Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2024, n. 174
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 1061/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: M G D Presidente
F C Consigliere rel. est.
S F M B Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 16.11.2023
da
, nato a Brescia il 19.08.1977, rappresentato e difeso dall'Avv. A L Parte_1 del Foro di Brescia, presso il cui studio, sito Manerbio (BS) Strada per Leno n. 2, ha eletto domicilio
APPELLANTE nei confronti di
, nata a Rogachev il 25.11.1985, rappresentata e difesa dall'Avv. L Controparte_1
Ciavarella del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Corsico, Via Roma n. 6 ha eletto domicilio APPELLATA
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
oggetto appello avverso sentenza 2630/2023 emessa dal Tribunale di Brescia il 12.10.2023, pubblicata il 17.10.2023 e notificata in pari data, pronunciata nelle cause riunite iscritte a ruolo numero 15954/2019
+ 16731/2019 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE: In via preliminare: sospendere immediatamente (o comunque, in subordine previa instaurazione del contradittorio) l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, ricorrendo i gravi motivi di cui agli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., con ogni consequenziale statuizione. In via principale e nel merito: in riforma della sentenza impugnata si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado nonché la revoca della pronuncia d'addebito della separazione pronunciata dal Giudice di primo grado a carico dell'odierno ricorrente stante la mancanza dei presupposti fondanti l'addebito con ogni conseguente statuizione ivi compresa la revoca della condanna alle spese di lite, anche per il procedimento di reclamo e del saldo della CTU. Spese di ambedue i gradi interamente rifuse.
PARTE APPELLATA: In via preliminare: In principalità dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello stante la mancata produzione della copia conforme della sentenza impugnata. In via subordinata respingere la richiesta
1
n. 1061/2023 RG
sospensiva perché inammissibile/manifestamente infondata. Nel merito respingere l'appello proposto, confermare la sentenza impugnata, condannare in ogni caso l'appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 283 cpc e a rifondere all'appellata le spese di lite. PROCURATORE GENERALE: L'appello è fondato considerando che negli atti l'appellata aveva dedotto l'insorgenza di un grave Per_ deterioramento nel rapporto di coppia all'epoca della nascita della figlia (28.10.2016), sicché i due episodi valorizzati in sentenza del 11.7.18 e del 16.10.19 appaiono certamente irrilevanti nella determinazione causale della crisi coniugale;chiede, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, sia revocata la dichiarazione di addebito della separazione a carico dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.11.2019 premesso di avere contratto matrimonio civile con Parte_1
il 18.4.2015 e che dalla loro unione era nata la figlia (28.10.2016), adiva il Controparte_1 Per_1
Tribunale di Brescia chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie allegando il progressivo disinteresse dalla moglie manifestato verso il marito e nella cura della figlia, nonché i continui insulti dalla stessa perpetrati e culminati in un'aggressione alla propria madre, , avvenuta il 16.10.2019;chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della figlia Persona_2
a sé, il collocamento presso di sé, con possibilità per la moglie di vedere in presenza di terze persone Per_1
e prevedere l'obbligo della moglie di corrispondere 200 euro al mese per il mantenimento per , oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva disporsi CTU sistemica sul nucleo familiare o, in alternativa, incaricarsi i Servizi Sociali di indagine psicosociale. La causa assumeva il numero di ruolo n. 15954/2019.
In data 29.11.2019 la sig.ra adiva il Tribunale di Brescia con ricorso avente il medesimo CP_1 oggetto e veniva radicato il proc. n. 16731/2019.
