Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 4131

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 4131
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4131
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati
dr. PE De Tullio – presidente
dr. MA Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1407/2019 RG in materia di proprietà (appello avverso sentenza del
Tribunale di Napoli Nord del 9.01.2019 n. 59), vertente tra
BL SI (CF [...]) e CC AN (CF
[...]), rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra e
Armando Croce, presso il cui studio, sito in via RE Fusco n. 16 in Napoli, sono elettivamente domiciliati;
appellanti
e
ST ID rapp.to e difeso dall'avv.to Antonio Cento, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Toledo n. 205, è elettivamente domicilato;
appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.6.2023
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
1- In primo grado, TE GU aveva agito in giudizio nei confronti di IZ MA e
VE ON affermando di essere proprietario e possessore del terreno riportato al
NCEU foglio 14, p.lle 636 e 637 (già unica p.lla 76) in Casoria, parti del più vasto fondo detto
“Storta”, o “Contrada Storta”, o “Masseria Storta Via delle Puglie” o anche “Contrada Fontanelle” di “Masseria Storta” in Via Primo Camera 37;
o “Masseria Storta 37”, in Casoria.
TE GU, in via di premessa, aveva dedotto che:
1
-tale bene gli era pervenuto per successione ab intestato di TE RA (nato l'[...] e deceduto il 30.6.1980), denunzia di successione registrata presso l'Ufficio Successioni di Napoli il
24.12.1980 al n. 6311, vol 2577, avente ad oggetto, tra l'altro, l'appezzamento di terreno in
Casoria riportato in catasto al foglio 14, p.lla 76, di are 3.92.60;
trascrizione effettuata presso
l'Agenzia del Territorio di Napoli 2 in data 29 gennaio 1982 ai nn.ri 2516/2148;

-tale bene era pervenuto, a sua volta, a TE RA in virtù di successione del PA
TE PE, deceduto il 17.12.1904 (successione apertasi in virtù di testamento olografo del 26.12.1904 pubblicato dal Notaio Gaspare Piscopo con verbale 1.3.1905, reg.to Atti Pubblici
Napoli il 6.3.1905 al nr. 5765, con il quale TE PE, dopo aver nominato eredi i figli
IE, GU, OR e RA, aveva legato a quest'ultimo il Fondo “Storta”);

-come da relazione catastale notarile allegata, in virtù di frazionamento del 7 aprile 1988 n
1177.1/1988, la p.lla 76 aveva generato (oltre alla nuova p.lla 76 di ettari 1.92.75, anche) le attuali
p.lle 636 (di are 31.75) e 637 (di ettari 1.06.10);

-la p.lla 636 era stata assoggettata a procedura di esproprio da parte del Sindaco di Napoli e
Commissario Straordinario di Governo dell'opera pubblica denominata “Collettore di Volla”, rientrante nell'ambito del Programma Straordinario di Ricostruzione post terremoto ex titolo VIII
L. 218/81. cd. Consorzio CPR 2.;

-la procedura si era conclusa mediante adozione del decreto di esproprio n. 5088 del 29.07.1992, sicché la detta particella era ormai di proprietà della P.A.: essa, infatti, era stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione del collettore fognario (e non poteva, quindi, essere definitiva come “seminativo di Classe 2”, come da dati catastali non aggiornati richiamati da controparte);

-nel corso della procedura di esproprio, esso attore aveva proposto opposizione avverso la stima e la quantificazione dell'indennità di esproprio e tale giudizio era ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli (RG nr 1445/2015), a seguito di rinvio della Corte di Cassazione;

-la p.lla 637 (oggetto dell'atto di compravendita posto in essere dai convenuti) era stata oggetto di due distinte procedure di occupazione: 1) per una superficie di mq 1.600 (poi rettificata a 1920) e di mq. 1431 era stata sottoposta ad occupazione temporanea con onere a carico del concessionario, rispettivamente con ordinanza commissariale n. 3292 del 12.2.1986 e con ordinanza commissariale n. 3293 del 12.2.86;
trattandosi di occupazione temporanea, limitata alla durata dei lavori, il terreno di cui alla p.lla 637 era da tempo tornato nel possesso pieno di esso istante;
dalla perizia del 1993, a firma del perito agrario De RA emergeva che le dette aree,
2
a quella data, non erano più materialmente occupate né dall'amministrazione né dal concessionario;
2) per altra superficie di mq 3.175 era stata sottoposta ad occupazione preordinata all'espropriazione (stato di consistenza del 6.3.1986 e prosieguo del 24.8.1986);
ancora, nel corso del 2005, erano stati effettuati numerosi accessi da parte del CTU e dei CTP, alla presenza di esso istante o di suo nominato;
dalla relazione del CTU, ing. Capodanno, del 19.5.1997
(R.G.N.R. 5264/94, Tribunale di Napoli), si evincevano ulteriori numerosi accessi e sopralluoghi effettuati nel corso degli anni 1994-1997;

-per dette ultime porzioni, pertanto, il possesso era stato ininterrottamente di TE PE
e poi, al decesso di questi (nel 1904), era stato del figlio RA, legatario, fino alla consegna all'occupante;
poi era stato di TE GU, erede unico di TE RA;
quindi, le porzioni di terreno erano state nel possesso (o detenzione) dell'ente espropriante (recte, occupante temporaneo), ai fini descritti dalla data di immissione nel possesso (14.4.1986, v.
Perizia dott. Carleo);
ed infine, dal 1992 - data di fine lavori - erano tornate nel possesso di esso istante TE GU;

