Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2024, n. 2463
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Testo completo
Rg 1698/2022
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1698 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente
tra
Parte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Margherita Giampaolo
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Anna Maria De Pascali
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'11 novembre 2022 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda proposta dall'odierno appellato - dipendente dell' (d'ora in avanti Parte_1 Pt_1 inquadrato nel profilo di operaio specializzato super, il quale lamentava l'omesso integrale pagamento, per il periodo dal novembre 2016 al maggio 2020, dell'indennità di percorrenza chilometrica prevista dal c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della - e, per l'effetto, ha: I) CP_2 condannato l' a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo di 3.583,16 Pt_1
1
euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge sino al soddisfo;
II) condannato
l' alla rifusione delle spese di lite, con distrazione. Pt_1
In sintesi, a fondamento del decisum il Tribunale ha posto le seguenti considerazioni:
- sebbene il ricorrente fosse transitato alle dipendenze dell' in forza di Pt_1 quanto previsto dall'art. 12, comma 3 lett. a), della n. 3 del 2010 perché CP_3 operaio già dipendente a tempo indeterminato della e quindi fosse CP_2 applicabile nei suoi confronti la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni ed autonomie locali, la deliberazione del commissario straordinario dell' del 14 Pt_1 ottobre 2016 aveva statuito che l' avrebbe continuato ad applicare a tutti gli Pt_1 operai forestali ed irrigui il c.c.n.l. dei lavoratori idraulico-forestali e il relativo contratto integrativo regionale;
- l'articolo 23 del c.i.r.l. invocato dal ricorrente stabiliva che, se il datore di lavoro non provvede al mezzo di trasporto, all'operaio spetta una somma pari a 1/5 del prezzo di litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e ritorno;
tale indennità è riconosciuta in relazione al percorso tra il “centro di raccolta” e il “centro lavorativo”;
- il verbale di accordo del 18 aprile 2011 identificava la nozione di centro di raccolta ai sensi dell'art. 23 del c.i.r.l. nei seguenti termini: «i centri di raccolta sono stati individuati a norma dell'art. 23 del CIRL c/o il Comune più vicino al centro lavorativo, tra quello di residenza del lavoratore e quello ove è situato il centro per
l'impiego (ex ufficio di collocamento), come da elenco allegato e sottoscritto, parte integrante del presente accordo. In relazione a ciò, si precisa che la decorrenza nell'applicazione di questo istituto contrattuale ha valore retroattivo sin dalla data di
1^ assunzione nell'Agenzia. Pertanto la stessa procederà ad effettuare i relativi Pt_2 conguagli, ritenendosi esauriti i relativi contenziosi»;
- con il successivo verbale del 4 maggio 2011 le parti collettive avevano ulteriormente precisato: «Il punto 4 del precedente verbale dovrà essere interpretato univocamente in tal senso: i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo. In tal modo saranno sanate anche tutte le situazioni pregresse, oggetto di contenzioso, in quanto criterio di valutazione equo e giusto per tutti i lavoratori»;
- inquadrata in questi termini la disciplina collettiva pertinente, dovevano ritenersi circostanze pacifiche tra le parti: 1) il fatto che l' negli anni oggetto di causa, Pt_1 non avesse fornito alla parte ricorrente i mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro;
2) l'ubicazione del “centro di lavoro”;
3) la circostanza che la distanza più breve fosse quella intercorrente tra il centro lavorativo e il comune di residenza del lavoratore;
4) il chilometraggio della distanza in andata e
2
ritorno di cui al precedente n. 3);
5) il prezzo di un litro di benzina super nel periodo di causa;
6) il numero di giornate lavorative espletate nel corso degli anni oggetto di causa;
- l' pertanto, doveva essere condannata al pagamento – a titolo di Pt_1 indennità di percorrenza chilometrica per le giornate lavorative espletate da novembre
2016 a maggio 2020 – in favore di parte attrice, dell'importo come determinato da quest'ultima nei conteggi non specificamente contestati uniti all'atto introduttivo, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo nei limiti di legge.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello l' dolendosi Parte_1 della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Ha resistito il lavoratore, chiedendo il rigetto del gravame e, per l'effetto, la integrale conferma della statuizione di primo grado.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 18.12.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal Tribunale.
