Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2024, n. 700

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2024, n. 700
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 700
Data del deposito : 20 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A C Presidente
Dott. M P D S Consigliere rel. Dott. R B Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3343/2021
tra
parte domiciliata in VIA MARCANTONIO COLONNA 27 00192 Parte_1
ROMA rappresentata dall'avv. DI VINCENZO VALENTINA
Parte appellante contro
parte domiciliata in VIA POMPEO MAGNO, 23/A 00192 Controparte_1
ROMA rappresentata dall'avv. ROSSI GUIDO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7076/2021 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro e pubblicata in data 9.9.2021, not. il 13.10.2021 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.

Con la sentenza in oggetto è stata dichiarata illegittima la trattenuta dell'importo di euro 11.298,00 pari all'indennità integrativa speciale (IIS) relativa al periodo compreso tra giugno 2013 e dicembre
2014 sulla retribuzione della ricorrente e, per l'effetto, condannata la Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente tale somma, oltre accessori di legge. Parte_1
Avverso detta sentenza propone appello la . Parte_1
Si costituisce in giudizio l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza del 20/02/2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.

°°°°°°° L'appello è infondato.
Pa La ricorrente, funzionario dipendente della , aveva subìto la trattenuta della nel Parte_1 periodo di servizio prestato presso l'Area Relazioni con l' con sede a Bruxelles tra Org_1 il 16 maggio 2012 ed il 31 dicembre 2014.
Il Tribunale, nel contraddittorio con la che aveva sollevato eccezione di parziale Pt_1 prescrizione del credito, ha riconosciuto il diritto alla corresponsione delle somme, solo parzialmente prescritte.
Ha ricordato che l'esclusione dell'IIS per il personale pubblico in missione all'estero, introdotta dalla legge 324-1959, aveva progressivamente perso la funzione di adeguare il trattamento economico in godimento al costo della vita del Paese straniero in cui il dipendente si trova, stante la definitiva soppressione del meccanismo della indicizzazione delle retribuzioni, per assumere definitivamente un carattere retributivo (cfr. Cass. n. 17134/2013;
Cass. n. 26617/2019).
Infatti il ccnl del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.1.2004 aveva inglobato tale voce nello stipendio tabellare” (art. 29 comma 3: “A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare..”).
La stessa disposizione, però, con riferimento al personale in servizio all'estero, aveva previsto anche che “detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni” ed, in relazione a tale previsione, l' , con nota a verbale, aveva stabilito che: “Al personale in Pt_3 servizio
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