Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/05/2024, n. 131
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Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Rita Carosella Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 24/2023 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 18 r. d. n.
267/1942 avverso sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Campobasso
n. 10/2022 del 29.12.2022, proposto da
MA Hotels s.r.l. (01732410707), in persona del l. r. in carica;
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al reclamo, dall'avv. Nicola
Lucarelli;
RECLAMANTE
CONTRO
Elettrica Service Citro s.r.l. (03730070715), in persona del l.r. in carica;
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso per dichiarazione di fallimento, dagli avv.ti Giacomo Cerullo e Massimo La Palombara;
RECLAMATA
NONCHE'
Fallimento MA Hotels s.r.l., in persona del curatore fallimentare;
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rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti NG Cima e Pietro Colucci;
RECLAMATO
CON L'INTERVENTO DI
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Campobasso Voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo
1942, n. 267, revocare il fallimento n. 24/2022 e accogliere le seguenti conclusioni:
- condannare la Società Elettrica Service Citro S.r.l. al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con colpa;
- sospendere la liquidazione dell'attivo nei confronti della Società debitrice MA
Hotels S.r.l. ai sensi dell'art. 19 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- porre a carico della Società Elettrica Service Citro S.r.l. delle spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la Elettrica Service Citro S.r.l. alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Per la reclamata Elettrica Service Citro:
- in via preliminare rilevare il difetto di notifica nei confronti del creditore istante da parte della reclamata;
- nel merito, per tutte le ragioni svolte in narrativa, rigettare il Reclamo e confermare la Sentenza dichiarativa di fallimento della MA Hotels S.r.l.;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per il fallimento reclamato: voglia Codesta Ecc.ma Corte rigettare il reclamo. Con vittoria di spese del giudizio.
Per il Procuratore generale: esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento della MA Hotels srl pronunciata dal Tribunale in sede il
28 dicembre 2022 per l'infondatezza dei i motivi incentrati sull'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e su asserite risultanze istruttorie non
pag. 2 di 12 veritiere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 10/2022 del 29.12.2022, a seguito di istanza del 10.5.2022, presentata da Elettrica Service Citro s.r.l. (di seguito
ESC), ha dichiarato il fallimento di MA Hotels s.r.l. (di seguito MA).
Avverso la sentenza ha proposto reclamo ex art. 18 l. f., con ricorso del 30.1.2023, la MA Hotels s.r.l., che ha chiesto la revoca del fallimento, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti in giudizio la ESC e il Fallimento MA e hanno insistito nel rigetto del gravame.
2. Il tribunale, premesso il rilievo della mancata dimostrazione da parte di MA del possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 1 l. f. ai fini della non fallibilità, ha: 1) ritenuto dimostrata la sussistenza di un ingente credito della ESC nei confronti di MA in forza del lodo arbitrale intervenuto tra le parti, depositato il
25.11.2016 e dichiarato esecutivo, la cui impugnazione dinanzi a questa corte è stata dichiarata inammissibile;
2) ritenuto sussistente lo stato di insolvenza di MA, in quanto l'unico immobile di proprietà della società debitrice risulta oggetto di procedura esecutiva immobiliare sospesa in attesa della definizione del giudizio di opposizione proposto dal terzo promissario acquirente dello stesso immobile;
3) il contratto preliminare di vendita è stato stipulato il 2.12.2016 senza corresponsione di alcun acconto e con termine di stipula del definitivo al 31.12.2020, inutilmente decorso;
4) in considerazione della sospensione della procedura esecutiva
l'istanza di conversione del pignoramento presentata da parte di MA non ha potuto essere vagliata;
5) l'ultimo bilancio regolarmente depositato è quello relativo al 2016, mentre per quelli relativi alle annate successive si è proceduto all'approvazione in unica soluzione il 10.6.2022, e comunque dall'ultimo dei bilanci approvati, relativo al 2021, emerge un peggioramento della situazione economica nel suo complesso, in quanto i crediti non sono sufficienti a coprire i debiti;
6)
l'apporto di finanza da parte del socio unico allo scopo di ripianare le perdite pregresse ha solo l'effetto di postergare il relativo credito, ma non esclude la necessità del rimborso dello stesso, non risultando in atti rinunce alla restituzione
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del prestito;
7) il socio unico finanziatore CA britannica service s.r.l. ha iscritto ipoteca a garanzia del credito e i soci della stessa coincidono con quelli dell'MA prima della cessione delle relative quote (NG Di FA e AR
CA IC);
8) il saldo dei conti correnti non consente di soddisfare le pretese creditorie.
3. È infondata l'eccezione sollevata in via preliminare da ESC, con cui viene fatta valere la mancata notifica del reclamo nei suoi confronti, essendo essa smentita delle ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica pec del reclamo
e del provvedimento di fissazione dell'udienza presso il domicilio digitale del difensore della predetta società
(mailto:giacomo.cerullo@pec.ordineavvocativasto.it) datate 1°.2.2023.
La dimostrazione della piena conoscenza del reclamo proposto si trae, peraltro, dalla circostanza che ESC ha svolto ampie difese nel merito.
4. Il reclamo è affidato a quattro motivi, con i quali si fa valere: 1) la contestazione del credito vantato dalla ESC, in quanto riconosciuto da un titolo giudiziale basato su risultanze istruttorie mendaci;
2) l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento;
3) l'erronea valutazione della conversione del pignoramento richiesto da MA nell'ambito della procedura esecutiva n. 33/2017 RGE dinanzi al Tribunale di Vasto;
4) l'erronea attribuzione di rilievo alla composizione della compagine societaria di MA e di CA britannica service s.r.l.
5. Il primo motivo si fonda sulla contestazione del credito fatto valere da ESC, basato sul lodo arbitrale depositato il 25.11.2016 e dichiarato esecutivo il 9.1.2017, relativo al contratto di appalto stipulato da MA ed ESC in data 22.4.2015.
La reclamante contesta la sussistenza del credito di circa 415.000 euro riconosciuto in favore di ESC dalla decisione arbitrale, deducendo che essa è viziata per aver recepito gli accertamenti tecnici eseguiti dall'ing. William
NE, nominato c.t.u. in un procedimento di a.t.p. svoltosi dinanzi al Tribunale di Vasto e rinviato a per il delitto di cui all'art. 373 c.p., con decreto pronunciato dal
g.u.p. presso il Tribunale di Vasto il 26.1.2022.
Secondo quanto prospettato, la sentenza n. 318/2020, pronunciata da questa corte il 21.10.2020, con cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale, non può dirsi passata in giudicato in quanto impugnata con revocazione
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straordinaria, con cui è stato fatto valere il vizio di cui all'art. 395 n. 2 c.p.c.
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