Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/08/2024, n. 441
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Testo completo
RG n. 807/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. R R Presidente
Dr. A M Consigliere
Dr. L P Consigliere rel.
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2022, da
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in forza di procura in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. dagli avv.ti G M
(pec: e A C (pec: Email_1
, Email_2 appellante contro
(c.f.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa come da procura separata in atti dagli avv.ti
A B (pec: , L Eail_3
V (pec: , F T (pec: Email_4
e Prof. R D L T (pec: Email_5
Email_6 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 271/2022 d.d.
05.05.2022, non notificata.-
In punto: accertamento mansioni superiori, demansionamento.-
CONCLUSIONI:
: Parte_1
1
“e) in parziale riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi, il diritto della signora all'inquadramento nel 5° livello del ccnl settore Metalmeccanica Pt_1
Industria dal 17.11.2008 ovvero nel diverso livello e/o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia oltre al diritto, per tutti i motivi di cui in premessa, alle differenze retributive maturate;
f) conseguentemente, condannarsi la società (cf , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Limena (PD), Via
Praimbole n.38, al pagamento in favore della signora e per i titoli di cui in Pt_1 premessa, della somma di € 32.150,09 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun credito all'effettivo saldo, con condanna altresì del datore di lavoro alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale per il medesimo periodo.
g) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la illegittimità del demansionamento disposto in danno della ricorrente a far data dal 05.05.2013 o dal diverso periodo che verrà accertato di giustizia e descritto in narrativa;
h) conseguentemente, condannarsi la società (cf ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Limena (PD), Via
Praimbole n.38, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dalla ricorrente in conseguenza del demansionamento nella misura che verrà accertata in corso di causa, eventualmente all'esito di idonea CTU, nonché che verrà valutata, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c., di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con rifusione dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione
a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Controparte_1
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: confermare integralmente la Sentenza di Primo
Grado n. 271/2022 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, e respingere il ricorso in appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, assolvendo Controparte_1 da ogni domanda formulata nei suoi confronti, condannando l'Appellante al pagamento delle spese di lite;
NEL MERITO,IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non concessa ipotesi in cui la
Corte dovesse ritenere fondate, anche solo parzialmente, le domande di parte ricorrente, Voglia determinare gli importi dovuti alla lavoratrice in considerazione di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto ivi compresa l'intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, del credito per differenze retributive fino al
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26.11.2014, o, in subordine, al 15.05.2014.
IN OGNI CASO, con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la gravata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale Padova, dopo aver istruito la causa per testi, ha rigettato (compensando le spese di lite per motivi di solidarietà sociale) la domanda proposta da – inquadrata Parte_1 con qualifica di impiegata 3° livello del CCNL Metalmeccanici ed Industria dal 2 maggio 2007 e dal febbraio 2018 al 4° livello - con la quale domandava:
1) di essere inquadrata nel 5° livello sin da novembre 2008 o quantomeno per il periodo gennaio 2017 – febbraio 2019 (con il conseguente diritto alle correlate differenze retributive);
2) l'accertamento del patito demansionamento per il periodo maggio 2013 – gennaio 2017 (con il conseguente diritto al risarcimento del danno).
3) l'accertamento di condotte datoriali mobbizzanti.
Il giudice euganeo (per i capi devoluti in questa sede) così motivava la propria decisione:
a) dall'esame testimoniale e dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente è stata adibita, nelle varie fasi del rapporto di lavoro, oltre che a mansioni di centralinista anche a quelle di segretariato nei vari uffici della struttura aziendale (ufficio contabilità, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ufficio viaggi e segreteria di direzione);
b) in detti uffici la ricorrente ha sempre svolto attività esecutiva estrinsecatasi nelle seguenti incombenze: fatturazione e contabilità dei fornitori, pagamenti home banking (ufficio contabile);
gestione di fatture e ordini in ausilio ad altro collega (ufficio acquisti);
registrazione di documentazione
e ricambi in garanzia (ufficio amministrazione);
incombenze presso ufficio commerciale e prenotazioni viaggi in entrata ed uscita (ultimo periodo di lavoro);
addetta alla segreteria commerciale;
addetta all'ufficio di direzione;
c) in detti incarichi burocratici la ricorrente non coordinava altro personale
(caratterizzazione del 5° livello c.c.n.l. di settore richiesto) né aveva completa autonomia gestionale;
un tanto risulta dall'esame delle
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dichiarazioni testimoniali laddove il teste riferisce “per quanto Tes_1 riguarda i rapporti coi fornitori la ricorrente non era autonoma ma riceveva ordini da un superiore gerarchico ( e ) che erano i Per_1 Per_2 responsabili dell'amministrazione” nonché del teste in quale Per_2 afferma: “La ricorrente, all'interno dell'ufficio amministrativo, era supportata da più figure con più esperienza nel servizio e comunque era sotto la supervisione di un responsabile amministrativo (tale ). Anche un Per_1 certo che poi andò in pensione”;
Per_3
d) nel periodo in cui la ricorrente fu incaricata della segreteria commerciale e viaggi la stessa, secondo quanto riferito dal teste faceva quello Tes_1 che facevano anche le altre segretarie” delle quali non risulta che ne coordinasse l'attività;
ciò è confermato dal teste quando afferma Per_2 che “So che ad un certo punto la ricorrente fu inviata all'area commerciale dove si faceva attività di segretariato commerciale e gestione dei viaggi.