In primo luogo, nel gravame si evidenzia che erroneamente l' era stata Pt_1 evocata in giudizio dalla controparte, atteso che in realtà il trasferimento degli operai ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a), della n. 3 del 2010, non era mai avvenuto, CP_3 sicché essi erano rimasti dipendenti della con la conseguente applicazione del CP_2 trattamento economico-giuridico proprio del comparto enti locali.
In secondo luogo, si osserva che la natura pubblicistica del rapporto non consentiva di applicare l'istituto dell'indennità di percorrenza, in quanto previsto da una contrattazione privatistica di secondo livello e, quindi, in violazione degli artt. 2, 40 e
40bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
Inoltre, si sottolinea che, essendo l annoverabile tra le pubbliche Pt_1 amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, a essa si applicano le misure di contenimento della spesa pubblica fra cui l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, ai sensi del quale a partire dal 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non può più essere riconosciuta.
Ancora, si rimarca che, a seguito del transito dalla (con la quale CP_2 era stato instaurato un rapporto di pubblico impiego) all' il regime non era stato Pt_1 modificato, atteso che: a) da un lato, l' è Agenzia dotata di personalità di diritto Pt_1 pubblico con compiti e funzioni di ente tecnico-operativo della b) CP_2 dall'altro, in caso di trasferimento di personale pubblico opera l'art. 31 del d.lgs. n. 165
3
del 2001, il quale rinvia all'art. 2112 c.c., il quale obbliga il cessionario all'applicazione, nei confronti del personale ceduto, dei contratti collettivi in vigore alla data del trasferimento (cioè, nella specie, la contrattazione pubblicistica).
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene questa Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione impugnata, che merita invece conferma, sia pure sulla scorta di un percorso motivazionale diverso da quello seguito dal Tribunale.
L'odierno appellato è stato inquadrato nei ruoli della a far data dal CP_2
1° marzo 2005 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, con assegnazione alla categoria A, posizione economica A/4, profilo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1698 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente
tra
Parte_1
[...] rappr. e dif. dall'avv. Margherita Giampaolo
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Anna Maria De Pascali
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'11 novembre 2022 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha accolto la domanda proposta dall'odierno appellato - dipendente dell' (d'ora in avanti Parte_1 Pt_1 inquadrato nel profilo di operaio specializzato super, il quale lamentava l'omesso integrale pagamento, per il periodo dal novembre 2016 al maggio 2020, dell'indennità di percorrenza chilometrica prevista dal c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della - e, per l'effetto, ha: I) CP_2 condannato l' a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo di 3.583,16 Pt_1
1
euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge sino al soddisfo;
II) condannato
l' alla rifusione delle spese di lite, con distrazione. Pt_1
In sintesi, a fondamento del decisum il Tribunale ha posto le seguenti considerazioni:
- sebbene il ricorrente fosse transitato alle dipendenze dell' in forza di Pt_1 quanto previsto dall'art. 12, comma 3 lett. a), della n. 3 del 2010 perché CP_3 operaio già dipendente a tempo indeterminato della e quindi fosse CP_2 applicabile nei suoi confronti la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni ed autonomie locali, la deliberazione del commissario straordinario dell' del 14 Pt_1 ottobre 2016 aveva statuito che l' avrebbe continuato ad applicare a tutti gli Pt_1 operai forestali ed irrigui il c.c.n.l. dei lavoratori idraulico-forestali e il relativo contratto integrativo regionale;
- l'articolo 23 del c.i.r.l. invocato dal ricorrente stabiliva che, se il datore di lavoro non provvede al mezzo di trasporto, all'operaio spetta una somma pari a 1/5 del prezzo di litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e ritorno;
tale indennità è riconosciuta in relazione al percorso tra il “centro di raccolta” e il “centro lavorativo”;
- il verbale di accordo del 18 aprile 2011 identificava la nozione di centro di raccolta ai sensi dell'art. 23 del c.i.r.l. nei seguenti termini: «i centri di raccolta sono stati individuati a norma dell'art. 23 del CIRL c/o il Comune più vicino al centro lavorativo, tra quello di residenza del lavoratore e quello ove è situato il centro per
