Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2024, n. 2174
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1642/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
PA UR ([...]), con l'avv. PA
UR, CRISTINA DALLA CORTE E ST NE
contro
RC GR PA (12086540155) e AC LF
([...]), con gli avv.ti CATERINA MALAVENDA e
SCHIAFFINO GIULIA
ED EW RK PA (06598550587) e AN RE
([...]), con l'avv. SCHIAFFINO GIULIA
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1
per l'appellante PA UR: n virtù dell'intesa raggiunta,
l'avv. PA ha depositato in giudizio atto di rinuncia all'appello e all'azione a spese legali integralmente compensate, esclusivamente nei confronti di ED EW RK SP e RE AL, da queste accettata, nonché l'atto di rinuncia all'appello incidentale condizionato
e all'azione, a spese legali integralmente compensate, formulata da
ED EW RK SP e RE AL nei suoi confronti e da egli accettata, affinché l'adita Corte possa assumere ogni conseguente provvedimento in ordine alla cessazione della materia del contendere,
a spese legali del grado integralmente compensate, tra l'avv. IZ
PA e ED EW RK SP nonché AL RE.
Sulla scorta di quanto precede, l'avv. IZ PA precisa di seguito le conclusioni per quanto concerne la sola posizione degli ulteriori appellati, RC RO SP e AC AL: voglia la Corte d'Appello adita, per i motivi esposti in atti, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione e in parziale riforma della sentenza n. 286/2023, pronunciata il 19.7.2023 ad esito del giudizio individuato al n. 66/2021 R.G. del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 26.7.2023, non notificata,
- in via preliminare: I) dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato dalla difesa di RC RO SP e AL
AC per le ragioni esposte nelle note dd. 24.1.2024, con riserva di meglio articolare e dedurre, sul punto, in sede di scritti conclusivi;
II) dichiarare l'inammissibilità, in quanto tardive, delle istanze istruttorie formulate dalla difesa di RC RO SP e AL
AC nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello dd.
5.1.2024 per i motivi espressi nelle note dd. 24.1.2024 e, comunque,
2
rigettare la relativa richiesta di ammissione in quanto infondata oltre che indimostrata per le ragioni già espresse nelle anzidette note;
- nel merito:
I) in riforma dei capi n. 1) e n. 3), condannare in solido il giornalista
AL AC e l'editore, RC RO SP, ex art. 11 L. 47/1948,
2043 e 2049 CC e 185 C.P., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dall'avv. IZ PA in conseguenza della accertata natura diffamatoria dell'articolo a firma di AL AC pubblicato su www.corriere.it il 7.2.2012 dal titolo “A Catania.
Onorevoli calciatori alla partita benefica. Veniamo a giocare ma solo se spesati”, quantificati nell'importo di € 100.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o conforme a equità, per tutte le censure descritte in atti ed in base ad ogni norma ritenuta applicabile, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi di cui all'art. 1284, co. 4, CC o, in subordine, legali, dalla domanda di 1° grado al saldo;
II) in riforma del capo n. 4), condannare il giornalista AL AC al pagamento, in favore dell'odierno appellante, di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12, L. 47/1948, nell'importo ritenuto di giustizia, maggiorata di interessi di cui all'art. 1284, co. 4, CC o, in subordine, legali, dalla domanda di 1° grado al saldo;
III) in riforma del capo n. 5), ordinare a RC RO SP e AL
AC la pubblicazione, a proprie cura e spese, della sentenza di condanna emessa sul sito online www.corriere.it;
IV) in riforma del capo n. 7, disporre la maggiorazione dei compensi liquidati del 30%, ferma la condanna solidale alla loro rifusione a carico di RC RO SP e AC AL, e disporre la rifusione delle spese ed anticipazioni sostenute dall'appellante (anche per la procedura
3
di mediazione e per la prova delegata innanzi al Tribunale di Catania)
e documentate come da nota spese e relativi allegati;
V) rigettare, in ogni caso, l'appello incidentale formulato dalla difesa di AL AC e RC RO SP per le ragioni esposte nelle note dd. 24.1.2024, con riserva di meglio articolare e dedurre in sede di scritti conclusivi;
- in ogni caso: I) spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio (compresa maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014), oltre a spese e compensi della procedura obbligatoria di mediazione e della prova delegata;
II) sia ordinata la restituzione all'appellante di quanto egli fosse costretto a versare in virtù della provvisoria esecutività della sentenza gravata e non risultasse dovuto ad esito del presente giudizio di impugnazione;
- in via istruttoria: I) si richiamano i documenti ed il fascicolo di parte di 1° grado dimessi;
II) si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art.183, co. VI, CPC del
9.9.2021 in quanto disattese - e richiamate nell'atto di citazione in appello del 21.9.2023 - e per il conseguente rigetto di quelle avversarie per tutti i motivi dedotti in atti e nelle note scritte dd. 24.1.2024;
III) riservata ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, nei termini di legge. per le appellate RC GR SP e AC LF, voglia
l'Ill.ma Corte d'appello adita:
- previa, ex art. 345 cpc, per le ragioni esposte, l'ammissione e
l'escussione del teste dott. IGNAZIO FONZO perché dica se è vero che:
4
1) Il Torneo S. Agata si organizza, con fini di beneficenza, da oltre 25 anni a Catania ed è organizzato dalla associazione della Polizia
Municipale;
2) Nel 2012, fu invitata, tramite l'On. Giuseppe RR, la Nazionale parlamentari;
3) il giorno delle partite, prima di iniziare a giocare, sia la squadra dei magistrati sia quella della polizia municipale raccolsero tra i giocatori le quote (libere) e le riposero in due buste,
4) il teste personalmente raccolse quelle della sua squadra stabilendo la cifra di 50 € a testa;
5) l'ispettore Furnari insieme a Giuseppe RR mi invitò ad andare nello spogliatoio dei parlamentari, per un saluto preventivo, per ringraziarli per la partecipazione e per ribadire che si sarebbero raccolti fondi da destinare in beneficenza (non c'era pubblico pagante);
6) questo fu detto chiaramente, in presenza di diversi parlamentari in quel momento presenti in loco;
7) alla fine delle partite non fu consegnata nessuna busta dalla squadra dei parlamentari, tranne la somma consegnata personalmente dal solo
RR in via incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della condotta degli appellati, siccome inidonea a ledere la reputazione dell'appellante o, in subordine, scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica anche politica;
- per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, disponendo altresì la restituzione della somma, ricevuta dalla Società appellante, in esecuzione della sentenza
5
impugnata anche in nome e per conto dell'altro appellante incidentale
(cfr. all. 2);
nel merito nel caso di non accoglimento dell'appello incidentale:
- ferma la domanda incidentale logicamente prioritaria, rigettare
l'appello proposto, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. per le parti appellate ED EW RK SP e RE
AN: nel dare atto che a seguito di trattative intercorse con parte appellante Avv. IZ PA è stato raggiunto un accordo definitorio con conseguente rinuncia agli atti ed all'azione da parte del medesimo e successiva accettazione di detta rinuncia e rinuncia all'appello incidentale da parte di ED EW RK SP e
RE AN, rinuncia accettata da parte dell'Avv. PA, il tutto a spese integralmente compensate tra le parti, come da documentazione dimessa in atti da parte dell'avv. PA in data
2/10/2024, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia adottare
i conseguenti provvedimenti, per cessata la materia del contendere tra le parti interessate dall'accordo definitorio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. Cpc
1. Con sentenza n. 286/2023 il tribunale di Belluno ha così deciso:
«definitivamente pronunciando, ogni contraria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1642/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
PA UR ([...]), con l'avv. PA
UR, CRISTINA DALLA CORTE E ST NE
contro
RC GR PA (12086540155) e AC LF
([...]), con gli avv.ti CATERINA MALAVENDA e
SCHIAFFINO GIULIA
ED EW RK PA (06598550587) e AN RE
([...]), con l'avv. SCHIAFFINO GIULIA
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1
per l'appellante PA UR: n virtù dell'intesa raggiunta,
l'avv. PA ha depositato in giudizio atto di rinuncia all'appello e all'azione a spese legali integralmente compensate, esclusivamente nei confronti di ED EW RK SP e RE AL, da queste accettata, nonché l'atto di rinuncia all'appello incidentale condizionato
e all'azione, a spese legali integralmente compensate, formulata da
ED EW RK SP e RE AL nei suoi confronti e da egli accettata, affinché l'adita Corte possa assumere ogni conseguente provvedimento in ordine alla cessazione della materia del contendere,
a spese legali del grado integralmente compensate, tra l'avv. IZ
PA e ED EW RK SP nonché AL RE.
Sulla scorta di quanto precede, l'avv. IZ PA precisa di seguito le conclusioni per quanto concerne la sola posizione degli ulteriori appellati, RC RO SP e AC AL: voglia la Corte d'Appello adita, per i motivi esposti in atti, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione e in parziale riforma della sentenza n. 286/2023, pronunciata il 19.7.2023 ad esito del giudizio individuato al n. 66/2021 R.G. del Tribunale di Belluno, pubblicata in data 26.7.2023, non notificata,
- in via preliminare: I) dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato dalla difesa di RC RO SP e AL
AC per le ragioni esposte nelle note dd. 24.1.2024, con riserva di meglio articolare e dedurre, sul punto, in sede di scritti conclusivi;
II) dichiarare l'inammissibilità, in quanto tardive, delle istanze istruttorie formulate dalla difesa di RC RO SP e AL
AC nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello dd.
5.1.2024 per i motivi espressi nelle note dd. 24.1.2024 e, comunque,
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rigettare la relativa richiesta di ammissione in quanto infondata oltre che indimostrata per le ragioni già espresse nelle anzidette note;
- nel merito:
I) in riforma dei capi n. 1) e n. 3), condannare in solido il giornalista
AL AC e l'editore, RC RO SP, ex art. 11 L. 47/1948,
2043 e 2049 CC e 185 C.P., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dall'avv. IZ PA in conseguenza della accertata natura diffamatoria dell'articolo a firma di AL AC pubblicato su www.corriere.it il 7.2.2012 dal titolo “A Catania.
