Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/11/2024, n. 1364

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/11/2024, n. 1364
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 1364
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. CO Salvatore Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 399/2022 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 08.05.2024, e vertente
TRA
DI CE NA, rappresentata e difesa, unitamente e disgiun- tamente, dagli Avv.ti Sigmar Frattarelli e Rosella Franceschini del Foro di Te- ramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Alba Adriati- ca (TE), S.S. 16 Adriatica n. 7/c, giusta procura in atti;

APPELLANTE
E
DEPUY INTERNATIONAL LIMITED, in persona degli amministratori
e legali rappresentanti p.t, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Biglieri e
Andrea Pupeschi del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti conferita il 08.09.2017 ed apostillata il 16.10.2017 ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05.10.1961 allegata alla comparsa in appello, e dall'Avv. Valeria Saccuti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Alba Adriatica
(TE), via Arezzo n. 4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in totale o parziale riforma della sentenza appellata, provvedere e di- sporre come appresso: - accertare e dichiarare la responsabilità della De PU
IO Limited nella causazione di tutti i danni subiti dall'appellante descritti in narrativa cagionati dalla difettosità della protesi all'anca sulla stes- sa impiantata;
- per l'effetto, condannare la De PU IO Limited al risarcimento dei danni tutti sofferti dall'appellante a seguito della difettosità della protesi sopra citata, nella misura complessiva di € 86.997,30, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche a se- guito di espletanda CT medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- in via subordinata, revocare la condanna dell'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio di primo grado, disponendone la compensazione totale o parziale o comunque riducen- done l'importo;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria chiede disporsi CT medico-legale diretta alla stima e alla quantificazione dei danni alla salute riportati dall'appellante ai fini della liquidazione dell'invocato risarcimento”.
L'appellata così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contra- ria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia
e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare: In via pre- liminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti,
l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Signora Di CO avverso la sentenza n. 231/2022 del Tribunale di TE, pubblicata in data 8 marzo
2022, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o in subordine dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo;
Nel merito: rigettare, per tutte le ragioni esposte in at- ti, l'appello proposto dalla Signora Di CO in quanto infondato e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 231/2022 del Tribunale di
TE, pubblicata in data 8 marzo 2022;
In via istruttoria: rigettare la richie- sta di CT per tutti i motivi esposti in atti;
dichiarare l'inammissibilità del
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nuovo doc. a) prodotto da parte appellante per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre accessori di legge di entrambi
i gradi di giudizio per tutte le ragioni dedotte in atti”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di TE n.
231/2022, pubblicata il 08.03.2022 e notificata il 14.03.2022, emessa all'esito del giudizio n. 3159/2015 R.G. avente ad oggetto “responsabilità da prodotto difettoso ex artt. 114 e ss. Cod. Consumo”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di TE – condannando l'attrice alle spese di lite – rigettava la domanda avanzata da Di CO RO nei confronti della De PU IO Limited, volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni alla salute – quantificati in complessivi
€ 86.997,30 – patiti in conseguenza dell'impianto di una protesi all'anca difet- tosa, fornita da detta società in occasione dell'intervento di artroprotesi effet- tuato dalla Di CO presso l'Ospedale di TE in data 18.06.2007.
1.1 A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice deduceva che: in data
18.06.2007 si sottoponeva ad intervento di artroprotesi dell'anca destra a cau- sa di coxartrosi ed in tale occasione le veniva impiantata una protesi ASR
Acetabulas System XL fornita dalla De PU IO;
a distanza di circa due anni, cominciava ad avvertire forti dolori all'anca e, nel febbraio 2011, a causa del peggioramento della sintomatologia dolorosa, si sottoponeva ad un nuovo intervento, consistito in “reimpianto componente cotiloidea per mobi- lizzazione componente cotiloidea in artroprotesi totale d'anca destra”;
a di- stanza di circa 30 giorni, in data 06.04.2011, seguiva ulteriore ricovero per
sospetta infezione artroprotesi anca destra”, con necessità di svuotamento di raccolta liquida dell'anca destra di natura infiammatoria;
tra il giugno ed il
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settembre 2011, su invito della SL TE (che nel maggio 2010 era stata notiziata dalla De PU dell'avvenuto ritiro dal commercio delle protesi, in quanto era stata riscontrata una troppo alta percentuale di pazienti che aveva- no manifestato dolori ed altri sintomi), si sottoponeva agli accertamenti per il controllo delle protesi, dai quali emergeva che l'elemento impiantato nel 2007 aveva sin da subito manifestato problemi e difetti di funzionamento, causando difficoltà di deambulazione e limitazioni nell'espletamento delle attività quo- tidiane;
ritenendo sussistere la responsabilità del produttore ex art. 114 e ss.
D.Lgs. 206/2005
o comunque ex art. 2043 c.c., lamentava, sulla scorta di con- sulenza tecnica di parte, la sussistenza di un danno biologico nella misura del
30% nel periodo anteriore all'intervento di reimpianto della protesi e del 20% nel periodo successivo, di cui un terzo addebitabile alla infezione contratta nel nosocomio, con conseguente danno iatrogeno pari al 14%, cui aggiungeva una
ITT di 40 giorni ed una ITP di 26 giorni successive al secondo intervento ed una IT di 636 giorni tra l'insorgenza dei sintomi ed il secondo intervento;
det- to danno veniva quantificato in complessivi € 86.997,30, comprensivi di per- sonalizzazione al 25% e di spese vive.
1.2 Si costituiva la convenuta, che contestava integralmente la fondatezza del- la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto;
evidenziava in particolare: la mancanza di prova circa la difettosità delle protesi e degli ulteriori elementi fondanti la pretesa responsabilità del produttore;
la conformità delle protesi ai requisiti di legge e allo stato dell'arte al momento dell'intervento subito dall'attrice, nonché l'irrilevanza del richiamo volontario delle protesi ASR dal mercato, deciso in via meramente precauzionale in quanto era stato riscontrato un tasso di revisione superiore alle aspettative;
l'esistenza di possibili altre cause dei danni lamentati dalla Di CO e, infine, il fatto che, al momen- to dell'impianto del 2007, il fabbricante non conosceva e non avrebbe potuto conoscere l'esistenza di possibili difetti.
4 1.3 Espletata la fase istruttoria, consistita nell'acquisizione documentale e nell'espletamento della CT, il Tribunale ha giudicato infondata la domanda attorea sulla scorta delle motivazioni che seguono:
- richiamati i principi giuridici ed ermeneutici in materia di responsabilità del produttore e del riparto dell'onere probatorio tra le parti, e chiarita la natura presunta di tale tipo di responsabilità, ha ritenuto che nel caso di specie non fossero state dimostrate la natura difettosa del prodotto ed il nesso causale tra il presunto difetto ed il danno patito dall'attrice;

