Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2024, n. 1047

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2024, n. 1047
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 1047
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 849/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 849/2021 promossa da:
AV MM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PARODI LEANDRO
(C.F. [...])

ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
RD EC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BULLERI SIMONE (C.F.
[...]);

TT TO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUBEGNI
LUNINA (C.F. [...]);

EL AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUBEGNI
LUNINA (C.F. [...]);

CI LU (C.F. SCCLCN52E5ID858T), con il patrocinio dell'avv. RUBEGNI LUNINA
(C.F. [...])
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 17-31/1/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, preso atto dell'ordinanza n. 2311/2021 emessa dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 2, depositata il 02/02/2021 e comunicata in pari data, nel ricorso R.G. n. 4645/2019 e tenuto conto pagina 1 di 17 delle argomentazioni sopra svolte, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 245/2011 del 03/01/2011 depositata il 24/02/2011 (R.G. 2029/2006) e della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2808/2018 del 30/11/2018, emessa nel giudizio R.G. 697/2012: - Accertare e dichiarare l'esistenza della servitù costituita in favore dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ing. AV TA, posto in Castiglione della Pescaia, via delle Formiche 6/8, descritta al NCEU del Comune di Castiglione della Pescaia al foglio 109, particella 183, subalterno 4, di tenere e mantenere una cisterna interrata nella corte lato monte del fabbricato posto in Castiglione della Pescaia, via delle Formiche 6/8, descritta al NCT del Comune di Castiglione della Pescaia al foglia 109, particella 183, che i convenuti assumono di essere di loro proprietà;
- dichiarare il diritto dell'attore di procedere alla sostituzione della cisterna interrata con altra cisterna;
- autorizzare l'attore all'esecuzione dell'opera di sostituzione della cisterna dichiarando i convenuti tenuti a consentire l'opera e condannando la signora CI RD a rimuovere le condotte dell'energia elettrica, del gas metano e dell'acqua dalla stessa illegittimamente sopra la cisterna di proprietà dell'attore, ovvero autorizzi lo stesso il temporaneo spostamento con sospensione per il tempo strettamente necessario dei relativi servizi;
- condannare la signora CI RD a risarcire l'attore del danno subito condannandola a corrispondergli la somma di € 5.518,56, ovvero quella che risulterà di giustizia, con gli interessi legali fino al saldo. - In ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese di tutti i precedenti gradi di giudizio
Per parte convenuta RD CI: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte dall'Ing. TA con l'atto di citazione in riassunzione del 30/4/2021 per tutti i motivi esposti, confermando la sentenza di primo grado n. 245/2011 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Grosseto nel giudizio n. 2029/2006 R.G., con condanna dell'Ing. TA al rimborso totale in caso di vittoria o, in subordine, al rimborso parziale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio in favore di RD CIPer parte convenuta LI ed altri:Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte dall'Ing. TA con l'atto di citazione in riassunzione del 30/4/2021 per tutti i motivi esposti, confermando la sentenza di primo grado n. 245/2011 resa da Giudice Unico del Tribunale di Grosseto nel giudizio n. 2029/2006 R.G., con condanna dell'Ing. TA al rimborso totale in caso di vittoria, o, in subordine, al rimborso parziale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio in favore dei sigg. EL FR, CI LU, TT NT”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, MM AV conveniva, innanzi questa Corte di Appello, EC RD, TO TT, AN EL, LU CI, riassumendo il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 2311/2021 emessa dalla Corte di Cassazione e pubblicata in data 2.2.2021 che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.
2808/2018 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione al primo motivo del ricorso proposto dal TA, con assorbimento del secondo e del terzo.
1 – Il giudizio di primo grado.
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1.1. – TA AV aveva convenuto in giudizio RD CI, NO NT, LI
FR e CC UC, esponendo: di essere proprietario di un'unità immobiliare, destinata a civile abitazione, ubicata in Castiglione della Pescaia, via delle Formiche n. 6/8 e facente parte di un edificio condominiale composto da sei appartamenti;
che nella corte circostante il fabbricato condominiale, fin dalla sua edificazione risalente al 1967, era interrata una cisterna al servizio esclusivo dell'appartamento di sua proprietà;
che, dovendo procedere alla sostituzione della predetta cisterna, dopo aver presentato la d.i.a. all'ufficio edilizia del Comune ed aver previamente avvisato gli altri condomini, in data 16.5.2006, aveva iniziato i relativi lavori;
che, tuttavia, aveva dovuto interrompere subito l'intervento di sostituzione della cisterna, dal momento che nello scavo aveva rinvenuto delle condotte dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua che si dirigevano fino al garage della RD, e che erano state ivi collocate all'insaputa di esso TA;
che la RD, sebbene invitata con lettera raccomandata del legale del TA, si era rifiutata di spostare tali condutture ed, anzi, lo aveva diffidato, con missiva del suo avvocato, a desistere dall'esecuzione dell'intervento;
che, inoltre, anche NO NT ed i coniugi LI-CC, in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi il 6.5.2006, avevano negato il loro consenso alla sostituzione della cisterna, evidenziando che l'intenzione del TA era quella di procedere alla collocazione di un'autoclave, da destinare all'approvvigionamento idrico della sua unità abitativa, in luogo dell'originario serbatoio di gasolio;
che, in realtà, la cisterna era presente sul posto da oltre trenta anni, con la conseguenza che il diritto di servitù del TA ad accedere alla stessa nonché a mantenerla sul posto era stato acquistato per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione;
che la sua sostituzione con l'autoclave non assumeva alcuna rilevanza, in quanto non mutava il contenuto della servitù.
Concludeva, quindi, chiedendo: 1) di accertare e dichiarare l'esistenza della servitù, costituita in favore del suo appartamento, di tenere e mantenere una cisterna interrata nella corte lato monte del fabbricato condominiale;
2) di dichiarare il diritto dell'attore di procedere alla sostituzione della cisterna interrata con altra cisterna;
3) di autorizzare l'attore all'esecuzione dell'opera di sostituzione della cisterna, condannando RD CI a rimuovere le condotte dell'energia elettrica, del gas metano e dell'acqua;
4) di condannare la medesima RD al risarcimento dei
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danni, quantificati in € 5.518,56, pari al costo dell'opera interrotta ed alle spese tecniche necessarie alla presentazione di una nuova d.i.a.
1.2. – Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando l'esistenza dei presupposti dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione;
rilevavano, in ogni caso, che l'attore non avrebbe potuto procedere alla sostituzione della cisterna interrata con un'autoclave, dal momento che ciò avrebbe comportato la illegittima costituzione di una nuova servitù sul fondo servente o, comunque, il suo aggravamento ex art. 1067 c.c.;
evidenziavano, poi, che la modifica del sistema di alimentazione dell'impianto di riscaldamento, da gasolio a metano, aveva determinato l'estinzione della servitù per non uso ventennale ex art. 1073 e 1074
c.c.
;
concludevano, quindi, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – Con sentenza n. 245/2011, il Tribunale di Grosseto aveva respinto le domande dell'attore, rilevando:
- che le due distinte destinazioni della cisterna erano espressione di due servitù totalmente diverse, diverse essendo, in particolare, tanto l'utilitas per il preteso fondo dominante quanto il peso per il preteso fondo servente;

