Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/12/2024, n. 418

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/12/2024, n. 418
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 418
Data del deposito : 30 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 69/2024 R.G. tra
SC CA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Alfredo Traversa
APPELLANTE
e
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TARANTO (c.f. 03345590735), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Mancarelli
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 284 del 13 maggio 2022 la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato di Taranto [d'ora in avanti CI per brevità] disponeva la confisca dei beni e delle attrezzature sequestrate dalla Guardia di Finanza – Comando Compagnia di
Martina Franca, come da verbale n. 2022 del 2 maggio 2022 redatto a seguito da controllo effettuato presso i locali siti in Grottaglie alla Via Gogol n. 9 in occasione del quale gli accertatori, sulla base di quanto riscontrato e preso atto della mancata esibizione delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte di SC RC, gli avevano contestato l'illegittimo esercizio di attività di autoriparazione, sanzionato dall'art. 10 l. n. 122/1992, il quale prevede il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per
l'attività illecita, e proceduto al sequestro, inter alia, delle attrezzature rivenute, descritte nell'inventario allegato al ridetto verbale.
Avverso l'ordinanza di confisca SC RC, dopo il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta (euro 5.164,57) in data 4 maggio 2022, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto invocandone l'annullamento, con vittoria di spese.
La CI si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 2931/2023, pubblicata il 5 dicembre 2023, il Tribunale adito rigettava
l'opposizione e condannava SC RC a rifondere alla CI le spese di lite.
In sintesi il primo giudice rilevava che l'illecito costituente il presupposto su cui si basava l'ordinanza di confisca poggiava su circostanze obiettivamente riscontrate, scaturite da verifiche fattuali condotte dall'organo accertatore, sostanzialmente ammesse dall'RC, tanto vero che quest'ultimo aveva pagato la sanzione principale
e quindi riconosciuto la propria responsabilità, peraltro non adeguatamente contrastata in sede di opposizione;
ricordava che il personale ispettivo aveva trovato l'RC, in assenza delle necessarie autorizzazioni, intento ad eseguire delle riparazioni al motore di un'autovettura all'interno di locali adibiti ad officina meccanica, provvista di attrezzature e strumentazioni professionali, come ricavabile dall'inventario dei beni sequestrati e dalle fotografie in atti, materiale costituente elemento presuntivo dello svolgimento di attività di autoriparazione, nonché di pezzi di ricambio e componenti di autoveicoli, senza contare la presenza di materiale di risulta;
rilevava che l'esercizio abusivo dell'attività sotto il profilo soggettivo era provato dalle dichiarazioni rese dal contravventore nell'immediatezza dei fatti, risultanti dal verbale di accertamento;
riteneva che le allegazioni e produzioni dell'opponente non sorreggessero la tesi difensiva dell'attività professionale in fieri demandata a terzi, atteso che era priva di data certa il rilascio dei locali commerciali da parte del precedente detentore, i.e.
l'impresa Valentino, la quale peraltro risultava aver avviato attività di carrozzeria presso la nuova sede in Grottaglie sin dall'aprile 2016, secondo quanto emergeva dalla visura
pag. 2/10
camerale in atti, e in ogni caso valutava che, anche a reputare opponibile alla CI
l'atto di transazione recante la data del 5 aprile 2022 conclusa con la ridetta impresa, non potesse escludersi che l'RC, senza averne i requisiti, gestisse l'officina da circa un mese, non essendo dirimente la manifestazione di intenti a firma della cooperativa
EM in ordine ad una futura gestione da parte sua dell'attività, comunque sopravvenuta all'accertamento ispettivo;
ravvisava poi le condizioni per disporre la confisca amministrativa prevista dall'art. 10, co. 2, l. n. 122/1992 secondo cui l'esercizio abusivo dell'attività imprenditoriale di autoriparazione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria e con confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita, disposizione in rapporto di specialità con quelle in tema di confisca amministrativa, di natura facoltativa, contenute nell'art. 20 l. n. 689/1981;
concludeva che il legislatore non aveva lasciato spazio all'esercizio di alcun potere discrezionale agli ispettori a fronte della essenzialità delle attrezzature per la realizzazione dell'attività illecita, costituita da beni strumentali intrinsecamente collegati all'illecito, dei quali era prevista la confisca obbligatoria in modo rafforzato, a prescindere dall'irrogazione della sanzione pecuniaria nel caso di specie oblata dall'RC, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni dell'opponente in ordine alla natura ed alle finalità della confisca o in punto accostamento alla confisca penale;
regolamentava le spese di consulenza in base al principio di soccombenza.
SC RC ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti ed invocando, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 303/2022 e, per l'effetto, disporsi la restituzione al deducente dei beni oggetto di sequestro, con vittoria delle spese del doppio grado.
La CI si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite del grado.
La causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto all'udienza del
13 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/10
Le censure mosse dall'appellante sono riconducibili a due nuclei: - l'uno attinente alla sussistenza dell'illecito contestato ed alla sua prova, nel cui ambito ha continuato a sostenere che l'attività propriamente detta di autoriparazione, per la quale è richiesta
l'autorizzazione (tra cui gli interventi di sostituzione di componenti e di impianti dei veicoli quale quello a cui l'RC era intento al momento del controllo secondo i verbalizzanti), si trovava ancora in fase di allestimento e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi