Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1250
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1396/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a intimazione di pagamento e cartella promossa da RR ZO ([...]), rappresentato e dife- so dall'avv.ta Venera Cosima Nicita Appellante INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), (c.f. 01165400589), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- tato e difeso per procura generale, dall'avv. M. Gigliola Marino, domiciliato presso la sede dell'avvocatura INAIL in Catania alla via Cifali, 76/A – Appellato
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (subentrata ex lege a Ri- scossione Sicilia) – (C.F. 13756881002), in persona del legale rapp.te pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Arena – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 3118 del 28.6.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellante avvero
l'intimazione di pagamento e nr. 6 sottese cartelle, dichiarava cessata la mate- ria del contendere per cinque cartelle, ai sensi del al D.L. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 (“debiti inferiori a mille
R.G. 1396_2021
2
euro”) mentre dichiarava inammissibile ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999
l'opposizione avverso la sesta cartella (293 2010 0000132035), essendo decor- so il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella medesima, documentata dall'Agente per la Riscossione.
Il Tribunale rilevava, altresì, che a fronte della ulteriore notifica di due intima- zioni di pagamento, «non rilevano fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata».
In particolare, la Riscossione aveva prodotto «avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n. 293 2014 9001372489 relativa alla predetta cartella (cfr. “Interrogazione documenti”) da cui si evince la consegna dell'atto
a familiare convivente in data 25/08/2014».
Spese da soccombenza.
Appellava la suddetta pronuncia la parte soccombente con