Corte d'Appello Roma, sentenza 13/12/2024, n. 4365
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 10 dicembre 2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3096/2023 R.G. vertente
TRA
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Parte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Albanese e dall'Avv.
Maria Della Monaca, presso le quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via IV Novembre 119/a
Avvocatura della Città Metropolitana di Roma AL
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giampiero CP_1 Controparte_2
Michielan, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Francesco D'Ovidio n.
71 APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
8505/2023 pubblicata il 2.10.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.10.2022 e convenivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Parte_1
1
al fine di ottenere la condanna della stessa alla corresponsione, in loro favore, delle somme dovute per il rinnovo del C.C.N.L. Terziario-Commercio del 30.5.2015 (e, per l'effetto, anche per le differenze dovute a titolo di 13ma, 14ma mensilità, festività e permessi non goduti), come da conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio. A sostegno della domanda esponevano: - di essere dipendenti di (società totalmente partecipata da Roma AL) Parte_1 dall'8.10.2007 e di essere inquadrati la nel I Livello e il nel III livello del C.C.N.L. CP_1 CP_2
Terziario-Commercio applicato dall'azienda.
Aggiungevano che le somme richieste erano dovute per il mancato riconoscimento degli incrementi economici disposti dal CCNL Terziario-Commercio rinnovato il 30.5.2015, ove si prevedeva un “aumento retributivo a regime pari ad € 85,00 al IV livello da riparametrare per gli altri livelli e da erogare in tranches” dal mese di aprile 2015;
- che la società aveva giustificato detta mancata erogazione economica, nel verbale di incontro sindacale del 5 marzo 2018, in ragione della
Legge di stabilità del 2014, che “ha stabilito che le società partecipate sono assoggettate al blocco degli stipendi”;
- che successivamente, con comunicazione del 19.12.2018, aveva riconosciuto
l'applicazione del rinnovo del CCNL da marzo 2018, erogando - nel mese di gennaio 2019 - gli arretrati compresi nell'arco temporale da marzo 2018 a novembre 2018. Pertanto, ad essi ricorrenti non erano stati erogati gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Terziario-Commercio dall'aprile
2015 al febbraio 2018.
Contestavano l'applicabilità al caso di specie della normativa invocata dalla società e sostenevano, anche richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di
Roma n° 1200/2022, la fondatezza del diritto vantato. Pertanto, richiamando così concludevano:
“Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, … 1) al Parte_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle seguenti somme: quanto alla Sig.ra (periodo CP_1
1.2.2015/31.1.2019) … un totale di € 2.851,04 quanto al Sig. (periodo Controparte_2
1.1.2015/30.11.2019) … un totale di € 1.735,47 così come meglio specificato nei conteggi allegati al presente atto, ovvero di tutte quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
2) al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 C.c.;
3) al pagamento delle spese del presente giudizio oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e deducendo che: - Parte_1
essa è una società integralmente partecipata dalla Città Metropolitana di Roma AL (già CP_3 ex L. n. 56/2014), alla quale l'ente affida in house lo svolgimento di progetti e commesse;
[...]
2
pertanto, indipendentemente dalla sua natura formalmente privatistica, è soggetta al cd. “controllo analogo”, che la rende assimilabile, quanto al regime giuridico, ad una longa manus del Socio unico;
- in materia di società partecipate, vige tradizionalmente il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica
(art. 18 D.L. 112/2008 e art.
3-bis n. 138/2011), che impone che non siano attuate forme, anche larvate, di sforamento dal budget previsto dalle spese di personale;
- l'art. 9, comma 1, D.L. 78/2010 ha imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco coattivo delle retribuzioni per gli anni
2011, 2012, 2013;
- con D.P.R. 122/2013 il blocco degli stipendi è stato prorogato fino al 31.12.2014
e la norma regolamentare è stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma 557, L. 147/2013;
- successivamente al rinnovo contrattuale del CCNL Terziario in data 30 marzo 2015 era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con riguardo alle clausole economiche, in forza del blocco della contrattazione del pubblico impiego vigente”;
- la L. 175/2016, all'art. 19, ha previsto che “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”
(comma 5) e che “le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al coma 5 tramite propri provvedimenti da recepire , ove possibile nel caso del contenimento di oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello” (comma 6);
- è stato previsto, quindi, lo strumento del Piano degli Obiettivi quale “strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente partecipante”, approvato dall'ente pubblico in sede di adozione del “Piano esecutivo di Gestione”, e, sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione, gli amministratori delle società predispongono il Piano Operativo Annuale (POA), che viene approvato dall'assemblea dei soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG;
- i PDO di AL Lavoro dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive né essa società poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del socio Unico;
- solo nell'anno 2018, grazie ad economie di gestione sui costi fissi realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale Laziocrea, era stato possibile regolarizzare il mese di dicembre 2018 e riconoscere gli arretrati da marzo a novembre 2018, liquidati nel prospetto paga di gennaio 2019;
- nell'ottobre 2018 il socio unico aveva fornito indirizzi vincolanti che escludevano la possibilità di finanziare spese per il personale a titolo di arretrati contrattuali per il
3
periodo aprile 2015-febbraio 2018.