- che ciò cui il TA aspirava non era una mera innovazione da attuarsi nell'ambito di una preesistente servitù, bensì rappresentava il tentativo di imporre una nuova servitù sul fondo servente, mediante l'utilizzo di autoclave, della cui preesistenza egli non aveva offerto prova.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello TA AV per i seguenti motivi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale avesse errato nel ritenere che la domanda formulata dall'attore attenesse ad una nuova servitù non compresa in quella già esistente e che la sostituzione della cisterna integrasse gli estremi della innovazione vietata ex art. 1067 c.c.;

2) con il secondo, l'appellante deduceva che l'apposizione da lungo tempo del serbatoio avesse determinato l'acquisto della servitù per usucapione;

3) con il terzo, veniva dedotta la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia;

4) con il quarto, l'appellante denunciava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni;

5) con il quinto, l'appellante si doleva della condanna al pagamento delle spese di lite.
2.2. – Si costituivano in giudizio RD CI, LI FR, CC LU e NO
NT, resistendo al gravame.
2.3. – Con la sentenza n. 2808/2018, la Corte di Appello rigettava l'impugnazione, condannando
l'appellante alle spese del grado.
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In particolare, il giudice d'appello osservava:
2.3.1. – quanto al primo motivo, non era condivisibile la tesi dell'appellante
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