Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1100

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1100
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1100
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

Sentenza n. 1100/2024
N. R.G. 673/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Laura OV Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza definitiva n. 4367/2023 emessa il
19.12.2023 e pubblicata il 22.12.2023, e la sentenza non definitiva n. 2785/2023 emessa il
12/09/2024 e pubblicata il 14/09/2023, entrambe emesse dal Tribunale di Milano- sezione lavoro, est. dr. DI LEO, promossa da:

IC NA con l'avv. SILVIA COVINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa in Piacenza (PC), via Raimondo Palmerio, n. 9, contro
IMPRESA BACCHI S.R.L., con l'avv. BIAGIO CARTILLONE ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in Milano (MI), via Besana, n. 9,
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
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in parziale riforma e/o annullamento della sentenza n. 4367/2023 emessa in data 19/12/2023 e pubblicata il 22/12/2023, nonche' della sentenza non definitiva n. 2785/2023 emessa il
12/09/2024 e pubblicata il 14/09/2023 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice
Nicola Di Leo, nella causa civile rubricata al numero 1757/2022 R.G.,
- accertata e dichiarata la natura contrattuale delle voci retributive “premio di produzione” e
“straordinario a Forfait” per le ragioni tutte in atti, condannare la società Impresa Bacchi srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 14.502,61 (€ 7.360,20 + €
5.178,71 + € 1.963,70) al lordo delle ritenute fiscali, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto nel corso del rapporto lavorativo e quanto dovuto maturate dal mese di settembre dell'anno 2007, oltre alla quota di TFR di € 1.525,55, al lordo delle ritenute fiscali,
o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
condannare la società convenuta Impresa Bacchi srl, al pagamento della somma di €
14.640,19, al lordo delle ritenute fiscali, a favore dell'appellante a titolo di differenze retributive per straordinario diurno da buste paga o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia all'esito della richiesta CTU, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. condannare la società Impresa Bacchi srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 3.172,01, a titolo di differenze retributive per premio di produzione/EVR ex art. 46 del CCNL:
- accertato e dichiarato l'espletamento da parte dell'appellante con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno 2013 di lavoro straordinario diurno in modo continuativo per la prestazione di 11.30 ore giornaliere rispetto alle 8 ore contrattuali, oltre al sabato mattina di ogni settimana dalle ore 06.30-7.00 alle ore 12.00, per un totale di 63 ore settimanali rispetto alle
40 previste dal CCNL di riferimento, con fasce orarie di cui al punto 6) in ricorso introduttivo, condannare la società convenuta Impresa Bacchi srl, al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 50.573,55, al lordo delle ritenute fiscali, a titolo di differenze retributive per straordinario diurno o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia all'esito della richiesta CTU, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e compensi di CTU da porsi a carico integrale di parte convenuta”.
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Per la PARTE APPELLATA
Nel merito
In via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da controparte avverso la sentenza del Tribunale essendo destituito di fondamento sia in fatto che in diritto.
In via subordinata appello incidentale condizionato: nel caso in cui la Corte d'Appello non dovesse ritenere assorbibili i premi di produzione individuali corrisposti al ricorrente:
-dichiararsi che l'impiegato di sesto livello del contratto collettivo del settore edilizia industria, come l'appellante, non è soggetto alla limitazione legale dell'orario di lavoro svolgendo funzioni direttive;

