Corte d'Appello Bari, sentenza 09/07/2024, n. 950

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 09/07/2024, n. 950
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 950
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

R.g. 420 /2021
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa V OO Presidente dott.ssa E TO Consigliere relatore dott.ssa V STI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 del Ruolo Generale dell'anno 2021 vertente tra
[...]
Parte_1 in persona del l.r.p.t.
[...] assistita e difesa dall'Avv. LOZUPONE FRANCESCO
appellante/appellato incidentale
e

Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. TRICARICO MARCO
appellato/appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso proposto il 28.4.2014 dinanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio l'ex datore di lavoro Controparte_1 [...]
di Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € Parte_1
138.741,23 a titolo di differenza TFR.
1.1. A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva: a) di aver lavorato dal 3.08.1977 al
14.06.2012 alle dipendenze dell' con qualifica e mansioni dapprima di assistente di ruolo, Pt_1 aiuto di ruolo, primario di ruolo e poi (dal 1.12.2004) di dirigente medico di struttura complessa;
b) che il rapporto di lavoro era sempre stato regolato dal CCNL del personale dirigente medico dipendente degli ospedali religiosi classificati ARIS – ANMRIS;
c) che, al termine del rapporto di
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lavoro, l'ente aveva liquidato il TFR nella misura di E 247.736,10, di cui E 207.080,78 direttamente in busta paga luglio 2012 e E 40.655,32 con versamento effettuato al Fondo Pensione Medici;
d) che il T.F.R. corrispostogli non era sufficiente, in quanto non erano stati computati tutti gli emolumenti retributivi e indennitari percepiti durante il rapporto (quali l'indennità di tempo pieno,
l'indennità medico-specialistica, l'indennità integrativa speciale, l'indennità di dirigenza e di responsabilità primariale, l'indennità organizzativa, l'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione e l'indennità di esclusività, l'indennità di vacanza contrattuale e le integrazioni per servizio festivo o notturno, pronta disponibilità, straordinario, incentivazioni);
e) che si sarebbe dovuto computare il tfr ai sensi dell'art. 2120 c.c., che espressamente sancisce il principio della omnicomprensività della retribuzione, sia nella precedente formulazione, sia nella novella operata dalla legge 29 maggio 1982 n 297, non risultando alcuna esclusione di emolumenti da parte della contrattazione collettiva applicabile;
f) che, pertanto, gli era dovuta la complessiva somma di euro
138.741,23, a titolo di trattamento di fine rapporto.
2. L convenuto si costituiva con apposita memoria difensiva, contestando la fondatezza Pt_1 del ricorso, del quale invocava il rigetto: quanto al periodo compreso tra il 1977 e il 1997, osservava che il ricorrente non aveva prodotto le buste paga così non fornendo prova di aver percepito per quegli anni gli emolumenti da computare ai fini del tfr;
quanto al periodo residuo, contestava i conteggi allegati al ricorso, in quanto comprensivi anche di voci retributive corrisposte occasionalmente, ed elaborati senza operare dovute detrazioni.
3. Il Tribunale di Foggia, espletata consulenza tecnica contabile a mezzo della dott.ssa con Per_1 sentenza definitiva in data 25.10.2022, accoglieva il ricorso per quanto di ragione, condannando
l'Ospedale a pagare in favore del la complessiva somma di € 14.149,10, oltre accessori di CP_1 legge e spese di lite.
3.1. In sintesi, il Tribunale dava preliminarmente conto che:
- l'art. 1 della L. n. 297/1982, nel sostituire l'indennità di anzianità con il trattamento di fine rapporto, ha stabilito, tra l'altro, al secondo comma, che salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del calcolo del TFR, comprende tutte le somme, tra cui
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione dei rimborsi spese;
di modo che il canone generale è il c.d. criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che è autorizzata anche a prevedere una diversa nozione di retribuzione ai fini del calcolo del TFR;

- in merito alla nozione di retribuzione, il legislatore del 1982 ha abbandonato la nozione di
'continuità' ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2120 e ha introdotto un sistema di determinazione del tfr non più basato sull'ultima retribuzione percepita ma sulla sommatoria di quote di retribuzione accantonate;

