Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 232
CA Catania
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 80/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2022
PROMOSSA DA
SOCIETA' COOP. AGRICOLA SAN EB , (C.F. 04689830877), domiciliato in VIA
BEATO ANGELICO 35 MASCALUCIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LIUZZO SCORPO
MASSIMO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
ASP DI CATANIA (C.F. 04721260877), domiciliato in VIA CONTE RUGGERO,37 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RAVI' ANTONINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE SICILIANA - ISPETTORATO REGIONALE
VETERINARIO (C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2846/2010 reso in data 13.12.2010 il Tribunale di Catania ingiungeva all'Azienda SAitaria Provinciale di Catania il pagamento della somma di euro 46.692,92, oltre interessi e spese, in favore della società cooperativa agricola SA TI a titolo di indennità
integrativa per l'abbattimento, negli anni 2009-2010, di n. 100 bovini ex art. 1 legge regionale n. 12/89
per la presenza di focolai di brucellosi e/o tubercolosi, sulla base dei programmi di risanamento predisposti dalle singole unità sanitarie locali e facendo riferimento alla tabella delle indennità portata dalla citata legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Azienda SAitaria Provinciale di Catania proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il soggetto tenuto ad erogare l'indennità dovuta ex legge n. 12/89
pagina 2 di 10
fosse la Regione Sicilia a mezzo dell'Assessorato Regionale della Salute, di cui chiedeva la chiamata in causa ex art. 269 cpc, in quanto ritenuto unico soggetto legittimato in ordine alle pretese creditorie e,
comunque, soggetto tenuto a garantire e sollevare l'ASP da qualsiasi onere derivante dalla pretesa creditoria azionata. L'Azienda SAitaria Provinciale di Catania nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria per difetto dell'obbligo di pagamento dell'indennità di pagamento integrativa,
essendo onere della Regione Siciliana il finanziamento delle risorse e la loro iscrizione nel bilancio delle singole aziende sanitarie;
sosteneva che la Regione Siciliana e/o l'Assessorato Regionale alla
Salute non avrebbero all'epoca ancora provveduto ad erogare alcun finanziamento per gli anni
2003/2008, di talchè nessun addebito era ascrivibile ad essa, essendo mero soggetto intermediario,
atteso che l'addebito sarebbe stato da imputare all'Assessorato Regionale della SAità della Regione
Siciliana.
Esponeva e contestava, altresì, l'Azienda SAitaria Provinciale di Catania che:
la previsione di un'indennità prevista dall'art. 1 della L.R. 12/89 non faceva sorgere in capo al ricorrente un diritto pieno ed azionabile, in considerazione del fatto che l'applicazione della norma era subordinata alla sussistenza di due condizioni e cioè la copertura finanziaria e la dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, trattandosi di una norma recante misure di aiuto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE;
la richiesta di pagamento avanzata dalla società cooperativa Agricola SA TI era irrituale,
atteso che avrebbe dovuto presentare un'istanza singola per ogni anno e non cumulativamente per più
anni e che la pretesa non era corrispondente alla tabella allegata alla legge regionale n. 12/89.
In giudizio si costituiva la società opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 10
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l'Assessorato Regionale per la SAità eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva l'assenza dei presupposti,
in capo alla parte opposta, per la concessione del decreto ingiuntivo, quali la mancanza della copertura finanziaria e della dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea, condizioni richieste per ottenere l'indennità di abbattimento come previste dall'art. 1, L.R. n. 12/1989; in subordine, deduceva l'irritualità della richiesta cumulativa e l'erroneità della somma ingiunta.
Con sentenza n.4300/21 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2022
PROMOSSA DA
SOCIETA' COOP. AGRICOLA SAN EB , (C.F. 04689830877), domiciliato in VIA
BEATO ANGELICO 35 MASCALUCIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LIUZZO SCORPO
MASSIMO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
ASP DI CATANIA (C.F. 04721260877), domiciliato in VIA CONTE RUGGERO,37 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RAVI' ANTONINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE SICILIANA - ISPETTORATO REGIONALE
VETERINARIO (C.F. ), domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2846/2010 reso in data 13.12.2010 il Tribunale di Catania ingiungeva all'Azienda SAitaria Provinciale di Catania il pagamento della somma di euro 46.692,92, oltre interessi e spese, in favore della società cooperativa agricola SA TI a titolo di indennità
integrativa per l'abbattimento, negli anni 2009-2010, di n. 100 bovini ex art. 1 legge regionale n. 12/89
per la presenza di focolai di brucellosi e/o tubercolosi, sulla base dei programmi di risanamento predisposti dalle singole unità sanitarie locali e facendo riferimento alla tabella delle indennità portata dalla citata legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Azienda SAitaria Provinciale di Catania proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il soggetto tenuto ad erogare l'indennità dovuta ex legge n. 12/89
pagina 2 di 10
fosse la Regione Sicilia a mezzo dell'Assessorato Regionale della Salute, di cui chiedeva la chiamata in causa ex art. 269 cpc, in quanto ritenuto unico soggetto legittimato in ordine alle pretese creditorie e,
comunque, soggetto tenuto a garantire e sollevare l'ASP da qualsiasi onere derivante dalla pretesa creditoria azionata. L'Azienda SAitaria Provinciale di Catania nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria per difetto dell'obbligo di pagamento dell'indennità di pagamento integrativa,
essendo onere della Regione Siciliana il finanziamento delle risorse e la loro iscrizione nel bilancio delle singole aziende sanitarie;
sosteneva che la Regione Siciliana e/o l'Assessorato Regionale alla
Salute non avrebbero all'epoca ancora provveduto ad erogare alcun finanziamento per gli anni
2003/2008, di talchè nessun addebito era ascrivibile ad essa, essendo mero soggetto intermediario,
atteso che l'addebito sarebbe stato da imputare all'Assessorato Regionale della SAità della Regione
Siciliana.
Esponeva e contestava, altresì, l'Azienda SAitaria Provinciale di Catania che:
la previsione di un'indennità prevista dall'art. 1 della L.R. 12/89 non faceva sorgere in capo al ricorrente un diritto pieno ed azionabile, in considerazione del fatto che l'applicazione della norma era subordinata alla sussistenza di due condizioni e cioè la copertura finanziaria e la dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea, trattandosi di una norma recante misure di aiuto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE;
la richiesta di pagamento avanzata dalla società cooperativa Agricola SA TI era irrituale,
atteso che avrebbe dovuto presentare un'istanza singola per ogni anno e non cumulativamente per più
anni e che la pretesa non era corrispondente alla tabella allegata alla legge regionale n. 12/89.
In giudizio si costituiva la società opposta contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 10
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l'Assessorato Regionale per la SAità eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva l'assenza dei presupposti,
in capo alla parte opposta, per la concessione del decreto ingiuntivo, quali la mancanza della copertura finanziaria e della dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea, condizioni richieste per ottenere l'indennità di abbattimento come previste dall'art. 1, L.R. n. 12/1989; in subordine, deduceva l'irritualità della richiesta cumulativa e l'erroneità della somma ingiunta.
Con sentenza n.4300/21 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese del
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