In data 28.1.2020 si costituiva nel giudizio n. 15954/2019 RG la quale si associava Controparte_1 alla richiesta di separazione chiedendo però che la stessa venisse addebitata al a causa delle
Pt_1 asserite ingerenze pressanti del medesimo e dei suoi genitori che le impedivano di vivere liberamente;allegava di essere stata spesso vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte di marito e suoceri;chiedeva che la figlia venisse affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;assegnazione a lei della casa coniugale;autorizzarsi all'espatrio verso la Bielorussia onde Per_1 consentirle di visitare la famiglia di origine materna;disporsi in capo al un assegno mensile di
Pt_1 euro 700 per il mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 70% e porsi a carico del un assegno mensile di euro 300 per il mantenimento per la moglie. In via istruttoria
Pt_1 chiedeva disporsi idonei accertamenti fiscali sul e sul di lui padre, oltre che l'acquisizione del
Pt_1 verbale di intervento dei Carabinieri in data 23.11.2019 presso l'abitazione nonché la relazione
Pt_1 dei Servizi Sociali a seguito degli incontri avuti con i genitori su mandato del Tribunale per i Minorenni1.
In data 30.1.2020 si costituiva nel giudizio n. 16731/2019 contestando le pretese della Parte_1 moglie e richiamandosi alle conclusioni già dedotte in seno al proprio ricorso per separazione.
n. 1061/2023 RG
All'udienza del 4.2.2020 il Presidente riuniva i procedimenti e, previo temporaneo accordo tra le parti2, disponeva CTU.
Con provvedimento del 5.1.2021 il Presidente, esaminata la CTU, a parziale modifica delle condizioni stabilite nel verbale dell'udienza presidenziale del 4.2.2020, in via provvisoria, affidava la figlia ai Servizi Sociali i quali avrebbero assunto le decisioni di maggiore interesse per la stessa mentre l'ordinaria amministrazione rimaneva in capo al genitore che di volta in volta aveva con sé la figlia. Tale misura era stata suggerita dalla CTU che aveva evidenziato come i genitori non sapevano esprimere un'unità genitoriale e non erano in grado di tenere la figlia distante dal loro profondo conflitto. Veniva disposto altresì il collocamento di presso la madre in Pero (MI) dove la stessa si era trasferita a seguito Per_1 dell'aggressione subita in corso di causa il 20.6.2020;venivano regolamentati i rapporti padre - figlia con potere per i Servizi Sociali affidatari di apportare modifiche al calendario delle frequentazioni laddove ciò risultasse opportuno;infine al CTU veniva chiesto di depositare una relazione di aggiornamento.
Con sentenza parziale depositata il 6.5.2022 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;quindi, la causa proseguiva con l'istruttoria sulle restanti domande.
Nelle more del giudizio veniva intanto instaurato dalle parti un separato giudizio di divorzio (RG
9480/2022) dinnanzi al Tribunale di Brescia.
All'udienza del 17.5.2023, rigettate le istanze istruttorie, le parti precisavano le conclusioni insistendo nelle reciproche richieste di addebito.
Con la sentenza oggetto di appello, pubblicata il 17.10.2023 e notificata in pari data, il Tribunale di
Brescia così disponeva: 1) addebita la separazione a Parte_1
2) rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
3) dichiara improcedibili le ulteriori domande;
4) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in motivazione in complessivi € 11.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate con ordinanza del 11.1.2021, a carico di parte ricorrente.
Il Tribunale osservava:
. in punto di procedibilità delle domande era possibile analizzare solo quella in merito all'addebito della separazione in quanto era pendente tra le parti un separato giudizio di divorzio nel quale erano stati già emessi i provvedimenti provvisori e urgenti;pertanto, per costante orientamento giurisprudenziale, le questioni in tema di filiazione e di rapporti economici tra le parti andavano rimesse alla decisione del giudice divorzile.
