Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 192

CA Bologna
Sentenza
27 gennaio 2025
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CA Bologna
Sentenza
27 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, presieduta dal dott. Giovanni Salina, con la partecipazione delle consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli e dott.ssa Antonella Romano. La causa ha visto contrapporsi la Tenuta di Rimale S.S. e il Comune di Castelvetro Piacentino, con ulteriori intervenienti, in merito a un diritto di prelazione su un fondo agricolo. L'attrice ha richiesto l'accertamento della non sussistenza dei presupposti per l'esercizio della prelazione da parte di un soggetto deceduto, sostenendo di essere legittimata all'acquisto del fondo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e legittimazione passiva, mentre gli altri convenuti hanno sollevato questioni di contraddittorio.

La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'attrice non avesse dimostrato di possedere i requisiti necessari per esercitare il diritto di prelazione, in particolare la qualifica di coltivatore diretto. Ha sottolineato che la prova della qualità di coltivatore non può derivare da documentazione formale, ma deve essere supportata da evidenze concrete. Inoltre, ha ritenuto che l'eccezione di difetto di giurisdizione fosse infondata, confermando la legittimità del giudizio. La Corte ha quindi rigettato l'appello, condannando l'appellante alle spese di lite.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 192
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 192
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 342/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 342/2020;

TRA
TENUTA DI RIMALE S.S. (c.f. 02246310342), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Calta- biano (Pec: a.caltabiano@ordineavvocatibopec.it), dall'Avv. RC Saverio Spolidoro (Pec: mar- cosaverio.spolidoro@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. RC Bellia (Pec: marco.bellia@ mila- no.pecavvocati.it) elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Guerrazzi
28/5;

E
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (c.f. 00180010332), rappresentato e difeso dall'Avv. IU Manfredi (Pec: manfredi.giuseppe@ordineavvocatpc.it) e dall'Avv. Cri- stina Balli (Pec: criballi@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Bologna, Piazza Galileo n. 5;

E
MA ON (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. 1


Giovanni Bertora (Pec: giovanni@pec.studiolegalebertora.it) e dall'Avv. IU Bertora
(Pec: giuseppe@pec.studiolegalebertora.it), elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Parma, Via Farini n. 35;

E
RR ON (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
DO RT (Pec: a.cortesi@pec.studiolegalecortesi.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Parma, Via Al Duomo n. 5;

E
AU ON (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniel Casarotto (Pec: daniel.casarotto@ordineavvocatipadova.it) ed elettivamente domici- liato presso il suo studio sito in Padova, Via E. degli Scrovegni n. 7;

E
SS EL (c.f. [...]);

IU EL (c.f. [...]);

-entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giangiorgio Casarotto (Pec: giangior- gio.casarotto@ordineavvocativicenza.it), dall'Avv. Francesca Caldonazzo (Pec: france- sca.caldonazzo@ordineavvocativicenza.it) e dall'Avv. Mario Francia (Pec: mariofran- cia@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna, Via Castiglione n. 4;

Motivi della decisione

1. NU di Rimale s.s. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, il Comune di Ca- stelvetro IN e RR RI, al fine di ivi sentir accertare e dichiarare la non sussistenza dei presupposti in capo al defunto padre del convenuto, EN RI, per l'esercizio della prelazione di cui agli artt. 8 della L. n. 590/65 e 7 della L. n. 817/71 con ri- ferimento all'acquisto del fondo denominato “Saliceta”.
Domandava il trasferimento del fondo in suo favore.
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A sostegno della propria domanda, allegava di essere proprietaria nonché coltivatrice dei terreni confinanti con il fondo “Saliceta” di proprietà del Comune di TR IN, il quale, nel 2008, aveva messo all'asta il fondo e aggiudicato provvisoriamente lo stesso a un terzo estraneo al giudizio per € 735.500,00;
successivamente, sia NU sia EN N- AR avevano esercitato il proprio diritto di prelazione e il Comune aveva aggiudicato defi- nitivamente il fondo a quest'ultimo in data 15.12.2011.
Deduceva che, prima ancora della conclusione del contratto tra il Comune e l'impresa aggiu- dicataria, avvenuta in data 8 marzo 2012, l'impresa di EN RI era stata cancellata dal registro delle imprese e che, pertanto, al momento della conclusione del contratto non esisteva alcun altro soggetto (oltre all'attrice) titolare di un diritto di prelazione sul fondo Sa- liceta.
Deduceva altresì che, con atto datato 1.1.2012, EN e RR RI avevano costi- tuito la Cornina S.s., nella quale era stata conferita da parte di EN l'azienda mediante la quale esercitava la propria individuale impresa.
Infine, deduceva che RR RI non aveva dimostrato la propria qualità di coltivato- re diretto o di imprenditore agricolo a titolo prevalente e che, all'epoca della compravendita, non era partecipe dell'impresa del padre.

2. Si costituiva in giudizio il Comune di TR IN, sollevando eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo (innanzi al quale non era stato impu- gnato il provvedimento di aggiudicazione) e di difetto di legittimazione passiva (legittimato passivo era unicamente l'acquirente del fondo) e domandando il rigetto delle domande avan- zate nei suoi confronti.

3. Si costituiva altresì RR RI che eccepiva il difetto di giurisdizione e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

4. Intervenivano volontariamente in giudizio RC e IO RI, anch'essi figli di EN rico RI, eccependo il difetto di contraddittorio per essere stata la causa instaurata so- lo nei confronti del fratello RR e non anche nei confronti loro e della sorella ES N- AR.

5. Il Tribunale, istruita la causa, decideva come segue.

6. In primo luogo, respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione.

7. In merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva elevata dal Comune, il Tribunale riteneva correttamente instaurato il giudizio anche nei suoi confronti date le domande attoree di accertamento di nullità del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni subiti per l'indisponibilità del fondo alienato all'impresa di RI.
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8. In merito all'intervento in causa di IO e RC RI, il Tribunale riteneva ammis- sibile tale intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. .

9. In merito alle domande attoree, il Tribunale riteneva che l'attrice non avesse fornito la prova della ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 della L. n. 817/1971 al fine di poter rite- nere sussistente in capo alla stessa un diritto di prelazione, in particolare non provando la propria qualifica di coltivatore diretto e di proprietaria di terreno confinante con il fondo Sa- liceta.
Con riferimento, poi, all'eccezione di cessazione dell'attività da parte dell'impresa indivi- duale di EN RI, il Tribunale riteneva che non rientrasse tra le vicende estintive dell'impresa individuale la cancellazione dal registro delle imprese, dovendosi far dipendere l'inizio e la fine della qualità di imprenditore individuale dall'effettivo svolgimento o dal reale venir meno dell'attività imprenditoriale. Il Tribunale riteneva provato, nel caso di spe- cie, che EN RI avesse continuato a svolgere l'attività di coltivatore diretto col fi- glio RR costituendo una nuova società alla quale era stata conferita l'azienda dell'impresa individuale.
Infine, il Tribunale riteneva che anche a RR RI dovesse riconoscersi il titolo di preferenza di cui all'art. 7 del D. Lgs. 228/2001, in quanto partecipe all'impresa del padre all'epoca della sottoscrizione del contratto di compravendita.
10. Con sentenza n. 6/2020, Il Tribunale di Parma rigettava, dunque, le domande attoree.
11. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parma proponeva appello NU di Rimale S.s., insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
12. Con il primo motivo di appello, NU di Rimale deduceva l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto assorbente la propria valutazione in ordine all'insussistenza dei requisiti per la prelazione in capo
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