Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/06/2024, n. 356

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/06/2024, n. 356
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 356
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 22.05.2023, iscritta al n. 165/23 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 30.11.2023
d a
SOCIETA' AGRICOLA NI NATURAMICA DI
NI AN E TI NN S.S. in persona
OGGETTO: del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Cenna e
Obbligo contributivo del Alessandra Furio del foro di Mantova, domiciliatari giusta delega in
datore di lavoro atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alessandro Mineo e Eugenia Savona dell'Avvocatura INPS di
Brescia, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO


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In punto: appello a sentenza n. 193 del 2022 del Tribunale di
Mantova.
Conclusioni:
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.193/2022, pubblicata in data 22
novembre 2022, il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice
del lavoro, ha accolto parzialmente l'azione di accertamento
negativo proposta dalla Società Agricola LO Naturamica
di LO NI e AR NN s.s. (d'ora in avanti per brevità, solo Società LO) e ha dichiarato infondate le pretese contributive fatte valere dall'Inps con il verbale unico di accertamento del 29 maggio 2019, in ordine all'addebito riguardante il recupero dei benefici contributivi previsti per il
datore di lavoro iscritto come coltivatore diretto e relativi al
periodo anteriore al periodo di paga in corso alla data di notifica
del provvedimento Inps di variazione della suddetta
qualificazione (punto B5 del verbale di accertamento) e anche in
ordine all'addebito relativo all'omessa sottoposizione a contribuzione dei rimborsi spesa percepiti dai lavoratori OU
HA, BE MI, RO RR, LH
AH e RI RC (punto B1 del verbale di
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accertamento);
ha invece ritenuto fondati tutti gli altri addebiti
oggetto del verbale impugnato e ha dichiarato interamente
compensate tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale affrontando gli addebiti riguardanti
l'illegittimità, o meno, del distacco comunitario presso la società agricola ricorrente di n.41 lavoratori inviati dall'azienda
Gardenia-12, con sede in Bulgaria, in virtù di plurimi contratti di
appalto conclusi dalle due società tra il maggio 2017 e il maggio
2018, ha rilevato che l'Inps aveva anzitutto prodotto la risposta dell'ente previdenziale bulgaro, nell'ambito della procedura di contestazione prevista dall'art.5 del regolamento CE 987/2009, con la quale si era dato atto che la società distaccante Gardenia-
12 non aveva mai presentato alcuna richiesta di rilascio dei
certificati A1, con la conseguenza che nessun certificato di
questo tipo era mai stato rilasciato alla suddetta società, e si era
altresì attestato che, nel periodo da gennaio 2017 a febbraio
2020, la presunta distaccante Gardenia-12 non aveva svolto in
Bulgaria alcuna attività significativa, riguardando i ricavi
realizzati dalla società, per come desumibili dalle dichiarazioni
IVA presentate, unicamente i servizi svolti in agricoltura per la
società LO, nonché entrate di modesto importo realizzate
dalla vendita di beni per conto di ditte registrate in Bulgaria.
Il giudicante ha quindi ritenuto che, in assenza di validi
certificati A1 (elemento che già di per sé stesso comportava
l'assoggettamento dei lavoratori distaccati alla legislazione
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italiana), potesse essere vagliata nel merito la legittimità dei
distacchi e ha rilevato ricorrere dati idonei e sufficienti per
concludere, in conformità agli accertamenti ispettivi, che si
trattava di distacchi illegittimi, volti ad eludere la normativa
previdenziale e fiscale italiana e a creare un canale privilegiato
di fornitura di mera manodopera a basso costo: non vi era alcun
preposto della società distaccante Gardenia-12, posto che il
presunto referente della stessa, IA SI, risiedeva in
Italia ed era solo formalmente dipendente della società bulgara,
svolgendo attività anche manuale presso la società LO e quindi operando per conto di quest'ultima anche per quanto attiene all'organizzazione dell'attività affidata ai lavoratori
distaccati (non potendo peraltro lo IA essere oggetto di
distacco comunitario, avendo sempre avuto la residenza nel
territorio italiano e non risultando neppure in trasferta per conto
della distaccante, avendo sempre e solo lavorato presso la società
LO – tra l'altro, la stessa società LO aveva
ammesso la non genuinità del rapporto dello IA con la
società bulgara, avendo spontaneamente provveduto, dopo le contestazioni degli ispettori verbalizzanti, all'assunzione dello
IA alle proprie dipendenze con contratto a tempo
determinato, dal 10 giugno 2016 al 31 dicembre 2018, ossia per