. andavano valutate quindi solo le contrapposte domande di addebito: in particolare il aveva Pt_1 lamentato il progressivo disinteresse della moglie nei confronti suoi e della figlia nonché le reiterate provocazioni della resistente culminate in un'aggressione avvenuta il 16.10.2019 a danno suo e della di lui madre, . La di contro, aveva lamentato comportamenti pressanti del Persona_2 CP_1 marito che, al pari dei genitori di lui, la monitorava negli spostamenti, nella gestione del denaro, non le
n. 1061/2023 RG
consentiva di recarsi in Bielorussia con la figlia a trovare la sua nonna e le sottraeva la figlia ritenendola incapace di curarsene. La resistente, inoltre, aveva lamentato episodi di violenza in proprio danno da parte del suocero in presenza del marito il quale non era intervenuto a difenderla e non aveva ostacolato le condotte del padre, cagionando la definitiva intollerabilità della convivenza. In particolare, un primo episodio risaliva all'11.7.20183 con denuncia successivamente ritirata su pressione dei suoceri;l'altro episodio, riferito anche dal marito, era quello del 16.10.20194, stavolta con querela non ritirata. Il primo episodio era da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 CPC non avendo il contestato le modalità Pt_1 dell'aggressione allegata dalla moglie;in merito invece all'episodio del 16.10.2019, era più attendibile la versione resa dalla la quale aveva fornito allegazioni molto più dettagliate, aveva altresì CP_1 depositato certificato medico del 16.10.2019 diagnosticante una “contusione cervicale da aggressione” e aveva sporto querela il giorno immediatamente successivo al fatto, diversamente dalla madre del Pt_1 che aveva presentato denuncia solo dopo tre giorni dall'accaduto. Invece non aveva rilevanza ai fini dell'addebito l'episodio di violenza a danno della resistente avvenuto in corso di causa, il giorno 20.6.2020, episodio da cui era dipeso unicamente il trasferimento della moglie in Pero a Milano, ma irrilevante perché successivo alla crisi coniugale risalente a novembre 2019 (epoca di deposito dei ricorsi per separazione). Né aveva rilevanza l'archiviazione del GIP per i fatti denunciati dalla (basata CP_1 sull'elevata conflittualità familiare) in quanto ciò non implicava di per sé l'irrilevanza in sede civile ai fini dell'addebito della separazione anche perché diversi erano i presupposti tra la responsabilità penale e quella civile. Quindi, anche ove fosse risultato provato il dedotto disinteresse per la famiglia della
tale condotta non avrebbe retto alla comparazione con le violenze dalla stessa subite dal CP_1 suocero, ingiustificate e sproporzionate rispetto ai comportamenti della aggressioni che, pur CP_1 non commesse dal marito, comunque presente, non erano state da lui ostacolate sicché egli era venuto meno al dovere imposto dalla posizione di garanzia di cui all'art. 143 CC.
. andavano poste a carico del soccombente sia le spese di lite del giudizio di reclamo avverso Pt_1 l'ordinanza presidenziale svoltosi avanti alla Corte di Appello di Brescia, reclamo proposto dal e Pt_1 rigettato (spese che si liquidavano in 4.000 euro), sia le spese di CTU liquidate con separato decreto (il aveva deciso espressamente di farsene carico all'udienza 4.2.2020) sia le spese del giudizio (che Pt_1 si liquidavano in euro 8.000, oltre accessori), spese da versarsi in favore dell'Erario essendo la CP_1 ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Con ricorso in appello depositato in data 16.11.2023 proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la succitata sentenza, pubblicata il 17.10.2023 e notificata in pari data, concludendo come in epigrafe.
