Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2024, n. 1646

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2024, n. 1646
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1646
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere rel/est
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 369/2023
PROMOSSA DA
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIR. PROV. DI SIRACUSA, (C.F. 06363391001), domiciliato in
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 7 CONTRO
NO NN (C.F. [...]) e NC NZ (C.F.
[...]), domiciliato in VIA G.GARIBALDI 734 95045 MISTERBIANCO;

rappresentato e difeso dall'avv. GALASSO BEATRICE giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, ha proposto
appello avverso la sentenza n. 261/2023, pubblicata il 06/02/2023, del Tribunale di Siracusa e ne ha
chiesto l'integrale riforma.
L'appellante ha esposto che:
- con istanza indirizzata all'Agenzia Entrate il 12/5/2008 RO NN e IN NZ
richiedevano il rimborso del 90% delle somme pagate in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992, oltre
interessi maturati e maturandi, sulla scorta delle previsioni dell'art.9, comma 17, L. 289/2002;

- non avendo l'amministrazione inviato alcuna risposta in merito alla richiesta e considerato trascorso il
termine di novanta giorni richiesto per la formazione del silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva
apposito ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio, chiedendo alla Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa la condanna dell'ufficio al rimborso delle somme pagate in eccedenza;

pagina 2 di 7
- con sentenza n. 317/01/2013, depositata il 27/5/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio tra le parti;

- con atto depositato presso la CTR Sezione Staccata di Siracusa l'ufficio proponeva appello ed il
giudizio di secondo grado si concludeva con la sentenza n. 1019/16/2017, depositata il 20/3/2017, che
confermava la decisione opposta;

- l'ufficio, con ricorso per cassazione recante R.G.R. 13924/2017 impugnava la sentenza della CTR di
Siracusa, ottenendo esito sfavorevole, come da ordinanza n. 15257/2018;

- l'ufficio, pertanto, a seguito della conclusione del giudizio, provvedeva a trasmettere il fascicolo
all'Ufficio Rimborsi per l'erogazione dell'importo di € 7.671,26, oltre interessi legali a far data
dall'istanza di rimborso, ovvero del 50% delle somme spettanti come disposto dall' art. 16-octies del
DL 91/2017
, convertito con modificazioni dalla legge 0/8/2017 n. 123;
pagamento avvenuto, poi, in
favore di
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