Ricordo di averla vista collocata in quell'ufficio. In questa mansione faceva attività di segretariato a supporto delle offerte commerciali, scriveva lettere.
Queste lettere venivano predisposte, avendo un contenuto tecnico, dagli ingegneri dell'ufficio commerciale;
per la predisposizione di queste lettere occorreva una raccolta documentale che portava via tempo per predisporre poi le offerte tecniche. Detta raccolta la faceva la ricorrente e/o coadiuvava altre persone che lavoravano con lei più esperte, una tale e un'altra Per_4 di cui non ricordo il nome”;
e) per quanto invece riguarda l'attività di traduzione delle lettere commerciali in lingua straniera la dichiarazione del teste non appare Tes_1 verosimile;
infatti, non risultano dagli atti titoli culturali di conoscenze linguistiche in possesso della ricorrente;
f) per quanto concerne l'attività asseritamente svolta nell'ultimo periodo, quale assistente di direzione, si rileva che, anche se il teste ha Tes_1 confermato che la ricorrente sostituì la segretaria del Presidente, tale
, il teste odierno , già amministratore delegato della Persona_5 Per_2 società, ha dichiarato che, all'epoca dei fatti, il Presidente, Ing. C_1 era già ultraottantenne e aveva notevolmente diminuito l'attività istituzionale;
infatti, sui capitoli 25 e 26 del ricorso, il teste dichiara “Lo
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escludo in quanto l'Ing. ha iniziato a diminuire la sua Controparte_2 presenza in azienda essendo nato nel '36. Dopo il pensionamento della Per_5 si faceva supportare da un dipendente dell'amministrazione, tale L, per tutta la parte di natura fiscale e per le problematiche personali. La ricorrente aveva per lo più un compito di segretariato, buttava giù lettere che poi l'Ing. siglava, oppure archiviazione e smistamento di documenti;
C_1
g) non ci sono elementi per ritenere non attendibile detta dichiarazione. In ogni caso l'eventuale tenuta dell'agenda personale del Presidente è un'attività meramente esecutiva e non richiede particolari capacità o autonomia decisionale”.
2. Impugna la sentenza formulando un unico articolato Parte_1 motivo di gravame, con il quale si duole dell'omessa o comunque erronea interpretazione delle risultanze delle prove testimoniali e delle norme collettive, concludendo per la parziale riforma della decisione nella parte in cui ha:
a) escluso il suo diritto ad essere inquadrata nel 5° livello sin da novembre
2008 o quantomeno per il periodo da gennaio 2017 da febbraio 2019 (e reietto la conseguente richiesta di differenze retributive);
b) negato per il periodo da maggio 2013 al gennaio 2017 il demansionamento
(e la conseguente richiesta risarcitoria per danno alla professionalità).
2.1. In primo luogo, evidenzia – alla luce di quanto dichiarato dai testimoni – che il giudicante ha erroneamente escluso il diritto all'inquadramento al superiore 5° livello del CCNL Metalmeccanica Industria dal 17.11.2008, in ragione delle mansioni di addetta alla contabilità affidate dal 31.10.2008 (in luogo delle precedenti mansioni di front-office di addetta al centralino), in considerazione del fatto che non coordinava altro personale e non aveva completa autonomia gestionale, posto che la declaratoria del 5° livello in tesi avversaria non richiederebbe né il coordinamento di altro personale né una completa autonomia gestionale ma solo una “adeguata autonomia operativa”.
2.2. In secondo luogo,