In data 8.1.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
In data 18.1.2024 il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 6.2.2024 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e la Corte tratteneva la causa in decisione
n. 1061/2023 RG
MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante in relazione al capo di sentenza che lo condannava a rifondere le spese di lite versandole in favore dell'Erario è assorbita della statuizione di merito contenuta nella presente sentenza. Nel merito, l'appellante lamenta: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 151, comma 2 CC in riferimento all'art. 143 CC e dell'art. 115 CPC: il Tribunale aveva fondato la pronuncia di addebito a carico del su due episodi, quelli Pt_1 dell'11.7.2018 e del 16.10.2019, sostenendo che nel primo egli non aveva mosso contestazioni alla versione della moglie e, circa i fatti del 16.10.2019 ritenendo più veritiera la versione fornita da controparte. Il Tribunale non aveva però considerato, in relazione al primo episodio5, che la moglie aveva presentato la querela solo il 31.7.2018, ben dopo 20 giorni dal fatto avvenuto l'11 luglio e dopo che la suocera il 30.7.2018 la aveva querelata per fatti del 18.7.2018 (aggressione da parte della nei CP_1 confronti della attestata da certificato medico del 27.7.2018). Non vi era poi era alcun referto del Per_2
Pronto Soccorso che confermasse quanto dalla sostenuto nella querela del 31 luglio e inoltre CP_1 la stessa il 14.11.2018 aveva rimesso la querela .Quanto all'episodio del 16.10.2019 il Tribunale aveva valorizzato il fatto che la avesse denunciato l'episodio solo tre giorni dopo, quando invece, in Per_2 relazione all'episodio di luglio 2018, aveva dato credito alla querela della presentata il 31 CP_1 luglio, a 20 giorni dal fatto. Aveva poi valorizzato il referto medico del 16.10.2019 attestante alla una “contusione cervicale da riferita aggressione” con 10 giorni di prognosi e “abrasione al CP_1 collo lato destro non ecchimosi e non ematomi faringolariungeo” ma tale referto non rendeva credibile la versione della la quale aveva asserito di essere stata vittima di un tentativo di strangolamento CP_1 da parte del suocero. Il Tribunale non aveva avuto poi modo di visionare il certificato medico della Per_2 la quale si era recata nell'immediatezza dell'aggressione al Pronto Soccorso dove le erano state riscontrate “contusione alla destra e ginocchio sinistro”, poi rivalutate il 17.10.1209 presso il reparto di ortopedia con diagnosi “contusioni multiple curate con bendaggio amidato e gessato” con prognosi di 10 giorni, cui erano seguiti certificati successivi del 23.10.2019 attestanti la rimozione del tutore e infine la era stata giudicata guarita il 3.12.2019: tutti tali certificati erano stati prodotti in allegato alla Per_2 comparsa di costituzione del del 30.1.2020 ma erano poi stati smarriti dalla Cancelleria o forse Pt_1 non erano stati riconsegnati dal CTU. Inoltre il Tribunale aveva scritto che in entrambi gli episodi il resistente era presente e non era intervenuto a difesa della moglie (pag. 4) e che risultava incontestata la presenza inerte del ricorrente in entrambi gli episodi (pag. 5): in realtà, quanto al secondo episodio, la stessa aveva dichiarato in querela: “mio marito cercava invano di togliermi suo padre da CP_1 sopra” e anche nell'atto introduttivo del giudizio RG n. 16731/2019 si leggeva che il era Pt_1 intervenuto a difesa della moglie senza riuscire tuttavia a staccare le mani dell'aggressore. Quanto
n. 1061/2023 RG
all'episodio dell'11.7.2018, non si leggeva, nella querela, l'omesso intervento del marito in soccorso alla moglie, si parlava solo della di lui presenza.
2) il Tribunale con ordinanza del 28.11.2022 aveva ritenuto di non ammettere i capitoli di prova dal nn.
16 al 22 della poiché irrilevanti motivando che l'episodio del 16.10.2019 era da inserire CP_1 nell'ambito di una crisi coniugale già conclamata. Però poi in sentenza aveva addebitato la separazione al marito facendo riferimento proprio ai fatti del 16.10.2019 ritenendoli la causa della crisi matrimoniale. 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 651 CPP in relazione all'efficacia del giudicato penale nell'ambito del giudizio civile. Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante l'archiviazione della querela relativa all'episodio di ottobre 2019 motivando nel senso che l'accertamento della responsabilità penale si basa su presupposti diversi rispetto alla responsabilità civile: tuttavia le persone offese non avevano ritenuto di proporre opposizione all'archiviazione e l'art. 651 CPP fa riferimento alla sola sentenza di condanna e nulla dispone in merito al provvedimento di archiviazione.
4) il Tribunale aveva ricondotto la crisi matrimoniale agli episodi di luglio 2018 e ottobre 2019 disattendendo le risultanze istruttorie che dimostravano come la crisi di coppia era risalente a poco dopo la nascita di (2016): la stessa nella comparsa di costituzione del 28.1.2020 aveva Per_1 CP_1 identificato il momento della nascita della crisi coniugale nella primavera dell'anno 2017, appena dopo la nascita della figlia, e in tal senso gli episodi dell'11.7.2018 e del 16.10.2019 potevano semmai rappresentare l'effetto della crisi tra i coniugi e non la causa. Anche nella querela del 31.7.2018 la aveva indicato nel marzo 2017 l'inizio della crisi coniugale. Tale crisi invero era stata causata CP_1 da motivi economici, come dimostrato dal ricorso del all'istituto del sovraindebitamento Pt_1
(documenti depositati ma rientranti tra gli allegati smarriti).
