Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1256
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. RI Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1387/2021 R.G., avente ad oggetto: appello – indenni- tà disoccupazione rimpatriati promossa da OR ER ([...]), rappresentata e difesa dall'avv.ta Giulia Artini –
Appellante contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (CF:
80078750587) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso per procura generale alle liti dalle avv.te Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, elettivamente domicilia- to presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 3172 del 30.6.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciandosi sul ricorso proposto da TO RI per la correspon- sione dell'indennità di disoccupazione per rimpatriati, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Premesso che – per ottenere la predetta indennità – il cittadino italiano, che ab- bia lavorato all'estero, rimasto disoccupato per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, deve es- sere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
R.G. 1387_2021
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e deve aver reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro trenta giorni dal rimpatrio, il tribunale – sulla scorta della documentazione versata in atti – dichiarava che la ricorrente si era «iscritta nelle liste di collocamento scaduto il termine di decadenza fissato dalla legge».
Inoltre, riteneva che l'istante non avesse «fornito prova dell'ulteriore requisito previsto dalla normativa di settore per accedere al trattamento economico».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 6.12.2021.
Resisteva l'appellato.