- in particolare, circa la difettosità del prodotto, ha evidenziato che il mero ri- tiro del prodotto dal commercio ad opera della De PU non era sufficiente a dimostrarne la difettosità, occorrendo a tal fine effettuare una valutazione concreta in relazione allo specifico prodotto utilizzato dall'attrice;
sul punto, ha altresì chiarito che detta prova non poteva dirsi raggiunta neppure in forma presuntiva, stante l'assenza di elementi gravi, precisi e concordanti e
l'inammissibilità della praesumptio de praesumpto, di talché non poteva de- sumersi dalla possibile difettosità delle protesi ASR della De PU, riscontrata in un numero percentuale di casi pari al 15%, la concreta difettosità della pro- tesi impiantata alla Di CO nel 2007;

- quanto al nesso causale tra presunto difetto della protesi e danni lamentati, ha evidenziato – valorizzando sul punto quanto accertato dal CT – che: al momento dell'intervento di reimpianto (marzo 2011) non risultavano presenti detriti metallici sul referto chirurgico presente in cartella;
che dalla ionemia misurata in data 17.11.2011 risultavano indici di ioni Cromo e CO nella normalità;
che, in assenza di esami più prossimi alla data del primo intervento
(18.06.2007) non è possibile accertare la presenza di una ionemia patologica in periodo precedente al novembre 2011;
che gli esami rx del 24.06.2007 e del
04.12.2009 non mostrano alterazioni strutturali ossee né raccolte periprotesi- che, mentre la raccolta periprotesica riscontrata nei giorni successivi al reim- pianto del 2011 era da ricondurre all'infezione contratta in ospedale;
per tali
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motivi, sebbene il CT avesse ravvisato l'astratta difettosità delle protesi De
PU, la documentazione disponibile e la cronologia delle complicazioni non permettevano di ravvisare elementi certi o di fondata probabilità per collegare eziologicamente la
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