Parte appellata, di contro, chiede la conferma della sentenza impugnata, evidenziando:
. in rito, l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per la mancata attestazione da parte dell'appellante della conformità della copia prodotta in formato PDF a quella estratta dal fascicolo telematico. Inoltre la firma del Giudice relatore apposta sulla copia della sentenza prodotta non è valida perché il documento ha subito modifiche a seguito dell'apposizione della firma.
. in merito alla pronuncia di addebito a carico del il Tribunale correttamente ha considerato Pt_1 dimostrate ai sensi dell'art. 115 CPC le aggressioni dell'11.7.2018 e del 16.10.2019 in quanto non contestate dal Le querele di del 30.07.2018 e del 19.10.2019 e i loro allegati, Pt_1 Persona_2 che secondo controparte erano andati smarriti, fanno riferimento a fatti diversi da quelli denunciati dalla e quindi sarebbero stati irrilevanti anche qualora fossero stati posti all'attenzione del Giudice;CP_1 inoltre la versione della non è credibile atteso che la medesima non ha mai fatto accenno né Per_2 all'aggressione posta in essere dal di lei marito ai danni della nuora né alla pacifica aggressione della nipotina da parte del cane.
. il cerca adesso di far risalire la crisi matrimoniale ad un periodo antecedente gli episodi di
Pt_1 aggressione e coincidente con la sua difficoltà economica, ma nessun riferimento di ciò era emerso in Cont seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e i documenti prodotti in I grado relativi alla crisi finanziaria del avevano lo scopo unicamente di giustificare un contenuto assegno di
Pt_1 mantenimento. Le vere ragioni della separazione sono da ricondurre alla mancata difesa della moglie da parte del durante le aggressioni del luglio 2018 e de ottobre 2019 e il mancato accoglimento dei
Pt_1 capitoli di prova formulati dalla non rileva (anche perché solo uno di questi è riferito CP_1 all'episodio del 16.10.2019). In riferimento all'aggressione del 16.10.2019, debitamente denunciata il 17.10.2019, la dinamica non è mai stata contestata dal e ha costituito, insieme alla precedente
Pt_1 aggressione, la causa della crisi coniugale.
. in ordine alle conseguenze in ambito civile del provvedimento penale, i fatti oggetto di archiviazione, e a maggior ragione la remissione della querela, non impediscono che gli episodi vengano diversamente
6
n. 1061/2023 RG
definiti, valutati e qualificati dal giudice civile poiché l'archiviazione non dà luogo a preclusioni di alcun genere.
. in merito alla contestata assenza dei documenti allegati dal nella sua comparsa di costituzione Pt_1 nel procedimento riunito, non è stato affatto dimostrato lo smarrimento del fascicolo di parte (tali documenti non erano neanche stati elencati nell'indice degli atti allegati alla comparsa del 30.1.2020) e dei certificati medici della suocera non vi era traccia neanche nella relazione della CTU. Di conseguenza, i documenti nuovi allegati per la prima volta in questo grado di giudizio vanno considerati inammissibili.
La Corte osserva:
Preliminarmente, in relazione alla prima eccezione di parte appellata, si rileva che la difesa del Pt_1 ha depositato copia della sentenza impugnata munita di attestazione di conformità all'originale informatico contenuto nel fascicolo di I grado.
Nel merito la Corte ritiene che l'appello sia fondato.