-esso istante aveva agito anche per quanto di spettanza per dette occupazioni d'urgenza e temporanee;

-i terreni de quibus (il 637 anche all'epoca della citazione e il 636 fino all'esproprio) erano sempre stati condotti e curati da coloni che avevano sempre fatto riferimento a esso istante, pagato a questi, offerto a questi i frutti in occasione delle ricorrenze, richiesto interventi, richiesto autorizzazioni, firmato ricevute, firmato contratti, ecc.;

-sul bene 637, insistevano gli orti curati dai Sigg.ri NO NT per mq. 7.788;
RE IG per mq.
2068;
AG NN per mq. 751;

-prima di questi - e da tempo immemore - avevano detenuto, sempre su concessione dei
TE, i genitori di questi (AN NI, il quale era a sua volta subentrato al PA
NT;
RE LE e AG NZ, il quale era a sua volta subentrato al PA RE);

-altra parte della p.lla 76 (poi frazionata nelle due p.lle 636 e 637, che VE, nell'atto di compravendita impugnato, assumeva di aver usucapito) di mq. 6.200, individuata come ex 76/b, era stata oggetto di altro esproprio ad opera Società Autostrade, (divenendo p.lla 318) di are
62.00, con verbale di consistenza del 15.4.71;
decreto prefettizio di occupazione temporanea del
18.6.71 n. 55192;
decreto occupazione di urgenza del Prefetto di Napoli n. 43.007 IV^ Div. Del
12.5.75 con pedissequo stato di consistenza piano parcellare;
e come da verbale di amichevole accordo del 7.2.1979, a firma RA TE;
procedura conclusasi con Atto di
3
Trasferimento immobiliare coattivo di espropriazione per pubblica utilità per Notaio Tozzi del
18.7.1979, Rep. 90728, Racc, 14403 (e allegati planimetria, dimostrazione di frazionamento, e estratto di mappa). In detto atto, RA TE dichiarava di aver ininterrottamente e pacificamente posseduto il fondo "Storta";
contestualmente, veniva costituita servitù di passo su altra parte adiacente (di mq. 1.720) della medesima p.lla 76 che all'uopo veniva frazionata in 76/a;

-altra parte ancora della predetta p.lla 76 Contrada "Storta", era stata alienata a Officine Viberti di
Torino, per compravendita atto Notaio Dr. Galluccio di Torre del Greco del 13.6.55, reg.to il
20.6.1955 al n. 1092, divenendo p.lla 76/B, di are 60.00 variata o sostituita per revisione straordinaria Nuovo Catasto Terreni in p.lla 166. Nell'atto si precisa che da oltre il trentennio la particella 76 del foglio 14 di Casoria, di Ha 5,48.44 era accatastata in ditta TE RA fu
PE. E come risulta dalla Certificazione dei Registri Immobiliari di Napoli del 7.6.1956 ove é individuata come Partita 382 folio 14 parte della particella 76/a distinta nel tipo di frazionamento col subalterno B;

-altra parte della detta p.lla 76 Contrada "Storta" con atto 29.7.1961 per Notaio Giacomo Padula di
Quarto di Marano reg.to Pozzuoli il 12.8, al m. 145, era stata trasferita a Partenopea Trasporti SpA;
dall'estratto storico, UTE Napoli Mod. 8 nr 13181 rilasciato 11.05.1966 si evinceva che la p.lla 76 di ha 5.48.44, frazionandosi, aveva originato la p.lla 76/a di ha. 5.41.44;
quindi, con variazione 40 del
31.8.55, la p.lla 76/a era stata sostituita nuovamente dalla 76 (stessa superficie);
quindi detta p.lla
76 di ha 5.41.44 si era frazionata originando tra l'altro la p.lla 76/a di ha 4.81.44;
quindi, la detta
76/a si era frazionata ulteriormente originando,t fa l'altro, la p.lla 76/d di are 18.80;
quindi, la p.lla
76/d si era frazionata originando la p.lla 76/e di ha 7.70, passata poi in ditta Partenopea Trasporti
SpA alla partita 3293;

-altra piccola zona di are 7.00 era stata alienata da TE RA a De CA QU per atto Notaio Vignola di Casalnuovo di Napoli del 22 agosto 1939, reg.to in Casoria il 28 detto al n.
207, infra maggiore consistenza di cui alla partita 382, fol. 14, n. 76 di are 5.48.44, da cui sarà frazionata la vendita;
trascritto al n. 22605 n. 13479 del 8.9.39, il tutto come si evinceva dalla
Certificazione dei Registri Immobiliari di Napoli del 7.6.1956, con conseguente apposizione dei termini e prevista costruzione di muro di cinta sul terreno di due metri.
Tutto quanto premesso, TE aveva allora dedotto che:
-in occasione di una visura del bene immobile, aveva appreso dell'esistenza di una trascrizione sul proprio bene di un atto di compravendita del 10.6.2015 stipulato dai convenuti, con cui
VE aveva venduto a suo figlio IZ MA i terreni di cui alle predette p.lle 636 e
4
637;

-sotto più profili, detto atto risultava sospetto, contenente elementi sintomatici di una situazione potenzialmente patologica e/o simulatoria. In particolare, oltre a trattarsi di una compravendita tra madre e figlio (circostanza, di per sé, già sospetta), erano circostanze anomale: il corrispettivo era di soli € 5.000,00;
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