Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/09/2024, n. 379

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/09/2024, n. 379
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 379
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli, Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli, Consigliere
Dott. Giuliano Berardi, Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 173 del ruolo 2024 avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 10/2024 pubblicata in data 9 febbraio
2024, promosso con ricorso depositato in data 17 maggio 2024;
causa vertente
TRA
A.f. Intonaci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv. Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli per mandato alle liti esteso
su foglio separato allegato in forma telematica ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
RECLAMANTE
E
Prelios Credit Solutions S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Santarcangelo ed elettivamente domiciliata
in Trieste presso lo studio dell'Avv. Chiara Ferri per mandato alle liti esteso su foglio
separato allegato in forma telematica ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
RECLAMATA
Liquidazione Giudiziale A.f. Intonaci S.r.l.,, in persona del Curatore
RECLAMATA CONTUMACE
* * *
Causa trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. all'udienza camerale di
data 25 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “Chiede che codesta On.le Corte di Appello, in riforma della Sent.
n. 10/2024 pubblicato il 09/02/2024 Rep. n. 10/2024 del 9/02/2024 del tribunale di
Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, R.G. 111/2023, di: accertare
e dichiarare nulla ovvero annullare la sentenza impugnata per i motivi esposti in
narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio di giudizio da
distrarsi.”
Per la reclamata: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare improcedibile il
reclamo odierno per mancata proposizione entro i termini di cui all'art. 51 del Codice
della Crisi;
accertare e dichiarare improcedibile il reclamo odierno per il difetto di
rappresentanza di cui alla parte narrativa;
in via preliminare: accertare e dichiarare la
legittimazione attiva di Prelios Credi Solutions S.p.A. in qualità di mandataria in forza
di procura speciale del 13/01/2022 con atto a firma autenticata dal Notaio Pasquale
Matarrese in Milano, rep. 146062 – racc. 37972, registrato in data 14/01/2022 in
Milano 2 alla serie 1T 1953 di Prelios Credit Servicing S.p.a. la quale a sua volta è
mandataria di Buonconsiglio 4 S.r.l. giusta procura speciale del 3/12/2021 a rogito del
Notaio Francesco Simoncini, rep. 32874, racc. 22004 e, per l'effetto, dichiarare la
correttezza dell'operato di Prelios nelle vesti di cui in atti;
accertare e dichiarare la
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nullità dell'atto di reclamo per i motivi esposti in atti;
in via principale e nel merito:
respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i
motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità
dell'operato della società odierna resistente e dunque la regolarità del suo operato con
conferma della sentenza in questa sede reclamata e per l'effetto rigettare, alla stregua
di quanto in permessa dedotto, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande
di parte reclamante e, di conseguenza, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non, da valutarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c.,
per aver agito in mala fede o con colpa grave. Così confermando la sentenza che ha
preso posizione sull'apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi. In ogni
caso: con vittoria di spese competenze e onorari e con ampia riserva di ulteriormente
dedurre e produrre. Non si accetta il contraddittorio su qualsiasi altra domanda nuova
che dovesse essere proposta in corso di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in
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