Il Tribunale ha premesso il pacifico orientamento della Corte di Cassazione secondo cui consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” (Cass. n. 8548 del 14/04/2011 e prec. conformi) e che “le reiterate violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. 24.10.2022, n. 31351;Cass. 19.2.2018, n. 3925). Ha poi fondato la pronuncia di addebito sugli episodi del luglio 2018 e di ottobre 2019 ritenendo che il Pt_1 avesse violato il dovere di assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 CC non avendo ostacolato le condotte aggressive del di lui padre nei confronti della moglie nei due episodi. L'11.7.2018 era accaduto che, una sera in cui i coniugi e la figlia erano a cena dai genitori del Per_1
che abitavano in un appartamento posto al piano sottostante il loro, il cane dei nonni di Pt_1 Per_1 aveva morso la bimba in viso e allora la aveva chiesto ai suoceri di allontanare il cane da casa;CP_1 a questa richiesta il padre del aveva aggredito la nuora prendendola per il collo e dicendole “ti Pt_1 uccido, tu sei già morta”; era quindi intervenuto , fidanzato della sorella del e CP_4 Pt_1 aveva separato la e padre. Si osserva innanzitutto che la querela per tale episodio contro CP_1 Pt_1 marito e suocero venne sporta dalla solo venti giorni dopo, il 31.7.2018, e non si può non CP_1 rilevare come la la abbia sporta proprio il giorno dopo essere stata lei stessa denunciata dalla CP_1 madre del marito, , la quale l'aveva accusata di averla, il 18.7.2018, afferrata per le Persona_2 braccia e buttata a terra (referto medico del 27.7.2018 attestante “lesione braccio sinistro” con 15 gg di prognosi) dopo che lei era intervenuta presso la casa del figlio avendo sentito piangere e dopo che, Per_1 una volta entrata in casa e avendo visto con dei segni sul viso, aveva chiesto spiegazioni alla nuora. Per_1
Ancora, va rilevato che in seguito, il 14.11.2018, la rimise la querela: negli atti di causa si CP_1 legge che lo avrebbe fatto su pressione dei suoceri e del marito ma nella querela del 17.10.2018 la aveva affermato invece di averla rimessa per paura intervenissero i Servizi Sociali. In relazione CP_1
7
n. 1061/2023 RG
a tale episodio, peraltro non contestato nel suo essersi verificato, la non riportò lesioni CP_1 certificate. L'altro episodio risale al 16.10.2019 e venne denunciato dalla il giorno dopo: accadde che, a Pt_2 seguito di un litigio tra i coniugi che discutevano circa l'abbigliamento della figlia, i suoceri salivano in casa del figlio e si intromettevano nella discussione, il suocero metteva le mani al collo della CP_1 buttandola a terra e cercando di strozzarla, al che il interveniva cercando di togliere le mani dal Pt_1 padre dal collo della moglie e ci riusciva con l'aiuto della cognata, da lui chiamata ad intervenire. La allora si alzava e si chiudeva in bagno dal quale chiamava i Carabinieri e si recava quindi in CP_1 Ospedale dove le veniva diagnosticata una “contusione cervicale da aggressione” con descrizione:
“trauma contusivo al collo, non ecchimosi non ematomi faringolaringei”, con 10 giorni di prognosi. Va evidenziato che anche in questo caso la madre del due giorni dopo, il 19.10.2019, presentava Pt_1 denuncia affermando che in occasione della lite del 16 ottobre lei aveva cercato di dividere la nuora e il figlio e che in quella circostanza la nuora l'aveva buttata a terra facendole sbattere il ginocchio sinistro sul pavimento.