il periodo in cui lo stesso avrebbe operato per conto della
distaccante -);
i lavoratori inviati dalla società bulgara avevano
svolto l'attività lavorativa sotto la direzione dell'impresa
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distaccante e quando terminava il distacco, ritornavano in
Bulgaria e qui non lavoravano, ma attendevano la successiva
chiamata della LO.
A fronte di questi fatti, ha pure ritenuto fondato
l'addebito riguardante la posizione del lavoratore IA, ritenuto dall'Inps dipendente della società LO.
Per quanto riguarda invece gli addebiti riguardanti la
modifica della qualifica di coltivatore diretto dei soci della
LO, ha rilevato che pur essendo fondata la tesi dell'Inps,
con conseguente debenza da parte della LO di una
maggiore contribuzione in virtù della nuova qualificazione dei
soci quali IAP, questa nuova qualificazione non poteva farsi
retroagire alla data antecedente a quella di notifica del
provvedimento di variazione, come preteso dall'Inps.
Passando all'esame degli addebiti riguardanti
l'assoggettamento a contribuzione delle somme percepite dai lavoratori della LO a titolo di rimborso spese e di
indennità di trasferta, il Tribunale ha rilevato che: le pretese
dell'Inps erano certamente fondate con riferimento ai rimborsi spesa percepiti da quei lavoratori che non erano in possesso di
regolare patente di guida e del certificato di proprietà o libretto
di circolazione del mezzo proprio e ha escluso da queste pretese
unicamente quelle relative a cinque lavoratori (OU
HA, BE MI, RO RR, LH
AH e RI RC) con riferimento ai quali la
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LO aveva documentato in giudizio il possesso di patente
di guida e dei libretti di circolazione dei mezzi di proprietà;
le pretese dell'Inps erano pure fondate con riferimento all'indennità di trasferta, essendo risultato in giudizio che i
lavoratori della LO che erano chiamati a lavorare in
trasferta presso i vari terreni della società che si trovavano in
Comuni diversi da quello della sede della società, avevano
percepito la somma forfettaria di € 35,00 per ogni giornata di trasferta e, in aggiunta, la somma di € 5,29 a titolo di buono
pasto (per un totale di € 40,29), per cui la società aveva operato
un rimborso c.d. misto (forfettario + rimborso di vitto a piè di lista), il quale, ai sensi dell'art.51, comma 5, del TUIR, non era
totalmente esente dalla tassazione e dalla contribuzione
previdenziale come ritenuto dalla società LO, ma andava
esente dalla tassazione e dalla contribuzione previdenziale
soltanto sino all'importo di € 30,99, con conseguente assoggettamento a contribuzione delle somme oltre questa
soglia.
Contro la sentenza la società LO ha proposto
appello, impugnando sia il capo in materia di assoggettamento a contribuzione dell'indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti per la parte eccedente il tetto di € 30,99, sia il capo in materia di illiceità del distacco comunitario, sia il capo relativo alla
posizione del dipendente IA.
Ha chiesto pertanto la parziale riforma della decisione,
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con integrale accoglimento delle proprie domande di primo
grado e l'infondatezza delle pretese dell'Inps.
L'Inps si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento per quanto attiene alle pretese contributive dell'Inps in materia di indennità di trasferta
e per il resto va invece respinto.
1) La società agricola LO, in data 18 maggio 2018,
ha subito un accertamento ispettivo (conclusosi in data 29
maggio 2019) all'esito del quale i funzionari ispettivi, con distinti verbali, hanno contestato alla società una pluralità di
addebiti contributivi (per l'importo complessivo di € 296.191,94
a titolo di contributi omessi, e di € 86.426,67, a titolo di sanzioni), tra cui, per quel che qui ancora rileva: l'omesso assoggettamento a contribuzione dell'indennità di trasferta, a dire dell'Inps, di tipo misto (ossia in parte forfettaria e in parte con rimborso a piè di lista di vitto o di alloggio), corrisposta ai
dipendenti della società agricola che erano chiamati ad operare
sui terreni situati in Comuni diversi da quelli della sede della
società medesima (per l'importo complessivo di € 35,00 per ogni
giornata di trasferta + € 5,29 a titolo di buono pasto), e ciò per la parte eccedente il limite di legge di € 30,99, oltre il quale viene
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meno l'esenzione da contribuzione (addebito B.2 del verbale);

l'omesso pagamento dei contributi obbligatori di legge con
riferimento al rapporto di lavoro di n.41 lavoratori distaccati
dalla società bulgara Gardenia-12, nel periodo dal'1 maggio
2017 al 31 maggio 2018, da ritenersi dipendenti della società
LO a causa dell'illiceità del distacco (addebito B.4 del
verbale);
l'omessa contribuzione, nel periodo da giugno 2016 a marzo 2018, per il lavoratore
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