Corte d'Appello Bologna, decreto 13/02/2025
CA Bologna
Decreto
13 febbraio 2025
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Il provvedimento analizzato è un decreto ingiuntivo emesso dalla Corte di Appello di Bologna, Sezione III Civile, il 13 febbraio 2025, dal Magistrato G. A. Teresa Caruso. La parte ricorrente, un'azienda, ha richiesto un'indennità per la violazione del termine ragionevole del processo, in relazione a un fallimento dichiarato nel 2014, sostenendo che la durata del procedimento, pari a oltre dieci anni, superasse il limite di sei anni stabilito dalla legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia, ingiunto, non ha contestato la durata, ma ha sollevato questioni relative all'ammissibilità dell'indennizzo.
Il giudice ha accolto la richiesta di equa riparazione, riconoscendo un indennizzo di 2.000 euro, calcolato sulla base di 500 euro per ogni anno di ritardo, considerando che non sussistevano le cause di esclusione dell'indennizzo previste dalla legge. Ha inoltre valutato che non vi erano comportamenti dilatori da parte delle parti e che la questione era di natura patrimoniale. Le spese legali sono state liquidate secondo le tabelle ministeriali, con un aumento del 30% per la complessità del caso. Il decreto prevede l'esecuzione provvisoria in caso di mancato pagamento.
Il giudice ha accolto la richiesta di equa riparazione, riconoscendo un indennizzo di 2.000 euro, calcolato sulla base di 500 euro per ogni anno di ritardo, considerando che non sussistevano le cause di esclusione dell'indennizzo previste dalla legge. Ha inoltre valutato che non vi erano comportamenti dilatori da parte delle parti e che la questione era di natura patrimoniale. Le spese legali sono state liquidate secondo le tabelle ministeriali, con un aumento del 30% per la complessità del caso. Il decreto prevede l'esecuzione provvisoria in caso di mancato pagamento.
Sul provvedimento
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
-----------------
(decreto ingiuntivo emesso nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo – articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n° 89)
-------------------
Il Consigliere designato
letto il ricorso n° 55 del ruolo generale dell'anno 2025
proposto da
VENPA S.P.A. (02574080277) elettivamente domiciliato in VIA TOMMASEO 78/C PADOVA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti POGGIOLI MARCELLO ([...]) e
GUARALDI BRUNO ([...]) VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIA;
ricorrente
contro
Ministero della giustizia.
ingiunto
ha emesso il seguente
D E C R E T O rilevato che il processo presupposto è il fallimento di IL srl dichiarato dal Tribunale di
Bologna con sentenza depositata in data 17.04.2014;
che lo stato passivo, al quale la parte ricorrente è stata ammessa per € 23.038,52 è stato reso esecutivo in data 10.7.2014;
che il fallimento è stato chiuso il 1-14.06.2024;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per la parte ricorrente, a far data dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sino alla data del deposito del decreto di chiusura, la durata di 10 anni e 4 giorni;
che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, pertanto, la durata ragionevole è stata superata di anni 4 ai fini della liquidazione dell'indennizzo;
1 che la domanda per l'equa riparazione è stata tempestivamente presentata il 17.01.2025, ossia entro sei mesi dal momento in cui è divenuto definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o
Sezione III Civile
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(decreto ingiuntivo emesso nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo – articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n° 89)
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Il Consigliere designato
letto il ricorso n° 55 del ruolo generale dell'anno 2025
proposto da
VENPA S.P.A. (02574080277) elettivamente domiciliato in VIA TOMMASEO 78/C PADOVA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti POGGIOLI MARCELLO ([...]) e
GUARALDI BRUNO ([...]) VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIA;
ricorrente
contro
Ministero della giustizia.
ingiunto
ha emesso il seguente
D E C R E T O rilevato che il processo presupposto è il fallimento di IL srl dichiarato dal Tribunale di
Bologna con sentenza depositata in data 17.04.2014;
che lo stato passivo, al quale la parte ricorrente è stata ammessa per € 23.038,52 è stato reso esecutivo in data 10.7.2014;
che il fallimento è stato chiuso il 1-14.06.2024;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per la parte ricorrente, a far data dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sino alla data del deposito del decreto di chiusura, la durata di 10 anni e 4 giorni;
che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, pertanto, la durata ragionevole è stata superata di anni 4 ai fini della liquidazione dell'indennizzo;
1 che la domanda per l'equa riparazione è stata tempestivamente presentata il 17.01.2025, ossia entro sei mesi dal momento in cui è divenuto definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o
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