Onorevoli calciatori alla partita benefica. Veniamo a giocare ma solo se spesati”, quantificati nell'importo di € 100.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o conforme a equità, per tutte le censure descritte in atti ed in base ad ogni norma ritenuta applicabile, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi di cui all'art. 1284, co. 4, CC o, in subordine, legali, dalla domanda di 1° grado al saldo;
II) in riforma del capo n. 4), condannare il giornalista AL AC al pagamento, in favore dell'odierno appellante, di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12, L. 47/1948, nell'importo ritenuto di giustizia, maggiorata di interessi di cui all'art. 1284, co. 4, CC o, in subordine, legali, dalla domanda di 1° grado al saldo;
III) in riforma del capo n. 5), ordinare a RC RO SP e AL
AC la pubblicazione, a proprie cura e spese, della sentenza di condanna emessa sul sito online www.corriere.it;
IV) in riforma del capo n. 7, disporre la maggiorazione dei compensi liquidati del 30%, ferma la condanna solidale alla loro rifusione a carico di RC RO SP e AC AL, e disporre la rifusione delle spese ed anticipazioni sostenute dall'appellante (anche per la procedura
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di mediazione e per la prova delegata innanzi al Tribunale di Catania)
e documentate come da nota spese e relativi allegati;
V) rigettare, in ogni caso, l'appello incidentale formulato dalla difesa di AL AC e RC RO SP per le ragioni esposte nelle note dd. 24.1.2024, con riserva di meglio articolare e dedurre in sede di scritti conclusivi;
- in ogni caso: I) spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio (compresa maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014), oltre a spese e compensi della procedura obbligatoria di mediazione e della prova delegata;
II) sia ordinata la restituzione all'appellante di quanto egli fosse costretto a versare in virtù della provvisoria esecutività della sentenza gravata e non risultasse dovuto ad esito del presente giudizio di impugnazione;
- in via istruttoria: I) si richiamano i documenti ed il fascicolo di parte di 1° grado dimessi;
II) si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella 2^ memoria ex art.183, co. VI, CPC del
9.9.2021 in quanto disattese - e richiamate nell'atto di citazione in appello del 21.9.2023 - e per il conseguente rigetto di quelle avversarie per tutti i motivi dedotti in atti e nelle note scritte dd. 24.1.2024;
III) riservata ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, nei termini di legge. per le appellate RC GR SP e AC LF, voglia
l'Ill.ma Corte d'appello adita:
- previa, ex art. 345 cpc, per le ragioni esposte, l'ammissione e
l'escussione del teste dott. IGNAZIO FONZO perché dica se è vero che:
4
1) Il Torneo S. Agata si organizza, con fini di beneficenza, da oltre 25 anni a Catania ed è organizzato dalla associazione della Polizia
Municipale;
2) Nel 2012, fu invitata, tramite l'On. Giuseppe RR, la Nazionale parlamentari;
3) il giorno delle partite, prima di iniziare a giocare, sia la squadra dei magistrati sia quella della polizia municipale raccolsero tra i giocatori le quote (libere) e le riposero in due buste,
4) il teste personalmente raccolse quelle della sua squadra stabilendo la cifra di 50 € a testa;
5) l'ispettore Furnari insieme a Giuseppe RR mi invitò ad andare nello spogliatoio dei parlamentari, per un saluto preventivo, per ringraziarli per la partecipazione e per ribadire che si sarebbero raccolti fondi da destinare in beneficenza (non c'era pubblico pagante);
6) questo fu detto chiaramente, in presenza di diversi parlamentari in quel momento presenti in loco;
7) alla fine delle partite non fu consegnata nessuna busta dalla squadra dei parlamentari, tranne la somma consegnata personalmente dal solo
RR in via incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della condotta degli appellati, siccome inidonea a ledere la reputazione dell'appellante o, in subordine, scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica anche politica;
- per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, disponendo altresì la restituzione della somma, ricevuta dalla Società appellante, in esecuzione della sentenza
5
impugnata anche in nome e per conto dell'altro appellante incidentale
(cfr. all. 2);
nel merito nel caso di non accoglimento dell'appello incidentale:
- ferma la domanda incidentale logicamente prioritaria, rigettare
l'appello proposto, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto di tutte le domande e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. per le parti appellate ED EW RK SP e RE
AN: nel dare atto che a seguito di trattative intercorse con parte appellante Avv. IZ PA è stato raggiunto un accordo definitorio con conseguente rinuncia agli atti ed all'azione da parte del medesimo e successiva accettazione di detta rinuncia e rinuncia all'appello incidentale da parte di ED EW RK SP e
RE AN, rinuncia accettata da parte dell'Avv. PA, il tutto a spese integralmente compensate tra le parti, come da documentazione dimessa in atti da parte dell'avv. PA in data
2/10/2024, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia adottare
i conseguenti provvedimenti, per cessata la materia del contendere tra le parti interessate dall'accordo definitorio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. Cpc
1. Con sentenza n. 286/2023 il tribunale di Belluno ha così deciso:
«definitivamente pronunciando, ogni contraria
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