Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 653
CA Milano
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Rossella Milone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1432/2023 R.G. tra
MA NZ IT DELL'AZIENDA AGRICOLA MA (C.F.
[...]), assistito e difeso dall'Avv. COSCIA SIMONE, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 09722490969), assistito e difeso dall'Avv. ILICETO FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellato
OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo
CONCLUSIONI per parte appellante:
a) Compensare le spese di lite del primo grado di giudizio e revocare la condanna al risarcimento del danno ex art. 93 cpc.
b) Con condanna della Banca, in caso di opposizione, al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. per parte appellata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal
LI, nella qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola
LI, o, in ogni caso, rigettarlo in quanto del tutto pretestuoso e infondato, in fatto e/o in diritto, e, comunque, non provato per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
EN LI ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
n. 3267/2023 dolendosi delle sole statuizioni concernenti la condanna alla rifusione delle spese processuali (€ 7.616,00 oltre accessori), in luogo della compensazione, e la condanna ex art. 96, terzo coma, cpc (€7.616,00) in favore della parte vittoriosa.
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. NZ MA – in qualità di titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola LI – conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano BANCO BPM S.P.A.1 chiedendo l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di mutuo ipotecario n. 153400, stipulato tra le parti il 02.09.2010 ed avente 1 di seguito anche solo “BPM” o “la Banca” pag. 2/10
per oggetto l'erogazione dell'importo di € 260.000,00 da restituirsi mediante
30 rate semestrali.
In particolare, il sig. LI chiedeva:
- di dichiarare la nullità delle pattuizioni relative ai tassi, in quanto superiori alla soglia usura, con conseguente declaratoria del diritto alla restituzione della sola quota capitale e condanna della convenuta alla restituzione dell'importo illegittimamente percepito a titolo di interessi pari ad €
35.414,38, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e rivalutazione;
- in via subordinata, di dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo, perché generica ed indeterminata, ovvero per applicazione di interessi anatocistici, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 15.060,66 (ritenuto illegittimo previa ricostruzione del piano di ammortamento con applicazione del tasso legale), o della diversa somma ritenuta di giustizia oltre accessori e rivalutazione;
- in via gradata, di dichiarare l'errata indicazione dell'ISC, poiché inferiore a quello applicato, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 26.545,99, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia oltre accessori e rivalutazione, in quanto illegittimamente percepito previa ricostruzione del piano di ammortamento con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
- in via ulteriormente gradata, di accertare la responsabilità precontrattuale della convenuta ex artt. 1337, 1338, 1440 e 2043 c.c., con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre accessori e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio Banco BPM, contestando la fondatezza delle domande avversarie e concludendo per il rigetto delle stesse.
In dettaglio, la Banca sosteneva:
pag. 3/10
- l'infondatezza della domanda sul presupposto della legittimità delle pattuizioni;
- l'erroneità dei conteggi eseguiti dall'attore ai fini della tesi circa il carattere usurario del tasso pattuito;
- l'avvenuto pagamento di interessi moratori salvo che per un importo irrisorio;
- l'irrilevanza della discrasia nell'indicazione dell'ISC;
- l'assenza di responsabilità per omesse od erronee informazioni sul costo
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