Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1249
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1048/2021 R.G. promossa da
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750
587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa;
appellante contro
LA GARDERIE Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa (P.I.: 01030730 897), rappresentato
e difeso dall'avv. Laura Piera Cinzia Sicari;
e nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già Riscossione Sicilia S.p.A.
(c.f.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lavaggi;
appellate
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1002 del 17 giugno 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da La Garderie Cooperativa di Solidarietà
Sociale a r.l. in opposizione all'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 000, rela- tivo al mancato versamento dei contributi previsti per il licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, siccome previsto dall'art. 32, comma 31,
L. n. 92/2012, periodo da febbraio a giugno 2016.
Dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della ri- scossione, il decidente accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di adde- bito opposto.
Segnatamente, in ordine all'ipotesi del cambio d'appalto, contemplata dall'art.2, com- ma 34, L. n. 92/2012, così motivava: “Va poi evidenziato che quanto asserito dal-
l'INPS in ordine alla non applicabilità alla presente fattispecie dell'esonero dall'ob- bligo di versamento contributivo di cui alla disposizione normativa sopra richiamata
(art. 2, comma 34, legge n. 92/2012) — essendo avvenuta la riassunzione dei lavoratori licenziati in capo allo stesso datore di lavoro del vecchio appalto — non può essere condiviso, poiché la ratio ispiratrice della norma è quella di garantire la continuità occupazionale richiesta dalla contrattazione collettiva, a prescindere dal soggetto che riassume i lavoratori. Ed invero, ciò che conta al fine del1'esonero contributivo in caso di cambio appalto è che i lavoratori licenziati per cessazione appalto siano stati as- sunti dal soggetto subentrante nell'appalto, in attuazione delle clausole sociali conte- nute nel CCNL di settore, come appunto avvenuto nella vicenda in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, rientrando la vicenda in og- getto nella fattispecie dell'esonero dall'obbligo di versamento contributivo ai sensi dell'art. 2, comma 34, legge n. 92/2012), l'opposizione va accolta a va annullato l'av- viso di addebito n. 598 2019 00014478 31 000 (formato il 09.09.2019), con conseguen- te non dovutezza della pretesa contributiva dell'INPS”.
L'INPS soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 27 agosto 2021.
Instavano la società appellata per il rigetto del gravame e ADER per la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1048/2021 R.G. promossa da
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750
587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa;
appellante contro
LA GARDERIE Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa (P.I.: 01030730 897), rappresentato
e difeso dall'avv. Laura Piera Cinzia Sicari;
e nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già Riscossione Sicilia S.p.A.
(c.f.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lavaggi;
appellate
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1002 del 17 giugno 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da La Garderie Cooperativa di Solidarietà
Sociale a r.l. in opposizione all'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 000, rela- tivo al mancato versamento dei contributi previsti per il licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, siccome previsto dall'art. 32, comma 31,
L. n. 92/2012, periodo da febbraio a giugno 2016.
Dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della ri- scossione, il decidente accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di adde- bito opposto.
Segnatamente, in ordine all'ipotesi del cambio d'appalto, contemplata dall'art.2, com- ma 34, L. n. 92/2012, così motivava: “Va poi evidenziato che quanto asserito dal-
l'INPS in ordine alla non applicabilità alla presente fattispecie dell'esonero dall'ob- bligo di versamento contributivo di cui alla disposizione normativa sopra richiamata
(art. 2, comma 34, legge n. 92/2012) — essendo avvenuta la riassunzione dei lavoratori licenziati in capo allo stesso datore di lavoro del vecchio appalto — non può essere condiviso, poiché la ratio ispiratrice della norma è quella di garantire la continuità occupazionale richiesta dalla contrattazione collettiva, a prescindere dal soggetto che riassume i lavoratori. Ed invero, ciò che conta al fine del1'esonero contributivo in caso di cambio appalto è che i lavoratori licenziati per cessazione appalto siano stati as- sunti dal soggetto subentrante nell'appalto, in attuazione delle clausole sociali conte- nute nel CCNL di settore, come appunto avvenuto nella vicenda in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, rientrando la vicenda in og- getto nella fattispecie dell'esonero dall'obbligo di versamento contributivo ai sensi dell'art. 2, comma 34, legge n. 92/2012), l'opposizione va accolta a va annullato l'av- viso di addebito n. 598 2019 00014478 31 000 (formato il 09.09.2019), con conseguen- te non dovutezza della pretesa contributiva dell'INPS”.
L'INPS soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 27 agosto 2021.
Instavano la società appellata per il rigetto del gravame e ADER per la
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