La società argomentava, quindi, sulla vincolatività dei PDO e degli indirizzi del socio unico e contestava la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n° 1200/2022, favorevole ai ricorrenti;
evidenziava poi che, essendo entrato in vigore il D. Lgs 175/2016 (ovvero il Testo Unico delle società partecipate) dal 23/9/2016, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, le differenze rivendicate dovevano essere al periodo ottobre 2016 - febbraio 2018.
Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, chiedeva che la somma riconosciuta a titolo di arretrati fosse limitata al periodo dall'ottobre 2016 al febbraio 2018, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale capitolino riconosceva il diritto dei ricorrenti a percepire le somme richieste per il periodo dall'aprile 2015 al febbraio 2018 e, per l'effetto, condannava
[...]
al pagamento in favore di di euro 2.800,91 ed in favore del ricorrente Parte_1 CP_1
di euro 1.756,79, oltre accessori dalla maturazione al saldo. Controparte_2
Avverso detta decisione proponeva appello , censurando la sentenza - di cui Parte_1
chiedeva la riforma - in quanto erroneamente il giudice aveva accolto il ricorso “sul presupposto dell'intangibilità degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, laddove le Società partecipate sono sottoposte agli stessi limiti che operano per le spese del personale dell'Ente pubblico controllante, ossia al blocco dei contratti previsto dal legislatore fino al 31/12/2015 e, successivamente, operante in relazione al principio del contenimento dei costi per il personale previsto dall'art 19 del d.lgs.
175/2016” (così a pagina 5 dell'atto di gravame). In particolare, la società svolgeva alla decisione del primo giudice le seguenti censure:
1) erronea interpretazione dell'art 19 d.lgs. 175/2016 e delle norme che regolano i rapporti tra la società partecipata e l'ente proprietario unico socio pubblico. Deduceva in proposito che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto il carattere di intangibilità delle somme dovute per il rinnovo contrattuale, manifestando il convincimento che la società fosse dotata di ampia autonomia rispetto al controllo dell'ente proprietario
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 10 dicembre 2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3096/2023 R.G. vertente
TRA
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Parte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Albanese e dall'Avv.
Maria Della Monaca, presso le quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via IV Novembre 119/a
Avvocatura della Città Metropolitana di Roma AL
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giampiero CP_1 Controparte_2
Michielan, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Francesco D'Ovidio n.
71 APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
8505/2023 pubblicata il 2.10.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.10.2022 e convenivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Parte_1
1
al fine di ottenere la condanna della stessa alla corresponsione, in loro favore, delle somme dovute per il rinnovo del C.C.N.L. Terziario-Commercio del 30.5.2015 (e, per l'effetto, anche per le differenze dovute a titolo di 13ma, 14ma mensilità, festività e permessi non goduti), come da conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio. A sostegno della domanda esponevano: - di essere dipendenti di (società totalmente partecipata da Roma AL) Parte_1 dall'8.10.2007 e di essere inquadrati la nel I Livello e il nel III livello del C.C.N.L. CP_1 CP_2
Terziario-Commercio applicato dall'azienda.
Aggiungevano che le somme richieste erano dovute per il mancato riconoscimento degli incrementi economici disposti dal CCNL Terziario-Commercio rinnovato il 30.5.2015, ove si prevedeva un “aumento retributivo a regime pari ad € 85,00 al IV livello da riparametrare per gli altri livelli e da erogare in tranches” dal mese di aprile 2015;
- che la società aveva giustificato detta mancata erogazione economica, nel verbale di incontro sindacale del 5 marzo 2018, in ragione della
Legge di stabilità del 2014, che “ha stabilito che le società partecipate sono assoggettate al blocco degli stipendi”;
- che successivamente, con comunicazione del 19.12.2018, aveva riconosciuto
l'applicazione del rinnovo del CCNL da marzo 2018, erogando - nel mese di gennaio 2019 - gli arretrati compresi nell'arco temporale da marzo 2018 a novembre 2018. Pertanto, ad essi ricorrenti non erano stati erogati gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Terziario-Commercio dall'aprile
2015 al febbraio 2018.
