Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1089/2020
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1089/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 14 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12
giugno 2024
OGGETTO: Bancari d a
(deposito bancario, GN GROUP S.R.L., con il patrocinio dell'avv. Giulio Agnesi cassetta di sicurezza, APPELLANTE apertura di credito c o n t r o bancario) UNICREDIT S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Guido Pedrazzini
CODICE: APPELLANTE INCIDENTALE
140041 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 2
luglio 2020, n. 1250/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1
“… ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
- Nel merito:
1)- dichiararsi, in relazione al rapporto di conto corrente n. 77777-00 (poi n.
5519090) illegittimi e non dovuti gli addebiti di interessi eccedenti la misura
legale, principali e anatocistici, nonché effettuati a titolo di commissione,
come risultanti dagli estratti conto, nonché dovuti sulle partite attive dello
stesso interessi creditori al tasso legale;

2)- dichiararsi, quindi, e per tutti i motivi esposti nelle premesse della
citazione, nulli, annullati e/o risolti i contratti relativi a prodotti finanziari
derivati di cui alle premesse della citazione e, per l'effetto illegittimi tutti gli
addebiti effettuati dalla banca in relazione ai medesimi prodotti derivati sul
c/c n. 77777-00 (poi n. 5519090);

3)- Subordinatamente alla precedente domanda, ritenuti gli adempimenti
contestati all'istituto convenuto in relazione agli stessi contratti relativi a
prodotti finanziari derivati, dichiararsi e condannarsi l'istituto convenuto, al
risarcimento del danno cagionato alla società attrice e pari alle somme dalla
stessa pagate per i medesimi prodotti finanziari derivati, ovvero alla diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì dei singoli pagamenti;

4)- Determinarsi, quindi, in relazione alle domande di cui ai precedenti punti,
il giusto saldo finale del c./c. 77777-00 (poi n. 5519090), ovvero l'entità
dell'indebito, condannandosi l'istituto convenuto, in persona del legale
rappresentante, alla restituzione, mediante pagamento, della somma che
risulterà, oltre interessi legali ex D. Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria;

2
- In via istruttoria:
si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rimettere la
causa in istruttoria e disporre TU contabile volta a ricostruire l'esatto
dare/avere fra le parti alla luce delle censure svolte con il presente appello;

- Condannare l'Appellata alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi
di giudizio”.
Dell'appellante incidentale
“…Si chiede …
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;

- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

Nel merito:
➢ confermi in toto la sentenza n. 1250/2020 del Tribunale di Brescia
pubblicata in data 2.7.2020, rigettando tutti i motivi di impugnazione
formulati da GN Group s.r.l. e assolvendo UniCredit S.p.A. da ogni
avversaria pretesa;

➢ nel denegato caso di riforma, anche parziale, della sentenza n. 1250/2020
del Tribunale di Brescia pubblicata in data 2.7.2020, respinga, in quanto
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atto tutte le domande
formulate da GN Group s.r.l., assolvendo UniCredit S.p.A. nel miglior
modo da ogni avversaria pretesa, anche in accoglimento dell'eccezione di
prescrizione e dell'exceptio doli generalis, che si ripropongono nel presente
giudizio di impugnazione come appello incidentale condizionato;

3
➢ ancora nel denegato caso di riforma, anche parziale, della sentenza n.
1250/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 2.7.2020, soltanto in
via subordinata e, quindi, per il caso di accoglimento, anche parziale, delle
domande avversarie accerti e determini tutte le somme accreditate sul conto
corrente a titolo di interessi creditori, flussi periodici, accrediti per estinzione
anticipata e c.d. up-front, oltre a quanto percepito da parte attrice in
esecuzione dei contratti per cui è causa, nella misura che verrà provata in
corso di causa, disponendo la compensazione tra l'importo affermato come
dovuto dalla Banca a GN e la somma dovuta da GN alla Banca in
accoglimento della domanda qui formulata, con condanna a chi di favore per
l'eccedenza;

In via istruttoria:
➢ Ordini a parte attrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della
documentazione relativa agli swaps – dichiarazione ex art. 31 Regolamento
Consob 11522/1998, contratto normativo, conferme e recessi riferiti alle
singole operazioni in strumenti finanziari derivati – da questa stipulati con
Istituti diversi da UniCredit, e disponga l'interrogatorio formale del legale
rappresentante della società sul seguente capitolo:
- Vero che oltre ai derivati con UniCredit la società da me rappresentata ne
ha stipulati altri con diverso Istituto di credito;

➢ rigetti, per i motivi dedotti in atto, le istanze istruttorie avversarie;

➢ in relazione alle osservazioni dei CT di parte convenuta, disponga
4
l'integrazione delle consulenze tecniche d'ufficio, anche in relazione ai punti
già individuati dalla Banca come segue:
• con riferimento alla TU afferente il conto corrente e i relativi addebiti
richiesta da parte attrice, disponga che il nominato TU tenga conto: (I) della
prescrizione;
(II) del riconoscimento del debito per capitale interessi e
accessori operata da parte attrice per effetto della mancata contestazione delle
condizioni applicate al rapporto (III) della medesima periodicità della
capitalizzazione a decorrere dall'entrata in vigore della delibera del CICR
9.2.2000;

• con riferimento alla TU afferente le operazioni in derivati oggetto del
presente giudizio, disponga che il nominato TU accerti l'entità degli
accrediti rivenienti dalle predette operazioni, prodotti dalla chiusura dei
contratti ovvero a titolo di up front o di differenziali flussi positivi (come
meglio indicati in atti);

➢ nel denegato caso di riforma, anche parziale, della sentenza n. 1250/2020
del Tribunale di Brescia pubblicata in data 2.7.2020, condanni GN a
rifondere integralmente le spese legali sostenute dalla Banca nel primo grado
di giudizio e i costi sostenuti per le C.T.U. disposte in corso di causa, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e ogni successiva occorrenda,
maggiorati di IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario (15%) anche per il
presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. GN Group s.r.l., ha agito in giudizio lamentando una serie di profili 5
di illegittimità e nullità relativi ai contratti stipulati con la banca convenuta,
chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 5519090, la
condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente
percepite ed il risarcimento del danno per un importo pari alle somme pagate
per i prodotti finanziari di seguito descritti.

1.1. Ha esposto: di aver stipulato, prima del febbraio 1996, con la filiale di
Palazzolo sull'Oglio di Credito NO S.p.a. (poi incorporata con cessione
di ramo d'azienda in Unicredit S.p.a.) il c/c n. 77777-00, trasferito nel
gennaio 2003 presso la filiale di Brescia, cambiando numerazione in n.
5519090 e mantenendo invariato il saldo;
su tale conto insisteva un'apertura
di credito di £ 1.000.000.000;
nel marzo 1999 due funzionari della banca si
erano recati presso la sua sede, proponendo al proprio legale rappresentante
la sottoscrizione di un prodotto finanziario volto a proteggere la società dagli
effetti del rialzo dei tassi bancari senza apprezzabili costi per la stessa;
da tale
momento si erano susseguite una serie di operazioni:
-il 30 marzo 1999 due operazioni sui derivati (“Interest rate collar 45/99-1
e “Formula swap 140/99” entrambe con capitale riferimento € 516.456,89),
che, dal 30 dicembre 1999, davano luogo ad addebiti per € 511,75 ed € 261,67
sul c/c (con causale “addebito prodotti derivati”), poi rimodellate e sostituite
dal “Contratto di Q - 3D Z.E.T.A swap 140/99 -2”, da cui la società recedeva
in data 11 gennaio 2001, su consiglio del funzionario della banca, pagando €
107.000,00 per l'anticipato recesso;

-il 13 luglio 2001 il contratto “Atlantic swap 140/99-4” avente ad oggetto
6
prodotti finanziari, con importo di riferimento € 2.582.284,50, modificato il
4 ottobre 2001, per il quale venivano effettuati svariati addebiti in conto;

anche tale contratto veniva risolto;

- il 24 luglio 2002 il contratto di “Extra swap 01/00-187178/77” con capitale
di riferimento € 3.000.000,00;
l'importo per l'anticipato recesso dal
precedente contratto di € 284.700,00 veniva compensato nel nuovo contratto
a titolo di “up front”;
tale contratto, per il quale venivano operati ulteriori
addebiti in c/c, veniva risolto anticipatamente in data 4 marzo 2003;

- il 4 marzo 2003 il “contratto di extra swap 2 swap 251139ub3", risolto
anticipatamente il 30 maggio 2003;

- il 30 maggio 2003 il contratto di “Sunrise swap282998/99”, nel quale
l'importo dovuto per l'anticipata estinzione del precedente veniva
compensato, e che il 22 gennaio 2004 veniva risolto anticipatamente e
sostituito con il contratto di “IRS Direzional euribor swap 346516UBI”, a
sua volta sostituito il 29 aprile 2004 con il prodotto derivato “Formula
inflazione swap swap368464ub2”, anch'esso sostituito il 7 febbraio 2005 con
il derivato “formula inflazione swap”;

a fronte dell'ennesima proposta di modifica del contratto essa opponeva un
netto rifiuto, e, il 29 dicembre 2006, versava la somma di € 436.000,00 per il
recesso anticipato;
il 30 giugno 2009 il c/c veniva azzerato ed estinto e, al
netto di tutte le operazioni di cui sopra, risultava pagata la complessiva
somma di € 615.181,39.
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