Va poi aggiunto che nel giugno 2020, in corso di causa, la sporse una nuova querela CP_1 affermando di essere stata nuovamente aggredita dal suocero. La Corte ritiene che tali episodi di per sé non possano fondare una pronuncia di addebito: quanto a quello del luglio 2018, il era certamente presente ma nella querela non ne viene in alcun modo descritto Pt_1 il comportamento, si evidenzia solo che a separare la e il suocero fu , il CP_1 CP_4 fidanzato della sorella del Quanto al secondo episodio di ottobre 2019 è la stessa in Pt_1 CP_1 querela a precisare “mio marito cercava invano di togliermi suo padre da sopra, ma solamente con l'aiuto di mia cognata, giunta sul posto perché chiamata dal fratello, riuscivano a toglierlo sopra di me” e anche nel ricorso introduttivo in I grado, a pag. 7, si legge: “il resistente ( , intervenuto a difesa Pt_1 della moglie, non riusciva tuttavia a staccare le mani dell'aggressore”: è quindi evidente come il Pt_1 in questo secondo episodio non sia rimasto inerte dinnanzi all'aggressione subita dalla moglie, ha cercato di separare il padre e la moglie e, non riuscendovi, ha chiamato in aiuto la sorella e insieme sono riusciti a separare la e padre. CP_1 Pt_1
In conclusione, è vero che i maltrattamenti e gli agiti violenti rappresentano episodi così gravi da fondare sempre una pronuncia di addebito, ma devono pur sempre essere azioni poste in essere dal coniuge a carico del quale si chiede l'addebito. Invece. nel caso in esame, in nessuno dei due episodi citati Pt_1 ha aggredito la moglie trattandosi di aggressioni poste in essere dal padre del avvenute nel
[...] Pt_1 corso di liti familiari. Il Tribunale addebita al il non essere intervenuto a difesa della moglie Pt_1 rimanendo inerte: tuttavia nel secondo episodio non è vero che rimase inerte risultando invece avere cercato di togliere il padre da sopra la moglie e avere chiamato la sorella in soccorso. Invece nell'episodio del luglio 2018 il era certamente presente, ma dalla querela risulta solo che a separare la Pt_1 CP_1
e il suocero fu , il fidanzato della sorella del tuttavia dal racconto contenuto nella CP_4 Pt_1 querela non vi sono elementi per affermare che il scelse di rimanere inerte e di non difendere la Pt_1 moglie perché potrebbe anche essere accaduto che sia intervenuto istantaneamente, prima CP_4 che potesse farlo il Pt_1
Va rilevato peraltro come entrambi questi episodi di aggressione posti in essere dal suocero della si inseriscano in un contesto coniugale già caratterizzato da crisi e tensioni e si dubita pertanto CP_1 che possano avere rappresentato la causa del fallimento del matrimonio: nella querela del 31.7.2018 la affermava che “la relazione con mio marito ha cominciato ad avere alti e bassi dal mese di CP_1 marzo 2017” raccontando che il marito saltuariamente beveva (ma di questo non vi è prova) e raccontando due aggressioni avvenute da parte del marito nel marzo e agosto 2017 ai propri danni (delle quali però non vi è prova non avendo la sporto querela). Anche nella querela del 17.10.2019 CP_1
8
n. 1061/2023 RG
la affermava che sin dalla nascita della figlia la relazione coniugale aveva cominciato ad avere CP_1 tanti alti e bassi.
Ancora, va rilevato che è vero che, per pacifica giurisprudenza richiamata dal Tribunale, gli atti di violenza sono considerati così gravi da esonerare il Giudice da qualunque giudizio di comparazione con il comportamento del coniuge che patisce la violenza, ma è anche vero che questa regola subisce un'eccezione nel caso in cui sussistono comportamenti omogenei da parte della vittima: nel caso in esame, al di là del fatto che non è stato il ad agire violenza nei confronti della moglie, vi è prova
Pt_1 che la ha a sua volta avuto scontri fisici con la suocera, come dimostrano le denunce rese dalla CP_1 del 30.7.2018 (in relazione a un episodio del 18.7.2018) e del 19.10.2019 (in relazione a un Per_2 episodio del 16.10.2019): questo evidenzia come la contiguità abitativa tra il nucleo familiare composto dai coniugi - e quello dei di lui genitori era evidentemente fonte di numerosi problemi,
Pt_1 CP_1 probabilmente a causa dell'eccessiva invadenza dei genitori del nella vita della coppia. In tale
Pt_1 situazione è certo che vi furono scontri fisici reciproci tra i genitori del e la nuora, ma non risulta
Pt_1 sufficientemente “messa a fuoco”, per potere giustificare una pronuncia di addebito, la condotta di
Pt_1
[...]
