Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 675

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 675
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 675
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 688/2023
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2724 del 25.9.2023
Oggetto: riliquidazione pensione VOART
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza tra
DI A RAFFAE LE, rappresentat o e difeso dall 'Avv. Gi ulio Insal at a
Appell ant e
e
INPS, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avv.
Marcell o R aho
Appell ato
FATTO
Con sentenza in dat a 25.9.2023 il Tri bunal e di Lecce ha respi nto il ri cors o del 10.11. 2021 con cui DIA R affaele aveva chi esto la condanna dell'INPS al ricalcolo della pensione cat. VOART decorrente da febbraio 2010 ed al pagamento dei ratei differenziali, oltre accessori, per effetto del corretto calcolo della media delle retribuzioni pensionabili delle ultime 520 settimane nella quota B relativa al lavoro dipendente, e della determinazione dell'importo mensile della quota B in € 278,74 alla data di decorrenza. In particolare il ricorrente aveva sostenuto che, possedendo egli, alla data del 31.12.1992, 1225 contributi settimanali (derivanti in parte da lavoro dipendente e in altra parte da lavoro autonomo), sarebbe dovuto rientrare nella previsione dell'art.3 comma 2 d.lgs. n.503/1992 secondo cui per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva superiore a 15 anni la retribuzione pensionabile sarebbe stata individuata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Nel suo caso, invece, l'INPS aveva computato la quota B della pensione (quella da lavoro dipendente) sulla base della media delle retribuzioni non delle ultime 520 settimane contributive, ma delle ultime 728 settimane.
Il Tribunale di Lecce ha ritenuto corretta la contraria tesi dell'INPS, secondo cui non sussistevano in concreto le condizioni per l'applicazione della norma invocata dal ricorrente, avendo costui maturato, alla data del 31.12.1992, nella gestione Lavoratori Dipendenti, solo 354 settimane di contribuzione dal 01.08.1967 al 30.04.1977, e non potendosi computare, ai fini dell'art.3 comma 2, d.lgs. n.50371992, la contribuzione maturata nella diversa gestione dei lavoratori autonomi artigiani, stante l'impedimento derivante dall'art.16 l.n.233/1990. A tal fine ha richiamato la ratio e i principi posti a base della normativa in questione, come illustrati nella sentenza della Corte Cost. n.325/2003 che aveva respinto la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art.16 cit. Con l'atto di appello DIA AF ha lamentato l'erroneità della decisione, sostenendo l'irrilevanza della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dal Tribunale, a fronte del dettato normativo dell'art.3 comma 2 d.lgs. n.503/1992 che non conteneva alcuna specificazione della tipologia dei
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