-dichiararsi che i compensi percepiti dall'appellante con l'attribuzione del terzo e poi del quarto livello a titolo di straordinario forfettizzato e a titolo di straordinario inserito nella parte variabile della busta paga, sono assorbibili con l'attribuzione del superiore inquadramento del sesto livello.
-Dichiararsi che con il percepimento di detti titoli il ricorrente ha avuto un trattamento retributivo, comunque, superiore al sesto livello riconosciuto dal Tribunale.
-Rigettarsi ogni domanda di ulteriori pagamenti.
Con condanna dell'appellante alla soccombenza delle spese di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva n. 2785/2023 emessa il 12/09/2024 e pubblicata il 14/09/2023, dato atto che parte ricorrente aveva nel corso del giudizio rinunciato alle domande di carattere contributivo e previdenziale, ha in primo luogo respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione svolta da parte convenuta.
Ha rigettato poi l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem sollevata da parte resistente per avere EL incardinato altro identico giudizio incardinato al n RG
5039/2019, rilevando che detto procedimento si era concluso con una pronuncia di improponibilità delle domande non proposte ai sensi dell'art 18 L 300/70, pronuncia di carattere processuale che non precludeva l'introduzione di una nuova domanda di merito.
Ha altresì respinto l'eccezione di inammissibilità collegata alla tesi per cui, siccome la parte attorea avrebbe promosso avanti l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano Lodi un ricorso ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 124/2004, chiedendo una
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diffida accertativa ai sensi dell'articolo 12, non avrebbe potuto rivolgersi al tribunale. Il primo giudice evidenziava l'infondatezza dell'eccezione “non prevedendo nulla in tal senso il d.lgs.
n. 124/04 e poiché, in ogni caso, una simile impostazione sarebbe incostituzionale limitando il diritto di agire in giudizio ex articolo 24 Cost”
Riteneva infine che gli accordi allegati dalla resistente come doc 7 e 8 non potevano ritenersi accordi transattivi “non emergendo in alcun modo quale sia la res litigiosa “
Nel merito, all'esito dell'istruttoria testimoniale e valutata la documentazione prodotta in giudizio, il Tribunale, ha esaminato le declaratorie contrattuali di riferimento, rilevando che rientra nel 6° livello preteso da EL il profilo di responsabile di cantiere di restauro
Rilevato che i testi avevano confermato lo svolgimento delle mansioni superiori da parte di
NA IC per un periodo ben superiore ai tre mesi richiesti dall'art 59 del CCNL per il passaggio di livello, ha accertato e dichiarato il diritto di EL all'inquadramento nel VI livello da ottobre 2006.
Il giudice di prime cure ha osservato in proposito “In particolare, NA
IC, nella veste di responsabile di cantiere, comandava gli uomini, distribuiva il lavoro e i mezzi, si rapportava con i fornitori e il committente e organizzava il lavoro
(IC NO, ER RO).
Le mansioni di responsabile di cantiere, poi, sono state svolte in siti importanti e anche in minori, ma la declaratoria non pare differenziarsi in relazione all'ampiezza della singola unità produttiva.
Inoltre, risulta aver svolto anche le mansioni di responsabile della sicurezza da prova documentale (doc. 17 ric.).
Si sottolinei, inoltre, che, nel documento 17 ric., a pagina 50, è prodotta la visita di idoneità del ricorrente, nella quale il medico aziendale lo qualifica come “responsabile di cantiere”, il 24.9.2013, con chiara definizione in tal senso, evidentemente determinata dallo svolgimento effettivo di tali compiti.”
Con riguardo alla domanda di riconoscimento di differenze retributive per ore di lavoro straordinario prestate e non retribuite, il primo giudice pur rilevando “ che non possa essere accolta l'eccezione della convenuta per cui non sarebbe compatibile con l'inquadramento nel sesto livello del CCNL, essendo pacifico in causa che al dipendente era riconosciuto un rimborso per lavoro straordinario a forfait (cfr. pag. 16 res.), cosicché, evidentemente, i
Pagina 4 rapporti tra le parti si debbono interpretare come pattuizioni convenzionali nel senso della compatibilità del riconoscimento di una retribuzione per lavoro straordinario, al di là delle previsioni dell'art. 1 del RD n. 692/23 e dell'art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n.1955.;
ha tuttavia respinto la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse assolto all'onere di prova rigoroso a suo carico in relazione allo svolgimento di ore lavorative eccedenti il dato riportato nelle buste paga “ poiché i testimoni ascoltati non erano presenti stabilmente sul luogo di lavoro (cfr. il verbale), ma solo occasionalmente in alcuni cantieri comuni (cfr. le dichiarazioni dei testi), cosicché, pur avendo potuto riportare gli orari di inizio e di conclusione dell'attività lavorativa, questi si riferiscono evidentemente soltanto a limitati periodi della stessa, non meglio precisati e, in ogni caso, non svolgendo sempre insieme a
NA IC, nell'arco della giornata, l'attività lavorativa, non hanno potuto verificare se questi effettuasse o meno pause intermedie, considerata anche l'ampia autonomia di cui disponeva per il proprio ruolo, non potendosi, perciò, accertare quale sia stato l'orario continuativo, all'interno della settimana, del
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