Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 43
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Testo completo
N. R.G. 1000/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di APPllo di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di aPPllo iscritta al n. r.g. 1000/2022
promossa da
IO RS (C.F. [...]),
con il patrocinio dell'Avv. AGOSTINI SIMONA
APPELLANTE
contro
LT EG (C.F. [...]),
con il patrocinio dell'Avv. BATTAGLIA SARA
APPELLATO OGGETTO: aPPllo avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c n.
194/2022 del Tribunale di Pesaro, pubblicata il 15 marzo 2022
CONCLUSIONI
Della parte aPPllante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di APPllo di Ancona, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere … il proposto aPPllo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n sentenza n. 194/2022, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro … condannare il Sig. SH AL al risarcimento della ulteriore somma di euro 20.025,00 di cui euro 19.605,00 relativi alla protesi dentaria ed euro 420,00 all'acquisto di nuovi occhiali e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'aPPllato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Di parte aPPllata :
“1) Respingere l'aPPllo proposto dal sig. AR IO e confermare la sentenza emessa dal tribunale di Pesaro in data 15.03.2022 n. 194/2022 e resa all'esito del giudizio R.G. n. 213/2020;
2) Con condanna di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”;
FATTI DI CAUSA
1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità dell'odierna aPPllata nella determinazione delle lesioni personali riportate dal signor AR in conseguenza dell'aggressione subita in data 21 gennaio 2019, condannava SH AL a versare a AR IO, a saldo del risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del fatto reato commesso, l'importo di euro 11.195,00 - già al netto dell'acconto corrisposto ante causam - oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché a rifondere in favore dello Stato ex art.133 TUSG le spese di causa dell'attore liquidate in euro 4.500,00 per compenso del
difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, ponendo, infine, definitivamente a carico di SH AL le spese di CTU.
2) Avverso la predetta sentenza ha proposto aPPllo IO AR lamentando il mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto di occhiali nuovi, per le cure dentarie e per la nuova protesi dentaria, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni come sopra trascritte.
3) La signora SH AL si è costituita contestando integralmente
l'aPPllo e chiedendone il rigetto.
4) Attese le note depositate e rimessa al collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori la causa è stata trattenuto in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con unico motivo di gravame l'aPPllante deduce l'omesso esame e/o la lacunosa motivazione del giudice di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di APPllo di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est. dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di aPPllo iscritta al n. r.g. 1000/2022
promossa da
IO RS (C.F. [...]),
con il patrocinio dell'Avv. AGOSTINI SIMONA
APPELLANTE
contro
LT EG (C.F. [...]),
con il patrocinio dell'Avv. BATTAGLIA SARA
APPELLATO OGGETTO: aPPllo avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c n.
194/2022 del Tribunale di Pesaro, pubblicata il 15 marzo 2022
CONCLUSIONI
Della parte aPPllante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di APPllo di Ancona, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere … il proposto aPPllo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n sentenza n. 194/2022, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro … condannare il Sig. SH AL al risarcimento della ulteriore somma di euro 20.025,00 di cui euro 19.605,00 relativi alla protesi dentaria ed euro 420,00 all'acquisto di nuovi occhiali e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'aPPllato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Di parte aPPllata :
“1) Respingere l'aPPllo proposto dal sig. AR IO e confermare la sentenza emessa dal tribunale di Pesaro in data 15.03.2022 n. 194/2022 e resa all'esito del giudizio R.G. n. 213/2020;
2) Con condanna di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”;
FATTI DI CAUSA
1) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità dell'odierna aPPllata nella determinazione delle lesioni personali riportate dal signor AR in conseguenza dell'aggressione subita in data 21 gennaio 2019, condannava SH AL a versare a AR IO, a saldo del risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del fatto reato commesso, l'importo di euro 11.195,00 - già al netto dell'acconto corrisposto ante causam - oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché a rifondere in favore dello Stato ex art.133 TUSG le spese di causa dell'attore liquidate in euro 4.500,00 per compenso del
difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, ponendo, infine, definitivamente a carico di SH AL le spese di CTU.
2) Avverso la predetta sentenza ha proposto aPPllo IO AR lamentando il mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto di occhiali nuovi, per le cure dentarie e per la nuova protesi dentaria, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni come sopra trascritte.
3) La signora SH AL si è costituita contestando integralmente
l'aPPllo e chiedendone il rigetto.
4) Attese le note depositate e rimessa al collegio ogni valutazione sulle istanze ulteriori la causa è stata trattenuto in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con unico motivo di gravame l'aPPllante deduce l'omesso esame e/o la lacunosa motivazione del giudice di
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