l'impiego (ex ufficio di collocamento), come da elenco allegato e sottoscritto, parte integrante del presente accordo. In relazione a ciò, si precisa che la decorrenza nell'applicazione di questo istituto contrattuale ha valore retroattivo sin dalla data di
1^ assunzione nell'Agenzia. Pertanto la stessa procederà ad effettuare i relativi Pt_2 conguagli, ritenendosi esauriti i relativi contenziosi»;
- con il successivo verbale del 4 maggio 2011 le parti collettive avevano ulteriormente precisato: «Il punto 4 del precedente verbale dovrà essere interpretato univocamente in tal senso: i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo. In tal modo saranno sanate anche tutte le situazioni pregresse, oggetto di contenzioso, in quanto criterio di valutazione equo e giusto per tutti i lavoratori»;
- inquadrata in questi termini la disciplina collettiva pertinente, dovevano ritenersi circostanze pacifiche tra le parti: 1) il fatto che l' negli anni oggetto di causa, Pt_1 non avesse fornito alla parte ricorrente i mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro;
2) l'ubicazione del “centro di lavoro”;
3) la circostanza che la distanza più breve fosse quella intercorrente tra il centro lavorativo e il comune di residenza del lavoratore;
4) il chilometraggio della distanza in andata e
2
ritorno di cui al precedente n. 3);
5) il prezzo di un litro di benzina super nel periodo di causa;
6) il numero di giornate lavorative espletate nel corso degli anni oggetto di causa;
- l' pertanto, doveva essere condannata al pagamento – a titolo di Pt_1 indennità di percorrenza chilometrica per le giornate lavorative espletate da novembre
2016 a maggio 2020 – in favore di parte attrice, dell'importo come determinato da quest'ultima nei conteggi non specificamente contestati uniti all'atto introduttivo, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo nei limiti di legge.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello l' dolendosi Parte_1 della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Ha resistito il lavoratore, chiedendo il rigetto del gravame e, per l'effetto, la integrale conferma della statuizione di primo grado.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 18.12.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal Tribunale.
In primo luogo, nel gravame si evidenzia che erroneamente l' era stata Pt_1 evocata in giudizio dalla controparte, atteso che in realtà il trasferimento degli operai ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a), della n. 3 del 2010, non era mai avvenuto, CP_3 sicché essi erano rimasti dipendenti della con la conseguente applicazione del CP_2 trattamento economico-giuridico proprio del comparto enti locali.
In secondo luogo, si osserva che la natura pubblicistica del rapporto non consentiva di applicare l'istituto dell'indennità di percorrenza, in quanto previsto da una contrattazione privatistica di secondo livello e, quindi, in violazione degli artt. 2, 40 e
40bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
Inoltre, si sottolinea che, essendo l annoverabile tra le pubbliche Pt_1 amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, a essa si applicano le misure di contenimento della spesa pubblica fra cui l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, ai sensi del quale a partire dal 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non può più essere riconosciuta.
Ancora, si rimarca che, a seguito del transito dalla (con la quale CP_2 era stato instaurato un rapporto di pubblico impiego) all' il regime non era stato Pt_1 modificato, atteso che: a) da un lato, l' è Agenzia dotata di personalità di diritto Pt_1 pubblico con compiti e funzioni di ente tecnico-operativo della b) CP_2 dall'altro, in caso di trasferimento di personale pubblico opera l'art. 31 del d.lgs. n. 165
3
del 2001, il quale rinvia all'art. 2112 c.c., il quale obbliga il cessionario all'applicazione, nei confronti del personale ceduto, dei contratti collettivi in vigore alla data del trasferimento (cioè, nella specie, la contrattazione pubblicistica).
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene questa Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione impugnata, che merita invece conferma, sia pure sulla scorta di un percorso motivazionale diverso da quello seguito dal Tribunale.
L'odierno appellato è stato inquadrato nei ruoli della a far data dal CP_2
1° marzo 2005 mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, con assegnazione alla categoria A, posizione economica A/4, profilo
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