Va infine valutata un'ulteriore circostanza: a ben vedere dalla lettura degli atti del giudizio di I grado si ricava che la nel chiedere l'addebito della separazione a carico del marito, non deduceva tanto CP_1 l'inerzia dello stesso in relazione ai due episodi succitati, sui quali si è basato il Tribunale, ma faceva riferimento (v. memoria conclusionale pag. 15 sgg) per lo più al tema del controllo posto in essere nei propri confronti nel corso di matrimonio dal marito e dai di lui genitori, elencando in cosa consisteva questo controllo (il marito le avrebbe limitato la libertà negli spostamenti, voleva che lei giustificasse le spese che sosteneva richiedendole gli scontrini, disprezzava la di lei cultura, non le aveva consentito di insegnare a la lingua russa e di portarla in Bielorussia a conoscere la famiglia materna, aveva Per_1 richiesto in alcune occasioni l'intervento della Forze dell'Ordine ritenendo che la figlia fosse in una situazione di pericolo perché affidata alla madre);in comparsa conclusionale, solo nella parte finale del paragrafo dedicato all'addebito (pag. 20), si aggiungeva che la era stata vittima di violenze CP_1 fisiche da parte del suocero con l'inerzia del marito. Dalla CTU della dott.ssa era Persona_3 emerso che in effetti il persona estremamente ansiosa - tanto da essere in terapia farmacologica Pt_1 per il controllo dell'ansia - e priva di fiducia nei confronti della moglie, era arrivato a porre in essere azioni di pressante controllo (aveva installato un GPS sull'auto della moglie, si era rivolto a un investigatore privato, telefonava spessissimo alla moglie per sapere dove si trovava con , aveva Per_1 allertato più volte le Forze dell'Ordine temendo che alla figlia, in quel momento con la madre, potesse essere successo qualcosa e temendo che la madre la potesse rapire e portare in Bielorussia): nondimeno non risulta provato che furono tali condotte del la causa del fallimento del matrimonio, essendo Pt_1 invece del tutto probabile che siano state la conseguenza di un'unione già in crisi a causa di incomprensioni e di mancanza di fiducia (come già visto la stessa aveva fatto risalire gli alti e CP_1 bassi nel matrimonio alla nascita di – ottobre 2016 -). Per_1
Del resto anche nel presente grado di giudizio la difesa della si è concentrata unicamente sugli CP_1 episodi del luglio 2018 e dell'ottobre 2019 aderendo all'interpretazione del giudice di I grado, senza spendere una sola parola sulle ulteriori condotte del idonee a fondare una pronuncia di addebito. Pt_1
L'appello va quindi accolto e la dichiarazione di addebito della separazione al va revocata. Pt_1
Le spese di lite del presente giudizio di appello vanno poste a carico della soccombente: tali CP_1 spese vengono liquidate avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti di competenza della
9
n. 1061/2023 RG
Corte d'Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, importi medi, fasi di studio, introduttiva e decisoria per l'importo di 6.946 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si ritiene di compensare le spese di lite di I grado atteso che in quella fase il Tribunale, dopo avere svolto tramite una CTU e tramite l'intervento dei Servizi Sociali una lunga istruttoria al fine di decidere sulle domande aventi ad oggetto l'affidamento e il collocamento della figlia, poi si è pronunciato solo in ordine alle domande di addebito reciprocamente svolte da ciascuna delle parti l'una contro l'altra essendosi nel frattempo radicato il giudizio di divorzio e avendo rimesso a quel giudizio ogni decisione circa l'affidamento e circa le questioni economiche: pertanto, essendo entrambe le domande di addebito risultate infondate, le spese di lite della fase dinnanzi al Tribunale vanno compensate.
Rimane ferma invece la condanna del in relazione alle spese di lite per la fase di reclamo ex art. Pt_1
708 IV comma CPC, nella quale era rimasto soccombente, così come liquidate dal Tribunale, e alle spese di CTU, poste interamente dal Tribunale a carico del che si era reso disponibile a sostenerle Pt_1 all'udienza del 4.2.2020.