Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/01/2024, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/01/2024, n. 11
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 11
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 19 luglio 2023, iscritta al n. 221/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
18.01.2024
d a
EN EN, rappresentata e difesa dagli PP
SO e IA Garattoni, del foro di Rimini,
OGGETTO: domiciliatari giusta delega in atti
Altre controversie in RICORRENTE APPELLANTE
materia di previdenza c o n t r o
obbligatoria. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC) in persona del
l.r.p.t.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 47/2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:


- 2 -
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 47/2023, pubblicata in data 27.01.2023, il
Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, ha dichiarato improponibile il
ricorso proposto da NA UR nei confronti della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti (CNPADC) volto ad ottenere la riliquidazione della
quota pensionistica per le anzianità contributive maturate sino al
31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in
vigore del regolamento approvato con D.I. del 13 luglio 2004 ed ha
condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice, rilevato che la commercialista aveva proposto due
giudizi nei quali aveva chiesto la rideterminazione della quota di
pensione, quale conseguenza, in un caso, dell'accertamento
dell'illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa a titolo di
contributo di solidarietà e, nel presente giudizio, per violazione del
principio del pro rata;
ha richiamato l'indirizzo della Suprema Corte
in tema di divieto di frazionamento dei crediti in plurime richieste
giudiziali di adempimento;
ha affermato che anche nel presente
giudizio la ricorrente aveva chiesto la rideterminazione dei ratei di
pensione facendo applicazione della normativa vigente anteriormente
all'entrata in vigore del Regolamento del 2004 e che non era
ravvisabile alcun interesse oggettivo alla proposizione separata delle
domande;
né era possibile la riunione dei due giudizi in quanto il
- 3 -
precedente era già stato definito.
NA UR ha impugnato la sentenza con un unico
motivo di appello lamentando l'erronea interpretazione del Tribunale
del principio del divieto di
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