Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2024, n. 1341

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2024, n. 1341
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 1341
Data del deposito : 31 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;

2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza

definitiva nella causa civile iscritta al n. 1485/2021 R.G., tra:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato negli uffici dell'Avvocatura in Palermo, Via V. Villareale n. 6,
appellante

e
SI TO, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Barreca, elettivamente domiciliato in Palermo, via Giuseppe Sciuti 31, presso lo studio dell'avvocato Massimo Dioguardi (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.

1 CONCLUSIONI DELLE PARTI

In occasione dell'udienza del 13 ottobre 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:

Avvocato Lidia Maria La Rocca per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:
“- contesta tutto quanto dedotto e rappresentato dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
- conclude come da atto di appello ai fini dell'accoglimento del proposto gravame, anche alla luce dei recenti favorevoli precedenti giurisprudenziali depositati in giudizio in data 5.07.2023 (sentenza 24.05.2023 Tribunale di Bologna;
sentenza 12.06.2023 Tribunale di Napoli)
”;

Avvocato Carmelo Barreca per SI TO: “precisa le proprie conclusioni insistendo nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza impugnata, richiamando il contenuto della propria comparsa di risposta. Chiede concedersi i termini di legge per conclusionali e repiche”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello avverso la sentenza n. 931/2021 Reg. Sent. del 04 marzo 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2809/2019 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 dicembre 2021, si costituiva in giudizio SI TO, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, eventualmente con diversa ed integrata motivazione, e, in subordine, l'accoglimento della domanda ex articolo 2041 c.c., già proposta in primo grado e ritenuta assorbita dal primo giudice, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 13 ottobre 2023, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini
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di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per quello delle memorie di replica.
*****
SI TO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di ottenere il pagamento del compenso per l'espletamento dell'incarico di Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria Regionale per il periodo dall'1.1.2012 al 21.4.2014 (data di cessazione dall'incarico per raggiunti limiti di età), quantificato nella somma di €35.975,50 (di cui € 1.456,00 per compenso fisso ed €34.519,50 per compenso variabile);
in subordine, chiedeva la condanna del Ministero ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento conseguito attraverso lo svolgimento delle funzioni di Presidente facente funzioni della CTR, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Esponeva che, con deliberazione n. 18 del 10.01.2012, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a seguito della cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età del precedente titolare ed in attesa della nomina del suo successore, gli aveva conferito – quale Presidente di NE con maggiore anzianità – l'incarico di Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D. lgs. 545/1992, con decorrenza dall' 1.1.2012 e fino alla data di espletamento della procedura concorsuale per la nomina del nuovo titolare.
Deduceva che il diritto a percepire per il suddetto periodo i reclamati maggiori compensi fisso e variabile per la qualifica di Presidente di Commissione, ex art. 13 del D. Lgs. n. 545/1992, previsti nei Decreti Ministeriali del 28.06.2002 e 24.03.2006, derivi direttamente dalle norme di legge e dalle circolari interpretative dettate in materia (circolare MEF dell'11.03.2008 n. 80, risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 1 del 20.03.2007 e n. 7 del 16.12.2008).
Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda principale, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €35.975,50, nonché delle spese di lite.
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*****
Proponendo impugnazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze denuncia, in primo luogo, il travisamento dei fatti operato nella sentenza di primo grado, avendo il Tribunale erroneamente inquadrato la materia oggetto del contendere ed applicato disposizioni per nulla pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo giudizio.
Lamenta, quindi, la violazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 13 del d. lgs. n. 545/1992 e 39, comma 6, del d.l. n. 98/2011, il quale escluderebbe in radice il riconoscimento di un compenso aggiuntivo al Presidente di NE pari a quello stabilito per il Presidente di Commissione, proprio in relazione alle ipotesi di esercizio delle funzioni di “supplenza” del Presidente di Commissione da parte del Presidente di NE più anziano.
Si diffonde sull'interpretazione delle suddette disposizioni, in particolare deducendo che l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. 545/1992 comprende anche l'ipotesi della vacanza dell'incarico di Presidente della Commissione, oltre che quelle dell'assenza e dell'impedimento, richiamando il parere n. 2524 del 10.06.2010, rilasciato dal Consiglio di Stato ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 39, comma 6, e svariati precedenti della giurisprudenza di merito, ed evidenziando l'inidoneità delle risoluzioni assunte dal Consiglio di Presidenza della Commissione Tributaria a disciplinare
o interpretare la materia del pagamento dei compensi ai componenti delle Commissioni Tributarie.
L'appello è fondato.
Preliminarmente, occorre constatare come, effettivamente, la motivazione con cui il Tribunale ha statuito l'accoglimento della domanda principale proposta dall'attore sia del tutto eccentrica rispetto alla materia trattata.
La sentenza, infatti, affronta una tematica, quella concernente i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni Tributarie applicati alle sezioni distaccate della Commissione Tributaria Centrale istituite dall'art. 1, comma 351, della l. n. 244/2007, del tutto estranea all'oggetto delle domande proposte dal SI.
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Correttamente, pertanto, l'appello ne censura la motivazione, in quanto del tutto inidonea a supportare la statuizione di accoglimento emessa.
Ciò posto, la materia, sulla quale si registrano numerosi precedenti di merito segnalati dalle parti, ha costituito oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
In particolare, con la sentenza n. 8873/2024, sez. I, del 04 aprile 2024 (riguardante una fattispecie del tutto speculare rispetto a quella per cui è causa in questa sede, relativa agli emolumenti maturati per lo svolgimento delle funzioni di Presidente reggente della Commissione tributaria regionale del Lazio dal 22/8/2012 sino al 29/2/2014) la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 D.Lgs. n. 545/1992 e 39 d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111 del 15.7.2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria”.
Ripercorrendo la motivazione della sentenza, occorre in principio richiamare le norme rilevanti.
L'art. 2 d. lgs. n. 545/1992, nel testo applicabile ratione temporis, dispone, al comma 1, che “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione” e, al comma 2, che
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