Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 11

CA Milano
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Milano
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 11
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 11
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

R.G.L 1078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1078/2024 rgl avverso la sentenza n. 2202 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Colosimo) deciso il giorno 21 Gennaio 2025 e promosso da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALISTI - CNPADC (c.f. 80021670585) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati prof. Arturo Maresca (c.f.
[...]) e Marco Conti (c.f. [...]) elettivamente domiciliata in Milano, Via Gustavo Modena n. 3/A (20129) presso l'Avvocato
Alessandro Bigoni (c.f. [...]) – Appellante;

Contro
IO CC (c.f. [...]) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Gianfrancesco Garattoni (c.f. [...]),e
Filippo Tomassoli (c.f. [...]) elettivamente domiciliato in rimini,
Corso d'Augusto n. 134 presso lo studio dei difensori - Appellato.
CONCLUSIONI
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Per la parte appellante Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commercialisti come da ricorso in appello datato 10 ottobre 2024:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il ricorso in appello promosso dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC avverso la sentenza n. 2202/2024 del 30.4.2024, non notificata, emessa dal Tribunale Civile di
Milano nel giudizio inter partes recante n. R.G. 2952/2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che saranno chiarite nel corso dell'udienza di discussione e, per l'effetto, Voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo dal dott.
IO UC. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata IO UC come da Memoria difensiva di costituzione depositata in data 16 gennaio 2025:” Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione
Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CNPR e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.4172/2023, pubblicata il 29.01.2024, non notificata, con condanna alle spese da distrarre ai difensori antistatari. Salvis iuribus late”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2202 del 2024, ha accertato e dichiarato l'illegittimità della detrazione del contributo di solidarietà sulle rate di pensione liquidate sulla pensione di vecchiaia del ricorrente e, conseguentemente, ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commercialisti a restituire, al ricorrente, le ritenute a tal titolo operate, nei limiti della prescrizione decennale.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate, in favore di parte ricorrente, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Tomassoli e dell'Avvocato Garattoni. pagina 2 di 14
In motivazione il Tribunale di Milano – preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla Cassa resistente - ha richiamato, nel merito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, recepita anche dalla Corte
d'Appello di Milano e ha ritenuto l'illegittimità del prelievo dedotto in atti non avendo la Cassa il potere di disporre detto prelievo.
Il primo giudice, infine, conformandosi all'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 26 gennaio 2004 n. 1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563) ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla Cassa resistente e, in applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale - quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, né messa a disposizione – ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione decennale atteso che il ricorrente percepisce la pensione di vecchiaia dall'1 gennaio 2012 (cfr. doc. 6, fascicolo resistente) risultando il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 5 marzo 2024.
Avverso detta decisione ha interposto appello la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a Favore dei Ragionieri e Periti Commerciali articolando tre motivi di appello.
Con il primo motivo – intestato:” Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della CNPADC nel quadro del mutato contesto normativo” – l'appellante, deducendo un inconferente richiamo ai precedenti giurisprudenziali da parte del primo giudice in quanto riferiti alla Cassa dei Ragionieri e
Periti Commerciali e, comunque, non attuali alla luce dell'evoluzione legislativa, ha censurato la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti, in capo alla Cassa, una potestà normativa regolamentare su ogni aspetto di propria competenza.
In particolare l'appellante ha dedotto che gli atti dispositivi adottati dagli Enti
Previdenziali Privatizzati pur avendo natura regolamentare non sono, tuttavia, meri atti pagina 3 di 14
di autonomia privata aventi carattere negoziale, ma atti che entrano a far parte, a pieno titolo, della gerarchia delle fonti del diritto in forza dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 509/1994 e, pertanto, la reale portata della privatizzazione della CNPADC consiste nel trasformare la previgente disciplina legislativa della previdenza ed assistenza in una normazione, appunto derogabile, sia pure in presenza di certi presupposti.
Sul punto l'appellante ha, quindi, concluso che la Cassa può adottare, nell'esercizio della propria autonomia ed in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e sostenibilità della gestione, tutte le misure ritenute necessarie nel rispetto dei limiti costituzionali e senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti da parte degli iscritti dovendosi inquadrare in tale ottica la previsione del contributo di solidarietà, necessari ad assicurare la stabilità della gestione nel lungo periodo e ad assicurare l'equilibrio di bilancio tecnico.
Il contributo di solidarietà, quindi, non costituisce un prelievo forzoso, né una prestazione patrimoniale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei provvedimenti regolamentari che consentono una deroga temporanea al trattamento pensionistico applicato esclusivamente sulla quota calcolata con il sistema reddituale.
Con il secondo motivo – intestato:” Erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla CNPADC” – l'appellante ha dedotto che il primo giudice non ha effettuato alcun richiamo alla documentazione versata in atti dalla Cassa, idonea a dimostrare che il patrimonio della CNPADC sarebbe stato azzerato nel 2031 con conseguente impossibilità di erogare le prestazioni previdenziali.
Con il terzo motivo – intestato:” Sull'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei delle prestazioni previdenziali” - l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'eccezione di prescrizione decennale all'uopo deducendo che per le prestazioni previdenziali l'articolo
47 bis del d.P.R. 639 del 1970, nel testo inciso dall'art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. pagina 4 di 14
98/2011, conv. in L. n. 111/2011, stabilisce che: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” e che, dunque, per i ratei di pensione maturati e non liquidati e per i quali, in precedenza, valeva l'ordinaria prescrizione decennale, la legge n.
111/2011 ha esteso la prescrizione quinquennale prevista dal R.D.L. n. 1827/1935 anche ai ratei di pensione già liquidati e non riscossi.
Con atto depositato in data 16 gennaio 2025 si è costituito IO UC, chiedendo il rigetto dell'appello sulla base di plurimi precedenti.
All'udienza del giorno 21 Gennaio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi
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