Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 134

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 134
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 134
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da Dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 347/2023 RG promossa da CI GI (CNGGR69H01I452G) in proprio e quale titolare della ditta individuale OM EN di RE RI domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avv. LONGHEU CARLO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO DD OV ([...]) domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avv. CINQUINA FRANCESCO PAOLO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. CHIRICO ATTILIO APPELLATO E ALLIANZ SPA in persona del legale rappresentante (01333250320) domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. SECHI OV che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 369/2023, emessa in data 18.9.2023, il Tribunale di Tempio PAsania rigettava la domanda proposta dalla ditta individuale OM EN di RE RI nei confronti del geometra GI DD, e con la chiamata in causa della Allianza SPA, per il risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità professionale dello stesso nella sua qualità di progettista e/o direttore dei lavori delle opere realizzate sull'immobile aziendale sito nel Comune di Monti, Località Su Canale, di proprietà di parte attrice. Il tribunale gravato – premesso che parte attrice agiva ex art. 1669 c.c. e che parte convenuta eccepiva la decadenza di cui al primo comma di tale disposizione e dato atto che per giurisprudenza concorde la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., anche in ordine alla decadenza e alla prescrizione, trovava applicazione nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità - riteneva la OM EN decaduta dal diritto di agire non avendo denunciato i gravi difetti riscontrati nel termine di decadenza annuale. In particolare, il giudice di primo grado osservava che parte attrice aveva avuto effettiva conoscenza dei difetti all'esito del procedimento di ATP conclusosi il 21.4.2017, come dalla stessa sostenuto, e pertanto “al fine di non incorrere nella decadenza prevista dal codice avrebbe dovuto denunciare tali vizi a parte convenuta entro il 21.4.2018, mentre tale comunicazione è stata effettuata solo il 20.6.2019, quindi ben oltre un anno il termine decadenziale”.
RE RI, anche quale titolare della ditta individuale OM EN, ha proposto appello censurando la sentenza con un unico articolato motivo e lamentando in particolare che il giudice di prime cure errava nell'interpretare la domanda proposta in giudizio, dal momento che la OM EN, tenuto conto delle sue allegazioni, proponeva “in via sostanziale un'azione fondata su una responsabilità di natura contrattuale del convenuto, derivante dall'inadempimento per inesatta esecuzione della prestazione pattuita ed ha, pertanto, agito per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art 1218 c.c.” e non una domanda ex artt. 1667 e 1669 c.c. L'appellante ha, invero, sostenuto che in primo grado, agiva “in giudizio esclusivamente contro il progettista e direttore dei lavori deducendo una responsabilità contrattuale personale dello stesso e non, invece solidale, quale unico responsabile del danno, all'uopo allegando il contratto d'opera professionale intercorso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi