produzione in giudizio del documento oggetto dell'ordine di esibizione e produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. al CONI ed alla società Sport Salute e
Benessere S.p.a., quali tenutarie del Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche emesso all'udienza del 18.8.2022 ed acquisire il fascicolo di ufficio iscritto presso il Tribunale di Grosseto al n. 1831/2018 R.G. pendente tra il DA SU ed il Comune di Campagnatico al fine di accertare, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, quali fossero i capi di imputazione sui quali il DA SU fu tratto a giudizio nei procedimenti penali delle qui spese ha poi richiesto il rimborso;

- nel merito, riformare l'ordinanza impugnata e, ritenute sussistenti le cause di incompatibilità / ineleggibilità dedotte, dichiarare l'intervenuta decadenza del sig. SU LI dalla carica di DA del Comune di Campagnatico della sig.ra
OM NA, dalla carica di Consigliere Comunale del predetto Comune.
Con vittoria di spese”
Parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrarie domande disattese, respinte le richieste istruttorie degli appellanti in quanto irrilevanti in relazione ai motivi di appello e alle ragioni della decisione impugnata, respingere
l'appello e confermare l'ordinanza resa nella causa n. 1320/2022 R.G. del Tribunale di Grosseto in data 20.10.2022, comunicata il 28.10.2022 e comunque respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti nei confronti di SU LI. Vittoria di spese del grado”
PG: “Visti gli atti”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
MM GR, AO GA e NI LU proponevano azione popolare ex art.
70 d.lgs. n. 267/2000
nei confronti di LI SU e di NA OM perché fosse dichiarata la ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi, eletti nella competizione elettorale amministrativa del Comune di Campagnatico del
12.6.2022 rispettivamente DA e Consigliere comunale.
A sostegno della domanda, i ricorrenti allegavano: a) la sussistenza di causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1 n. 4, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) per LI
SU, stante il giudizio pendente tra lo stesso e il Comune di Campagnatico
2
avente ad oggetto la richiesta di rimborso di spese legali sostenute dal suddetto
SU in diversi procedimenti penali che erano stati promossi nei suoi confronti per fatti, connessi e non, all'esercizio del suo precedente mandato di DA e che si erano conclusi con il suo proscioglimento;
b) la sussistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità ex art. 61, comma 1 bis, TUEL di entrambi i resistenti per avere il SU rivestito la carica di Presidente della ASD Nuova
Arcille, aggiudicataria della concessione del campo di calcio comunale, carica che era poi passata al figlio DE SU, mentre la OM rivestiva la carica di consigliere in detta associazione, gestendola di fatto insieme al nuovo Presidente.
LI SU e NA OM si costituivano eccependo, preliminarmente,
l'improponibilità del ricorso ex art. 22, comma 4, D.lgs. 150/2011, per mancanza del presupposto dell'azione costituito dalla delibera consiliare di convalida degli eletti e, nel merito, l'infondatezza del ricorso medesimo.
Con ordinanza emessa in data 20.10.2022, il Tribunale di Grosseto rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite. In particolare, il primo giudice:
- riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 70 TUEL, per non essere ancora intervenuta la delibera del consiglio comunale di convalida degli eletti, contro la quale è rivolta l'azione popolare volta a contestare la condizione soggettiva di eleggibilità;

