Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 189

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 189
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 189
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta
dr.ssa Antonella Izzo presidente
dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3688 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/01/2025 e vertente
TRA
PR.IN RL (p.Iva 10156161001) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Pamela Toti in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce all'atto di mandato di costituzione del nuovo procuratore in sostituzione del precedente difensore ed elettivamente domiciliati digitalmente presso l'indirizzo pec di detto difensore, pamelatoti@legalmail.it;

APPELLANTE
E


NOMENTANA APPALTI RL (P.Iva 08396531009) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Borioni in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, Via Luigi Ceci n. 21;

OGGETTO: appello contro sentenza n. 8421/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 13/05/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << la società NT LT s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 15174/16 emesso in data 22/6/2016, con il quale il
Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore della PR.IN s.r.l. la somma complessiva di euro 58.975,82, oltre accessori, quale saldo del corrispettivo dovuto per
l'attività di progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di una vasca di espansione in linea sul fiume Velino, a monte della confluenza con il fiume Salto, destinati a laminare le piene a protezione della città di Rieti, lavori commissionati dall'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo della Regione Lazio (RD) al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla DCE LT s.r.l. e dalla
Ciaccia LT s.r.l., la quale aveva poi ceduto il ramo d'azienda alla Luisiana LT
s.r.l. che, a sua volta, ne aveva trasferito la titolarità alla NT LT s.r.l.
L'opponente in via preliminare ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale che aveva coinvolto la Prog.In S.r.l.
Nel merito ha chiesto la revoca dell'ingiunzione sostenendo, in primo luogo, che il progetto esecutivo realizzato dalla società opposta era difforme dal progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante (la RD), la quale non aveva mai recepito le varianti richieste da RF, che erano state invece incluse nella progettazione esecutiva della Prog.In s.r.l. La NT LT s.r.l. ha dedotto inoltre che la somma richiesta ed oggetto di ingiunzione, pari ad euro 58.975,82, era comunque superiore a
quella prevista nel contratto, in quanto non teneva conto del pagamento di euro
14.623,10 già ricevuto dalla Prog.In s.r.l. ed ammesso da quest'ultima nel ricorso per decreto ingiuntivo. La società opponente infine ha eccepito la nullità del contratto di subappalto stipulato con la società opposta per la mancata previsione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari in violazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 con conseguente irregolarità della fattura emessa, poiché priva dei codici necessari alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari. Costituitasi in giudizio la Prog.In s.r.l. ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
La convenuta nel contestare tutti i motivi di opposizione ha proposto - per il caso in cui fosse dichiarata la nullità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria
- una domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Respinta
l'istanza di sospensione del giudizio e di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e, all'udienza del 12/02/2021 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dagli artt. 221 D.L. 34/20, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 e 83 D.L. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27), è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali
e di ulteriori giorni venti per le repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8421/2021 così statuiva: << accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
respinge la domanda subordinata di parte opposta di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
condanna la Prog.In s.r.l. a rifondere alla NT LT s.r.l. le spese di lite, liquidate in complessivi € 13.430,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< preliminarmente va ribadito il rigetto dell'istanza, contenuta nell'atto di opposizione, di sospensione ex art. 295
c.p.c.
del presente procedimento “in attesa delle determinazioni di merito definitive in merito al procedimento penale che ha determinato il sequestro preventivo antimafia della PR.IN. RL”. Come già evidenziato nell'ordinanza dell'1/2/2017 non risulta in
alcun modo provata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità né giuridica, né tanto meno logica tra il presente giudizio ed un non meglio specificato procedimento penale di cui sono stati offerti soltanto articoli giornalistici senza la produzione di atti
o documenti specifici dai quali desumere una qualche interferenza con la causa in esame. Peraltro, in seguito alla riforma del codice di procedura penale del 1988 e alla modifica dell'art. 295 c.p.c. da parte della novella del '90 (art. 35 della legge n. 353/90), non è più vigente la c.d. “pregiudiziale penale”, ma è stato instaurato dal legislatore il diverso sistema dell'autonomia e separazione dei giudizi penali e civili, nel senso che il giudice civile può procedere ad autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità dedotte dalle parti. Venendo al merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate. Deve essere preliminarmente esaminato il motivo di opposizione concernente la nullità del titolo contrattuale speso nella fase monitoria quale fatto costitutivo della pretesa creditoria. Con la legge 13 agosto 2010 n. 136 il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, anticipando, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica, attraverso una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le componenti sane del sistema, nonché in grado di far emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate attività di contrasto. La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta in particolare nell'articolo 3 della legge
n. 136/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge
n. 187/2010. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali: (a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
(b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
(c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 sono: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. L'espressione "filiera delle imprese" menzionata nell'articolo 3 della legge n. 136/2010 è stata oggetto di interpretazione normativa autentica attraverso l'art. 6 del DL n. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, laddove si precisa che tale espressione “si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma
11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per
l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”. Al fine di garantire una effettiva applicazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso art.
3 della legge n. 136/2010 prevede che nei contratti stipulati dai soggetti sopra menzionati sia inserita un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento di detta clausola è sanzionato con la nullità assoluta del contratto. Ed invero il comma 8 dell'art. 3 della legge n.
136/2010 stabilisce che “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
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