- tale innovazione legislativa ha indotto la giurisprudenza a non attribuire particolare rilievo alla ripetitività e/o alla frequenza delle erogazioni, ma a far leva sulla “qualità” dell'emolumento corrisposto, attribuendo così decisiva valenza al nesso di corrispettività e, quindi, di derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo (vale a dire, alla “causa
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dell'emolumento) ed escludendo dalla base di calcolo del t.f.r. i compensi sporadici ed occasionali, ovvero quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite
(Cass. Sez. Lav. n. 16591/2014;
Cass. Sez. Lav. n. 9252/2008;
Cass. Sez. Lav. n. 11607/2002).
3.2. Esaminava nello specifico la vicenda del , soffermandosi, in particolare, sulle voci CP_1 oggetto di specifica contestazione, ovverosia la decurtazione dei punti di contingenza e la
“compartecipazione/incentivazione
Decideva nel senso della inclusione delle stesse nel calcolo per tfr, in adesione all'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Bari rispettivamente nelle sentenze nn. 1882/2019 e 1222/2019
(che riportava testualmente).
Invero, quanto ai punti di contingenza, nel precedente citato C.App. Bari n 1882/2019 si legge
“…..nel computo del tfr deve tenersi conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 l. 297/1982. Non può essere condiviso l'argomento dell'appellato secondo cui, trovando nella specie applicazione l'art. 46 del c.c.n.l. Sanità Pubblica, l'indennità integrativa speciale va conteggiata senza alcun meccanismo di recupero dei punti di contingenza congelati. Va considerato, invero, che tale indennità ha la medesima funzione della contingenza (come peraltro ammette lo stesso appellato a pag. 6 della memoria). Occorre inoltre tener conto della natura squisitamente privatistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici esercitanti l'attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico (v. la giurisprudenza sopra citata). Non v'è dubbio, perciò, che il meccanismo delineato dall'art. 5 cit. debba operare anche nella presente fattispecie”.
Quanto alle somme erogate a titolo di compartecipazione/incentivazione, riteneva che, trattandosi di voce retributiva legata all'effettiva presenza in servizio, essa appare collegata al rapporto di lavoro subordinato e non a prestazioni autonome, non essendo per di più prova del contrario e né che “il (datato) contenzioso con l' menzionato dall'Ospedale (v. sentenza del Tribunale di CP_2
Foggia n. 1361/1997) abbia riguardato in qualche modo (anche) la specifica posizione dell'odierno ricorrente.”
Inoltre, poiché l'art 2120 comma 2 c..c. abilita la contrattazione collettiva a definire liberamente la retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr, escludendovi o includendovi qualsiasi voce, il giudice, riportato il tenore testuale degli artt. 35 Ccnl Aris Anmris e 32 CCNL ARIS ANMIRS 1998-2001, soggiungeva che, limitatamente al periodo di relativa vigenza, vanno incluse nella base di calcolo del t.f.r. le sole indennità (o componenti retributive) contemplate dai predetti artt. 35 CCNL ARIS
ANMIRS 1994-1997 e 32 CCNL ARIS ANMIRS 1998-2001.
Così puntualizzava: < retribuzione di riferimento ai fini del t.f.r., elencando in maniera analitica i singoli elementi che concorrono a formarne la base di calcolo. Ne deriva che, per il periodo di vigenza dei suddetti contratti collettivi, non potrà applicarsi il criterio generale di cui all'art. 2120 c.c., dovendo, viceversa, computarsi le sole voci di derivazione pattizia>>.
3 3.3. Quindi, il giudicante recepiva integralmente le conclusioni rassegnate nella relazione integrativa a firma del c.t.u., dott.ssa la quale - all'esito di un'indagine tecnica Persona_2 immune da vizi logici e di metodo e rispondendo analiticamente alle osservazioni critiche delle parti
- aveva riscontrato un credito residuo del ricorrente, a titolo di trattamento di fine rapporto, per un importo di euro 14.149,10.
Invero, l'ausiliario aveva incluso, nella base di calcolo del t.f.r., le somme erogate a titolo di compartecipazione/incentivazione (escludendole, viceversa, nel periodo di vigenza degli artt. 35 e
36 CCNL ARIS-ANMIRS 94-97 e 32-33 CCNL ARIS-ANMIRS 98-01), applicando, altresì, il dettato di cui all'art. 5, commi 1 e 2, L. n. 297/1982.
Il ctu aveva pure recepito le osservazioni di parte resistente, in merito alle quote versate al Fondo
Pensione Medici, provvedendo a sottrarle dall'ammontare complessivo del tfr, nonché circa il conteggio il contributo fondo pensione 0,50% sull'imponibile previdenziale risultante dalle buste paga.
Inoltre, l'ausiliario aveva calcolato sulla maggior rivalutazione imponibile l'aliquota dell'11%, conformemente al dettato dell'art.
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