- riteneva comunque infondato nel merito il ricorso.
Infatti, quanto alla dedotta pendenza di una lite tra il SU e il Comune di
Campagnatico, il tribunale premetteva che il giudice deve accertare se sussista tra le parti un contenzioso effettivo e che è comunque consentito all'eletto rimuovere la causa di incompatibilità nel termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso ex art. 70 TUEL. Osservava, altresì, che i ricorrenti non avevano provato che i giudizi penali nei quali il SU aveva dovuto difendersi fossero stati promossi nei suoi confronti per fatti non connessi all'esercizio del mandato, pertanto omettendo di dimostrare che non ricorresse la causa di esclusione della condizione di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 4 (rectius 3), TUEL. In ogni caso, il SU si era tempestivamente attivato per definire in via transattiva la controversia nel termine previsto dalla legge, manifestando all'ente di voler rinunciare agli atti e all'azione, con compensazione integrale delle spese legali, proposta che, previo parere del legale dell'ente, era stata accettata mediante delibera della NT comunale, organo che doveva ritenersi competente ai sensi dell'art. 48, comma 2,
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d.lgs. 267/2000
e che, sostanziandosi in una scelta discrezionale, non avrebbe potuto essere disapplicato dal giudice ordinario, essendo peraltro gli accordi transattivi esclusi dalle ipotesi tassative di cui all'art. 194 TUEL sui debiti fuori bilancio, ben potendo quindi l'ente attivare le ordinarie procedure contabili di spesa.
Quanto ai rapporti con l'ASD Nuova Arcille, il tribunale osservava che tra il Comune di Campagnatico e detta associazione vi era un rapporto di concessione e non un contratto di appalto di lavori o servizi comunali, non trovando quindi applicazione la causa di ineleggibilità/incompatibilità di cui all'art. 61, comma 1bis, TUEL, norma che, come tutte quelle che regolano casi di esclusione dal diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 MM GR, AO GA e LU NI hanno appellato detta ordinanza e hanno rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. n. 267/2000.
Secondo la parte appellante, il tribunale avrebbe applicato una giurisprudenza risalente nel tempo e comunque riconducibile all'azione prevista dall'art. 82
DPR n. 570/1960, che riguarda le sole cause di ineleggibilità, e non anche quelle di incompatibilità, e che comunque prevede un'azione diversa da quella popolare di cui all'art. 70 TUELF, non sottoposta al rispetto di termini perentori.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. n.
267/2000.
Sostiene la parte appellante che il primo giudice:
a) avrebbe errato nell'applicare il principio del riparto dell'onere probatorio in relazione alla sussistenza della causa di esclusione dell'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 3, TUEL, spettando a chi invoca la causa di esclusione provarne l'insussistenza;
nello specifico, il SU non poteva limitarsi a dedurre che i procedimenti penali ai quali era stato sottoposto erano connessi all'esercizio dei precedenti mandati elettorali, ma avrebbe dovuto fornirne la prova, onere che invece non aveva assolto;

b) avrebbe errato nel valutare gli elementi di prova in relazione alla sussistenza della causa di esclusione dell'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 3,
TUEL, poiché, senza con ciò voler sopperire alle carenze probatorie
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avversarie, dall'atto introduttivo del giudizio civile promosso dal SU nei confronti del Comune di Campagnatico, che riportava per esteso i capi di imputazione per i quali il SU era stato tratto a giudizio, si poteva evincere come alcuni fatti reato fossero stati ascritti al medesimo non solo quale DA ma anche come “funzionario dipendente del Comune”;
del resto, se il tribunale avesse avuto dubbi al riguardo, avrebbe potuto accogliere la richiesta dei ricorrenti di acquisizione del fascicolo d'ufficio del predetto giudizio civile, richiesta sulla quale nulla era stato disposto;

c) avrebbe errato nel ritenere che la causa di incompatibilità data dalla pendenza di detta lite fosse stata tempestivamente rimossa dal SU.
In proposito, la parte appellante ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini, peraltro desumibili dagli atti:
- SU LI, candidato alla carica di DA alle elezioni amministrative del 12.6.2022, era risultato vincitore delle elezioni;

- il 13.6.2022 venivano proclamati gli eletti e il DA neoeletto nominava i due membri della NT comunale nelle persone del vice DA Alessandro
MI e del Consigliere comunale Andrea Nofri;

- immediatamente dopo, tramite i suoi legali, il SU predisponeva un atto di transazione con il quale egli dichiarava di rinunciare “ad ogni diritto, azione
o pretesa nei confronti del Comune di Campagnatico” oggetto della causa n.
1831/2018, con spese legali “integralmente compensate tra le parti”, al fine di rimuovere l'incompatibilità ex art. 63, comma 1 n. 4, TUEL, atto che in data
24.6.2022 veniva trasmesso all'attenzione dell'avv. Sergio Frediani, difensore del Comune di Campagnatico nella suddetta causa, il quale, in data 28.6.2022, lo trasmetteva al
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