Contestavano l'applicabilità al caso di specie della normativa invocata dalla società e sostenevano, anche richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di
Roma n° 1200/2022, la fondatezza del diritto vantato. Pertanto, richiamando così concludevano:
“Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, … 1) al Parte_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle seguenti somme: quanto alla Sig.ra (periodo CP_1
1.2.2015/31.1.2019) … un totale di € 2.851,04 quanto al Sig. (periodo Controparte_2
1.1.2015/30.11.2019) … un totale di € 1.735,47 così come meglio specificato nei conteggi allegati al presente atto, ovvero di tutte quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
2) al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 C.c.;
3) al pagamento delle spese del presente giudizio oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e deducendo che: - Parte_1
essa è una società integralmente partecipata dalla Città Metropolitana di Roma AL (già CP_3 ex L. n. 56/2014), alla quale l'ente affida in house lo svolgimento di progetti e commesse;
[...]
2
pertanto, indipendentemente dalla sua natura formalmente privatistica, è soggetta al cd. “controllo analogo”, che la rende assimilabile, quanto al regime giuridico, ad una longa manus del Socio unico;
- in materia di società partecipate, vige tradizionalmente il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica
(art. 18 D.L. 112/2008 e art.
3-bis n. 138/2011), che impone che non siano attuate forme, anche larvate, di sforamento dal budget previsto dalle spese di personale;
- l'art. 9, comma 1, D.L. 78/2010 ha imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco coattivo delle retribuzioni per gli anni
2011, 2012, 2013;
- con D.P.R. 122/2013 il blocco degli stipendi è stato prorogato fino al 31.12.2014
e la norma regolamentare è stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma 557, L. 147/2013;
- successivamente al rinnovo contrattuale del CCNL Terziario in data 30 marzo 2015 era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con riguardo alle clausole economiche, in forza del blocco della contrattazione del pubblico impiego vigente”;
- la L. 175/2016, all'art. 19, ha previsto che “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”
(comma 5) e che “le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al coma 5 tramite propri provvedimenti da recepire , ove possibile nel caso del contenimento di oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello” (comma 6);
- è stato previsto, quindi, lo strumento del Piano degli Obiettivi quale “strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente partecipante”, approvato dall'ente pubblico in sede di adozione del “Piano esecutivo di Gestione”, e, sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione, gli amministratori delle società predispongono il Piano Operativo Annuale (POA), che viene approvato dall'assemblea dei soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG;
- i PDO di AL Lavoro dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive né essa società poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del socio Unico;
- solo nell'anno 2018, grazie ad economie di gestione sui costi fissi realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale Laziocrea, era stato possibile regolarizzare il mese di dicembre 2018 e riconoscere gli arretrati da marzo a novembre 2018, liquidati nel prospetto paga di gennaio 2019;
- nell'ottobre 2018 il socio unico aveva fornito indirizzi vincolanti che escludevano la possibilità di finanziare spese per il personale a titolo di arretrati contrattuali per il
3
periodo aprile 2015-febbraio 2018.
La società argomentava, quindi, sulla vincolatività dei PDO e degli indirizzi del socio unico e contestava la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n° 1200/2022, favorevole ai ricorrenti;
evidenziava poi che, essendo entrato in vigore il D. Lgs 175/2016 (ovvero il Testo Unico delle società partecipate) dal 23/9/2016, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, le differenze rivendicate dovevano essere al periodo ottobre 2016 - febbraio 2018.
Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, chiedeva che la somma riconosciuta a titolo di arretrati fosse limitata al periodo dall'ottobre 2016 al febbraio 2018, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale capitolino riconosceva il diritto dei ricorrenti a percepire le somme richieste per il periodo dall'aprile 2015 al febbraio 2018 e, per l'effetto, condannava
[...]
al pagamento in favore di di euro 2.800,91 ed in favore del ricorrente Parte_1 CP_1
di euro 1.756,79, oltre accessori dalla maturazione al saldo. Controparte_2
Avverso detta decisione proponeva appello , censurando la sentenza - di cui Parte_1
chiedeva la riforma - in quanto erroneamente il giudice aveva accolto il ricorso “sul presupposto dell'intangibilità degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, laddove le Società partecipate sono sottoposte agli stessi limiti che operano per le spese del personale dell'Ente pubblico controllante, ossia al blocco dei contratti previsto dal legislatore fino al 31/12/2015 e, successivamente, operante in relazione al principio del contenimento dei costi per il personale previsto dall'art 19 del d.lgs.
175/2016” (così a pagina 5 dell'atto di gravame). In particolare, la società svolgeva alla decisione del primo giudice le seguenti censure:
1) erronea interpretazione dell'art 19 d.lgs. 175/2016 e delle norme che regolano i rapporti tra la società partecipata e l'ente proprietario unico socio pubblico. Deduceva in proposito che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto il carattere di intangibilità delle somme dovute per il rinnovo contrattuale, manifestando il convincimento che la società fosse dotata di ampia autonomia rispetto al controllo dell'ente proprietario
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