Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 6
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone
dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Ornella Crespi Presidente
2) Dott. LD Gubitosi Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1054\2023 RG, vertente
TRA
AP RI NA, elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla via Marrota n. 2,
presso lo studio dell'Avv. Rosario Guglielmotti, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale apposta a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;

APPELLANTE
E
ITALO- NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A. con sede legale in Roma, in
persona del Procuratore Speciale, avv. Nicoletta Montella – giusta procura a rogito Notaio
Luca Troili di Roma rep. 23316 racc 13914 reg.ta il 05/03/2019 - elettivamente domiciliata
in Salerno, al Lungomare Clemente Tafuri n. 15, presso lo studio dell'avv. Raffaele Baratta,
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che la rappresentata e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta del giudizio di primo grado;

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3695/2023 del 28\3\2023, pubblicata in data
12/09/2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di lesioni personali;

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione
dell'udienza del 07/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 13/10/23,
AP RI NA proponeva appello avverso la sentenza n. 3695/2023, del 28/03/2023
(pubblicata il 12/09/2023 e notificata in data 13/09/2023), con la quale il Tribunale di
Salerno rigettava integralmente la domanda proposta dall'odierna appellante,
condannandola al pagamento delle spese di lite.
In effetti, con atto di citazione in primo grado regolarmente notificato in data 12/04/2021,
AP RI NA rappresentava che in data 11/08/2019, mentre viaggiava sul
convoglio ferroviario n. 9923 di ITALO sulla tratta Roma Tiburtina -Salerno, in possesso
del biglietto LBS12Q, era in attesa di usufruire della toilette tra la carrozza n. 5 e la carrozza
n. 6, quando, a causa di un brusco movimento del treno, perdeva l'equilibrio e rovinava a
terra, battendo la schiena e la testa;
che veniva prontamente soccorsa da un addetto del
personale del treno, tale “Digo C.”, insieme al quale sottoscriveva il modulo sinistri n.
0004614;
che, essendo prossimo l'arrivo alla stazione di Salerno ove era diretta, proseguiva
il viaggio ma, una volta giunta a destinazione, accusava maggiore dolore e dopo qualche ora
dall'accaduto si recava presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di
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Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove veniva dimessa con cinque giorni di prognosi e una
diagnosi di trauma lombare;
che dopo alcuni giorni, a causa dei dolori avvertiti in maniera
più intensa, si sottoponeva a un accertamento presso il Centro Polidiagnostico "Check-up”
di Salerno, dove le veniva diagnosticata una "frattura vertebrale di D12, con cedimento della
limitante somatica superiore, edema osseo subcondrale, iperintenso in STIR e modico
arretramento endocanalare della porzione rostrale del muro somatico posteriore che
impronta l'epiconomidollare";
che in data 28/08/2019 veniva ricoverata presso l'Azienda
Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, dove, a causa della
diagnosticata "frattura chiusa della colonna dorsale (toracica)", veniva sottoposta ad
intervento chirurgico in data 3/09/2019, per poi essere dimessa li giorno 11/09/2019;
che,
pertanto, dal sinistro derivavano postumi invalidanti del 12 % di D.B. con giorni 45 di ITT
e giorni 60 di ITT, così come accertato e valutato dalla consulenza medico-legale redatta dal
c.t.p. (in atti);
che a carico della società convenuta si configurava, dunque, una responsabilità
di natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., derivante dalla stipula del contratto di
trasporto e, di conseguenza la ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori spa (di seguito, per
brevità, solo ITALO -NTV spa) doveva rispondere del sinistro ex art. 1681 cod. civ. Quindi,
previa disattesa istanza di messa in mora (cfr. raccomandata A/R del 30/12/2019), adiva il
Tribunale di Salerno convenendo in giudizio la ITALO- NTV spa al fine di ottenerne il
risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro suddetto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la ITALO NTV spa, eccependo l'infondatezza
della domanda, essendo la causa del sinistro da ascriversi unicamente alla condotta
dell'attrice, la quale non aveva adoperato l'ordinaria diligenza. Comunque, per la convenuta
società l'attrice non aveva offerto alcun elemento utile, sotto il profilo probatorio, a
dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'attività di trasporto da essa esercitata.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda con condanna alle spese di giudizio.
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Quindi, escussi i testi ammessi (cfr. verbali di udienza del 26\6\2022 e del 15/02/2023 per i
testi RA LI, LD RA) e rigettata l'istanza di CTU medico legale (cfr. verbale
di udienza del 15/02/2023), all'udienza del 28/06/2023 il giudice emetteva ex art. 281 sexies
c.p.c.
la sentenza qui gravata, con la quale rigettava la domanda attorea, condannando
l'attrice al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva gli elementi probatori offerti dall'odierna
appellante insufficienti a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e
l'esecuzione del trasporto: per il Tribunale la AP non aveva dimostrato che la caduta
era dipesa concretamente da un brusco movimento del treno, così come dedotto nella
domanda. Infatti, sebbene dalla documentazione prodotta emergesse, da un lato, l'esistenza
dei danni e, dall'altro, del contratto di trasporto, lo stesso non poteva sostenersi in merito al
necessario nesso di causalità: non era sufficiente il verbale di accettazione del Pronto
Soccorso datato 11\08\2019, il quale non costituisce prova legale in relazione ai fatti che
attengono all'an della responsabilità invocata;
né sufficienti potevano ritenersi le prove
testimoniali assunte, visto che entrambi i testi escussi dichiaravano di non aver assistito al
sinistro, avendo atteso
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