Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 10/05/2024, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 10/05/2024, n. 13
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 13
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. I M Presidente
ESENTE dott. T W Consigliere
dott. L M Consigliere estensore
Oggetto: ha pronunciato seguente
differenze retributive SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 24/2022 R.G.L.
promossa
da
c.f. con gli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
G L e C L di Bolzano, con domicilio
eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano (BZ) Piazza della
Vittoria 7/3, giusta delega a margine del ricorso ex art. 414
c.p.c.
e 700 - 669 bis ss. c.p.c., depositato con modalità
telematiche in data 16.12.2020
- appellante -
contro
p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore Controparte_2
1
rappresentata e difesa nel presente procedimento giusta delega
conferita, da considerarsi apposta in calce alla memoria di
costituzione, dagli avvocati L F, A R,
J S, G Tebano e Georg Windegger del foro di
Bolzano ed elettivamente domiciliata presso la propria
Avvocatura in 39100 Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnago 1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 144/2021 del Tribunale di
Bolzano - Giudice del Lavoro di data 26.11.2021 - differenze
retributive -
Causa decisa all'udienza del 22.11.2023 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It.,
ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previo eventuale
accertamento della nullità di ogni disposizione, individuale o
collettiva, contraria alle norme di legge e di contratto,
1.- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire
presso la convenuta anche per il futuro il trattamento
retributivo maturato quale segretario comunale presso il
Comune di Cortina sulla strada del vino;

2.- accertarsi e dichiararsi che la parte ricorrente ha maturato
differenze retributive in seguito alla procedura di mobilità tra
2
enti;

3.- condannarsi la parte convenuta alla corresponsione in
favore della parte ricorrente delle differenze tra il trattamento
retributivo percepito e quello spettante, maturato e maturando,
quantificato fino alla mensilità di ottobre 2020 in Euro
139.191,57.-, o altra maggiore o minore somma ritenuta equa e
di giustizia;

4.- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità/nullità della modifica
unilaterale della retribuzione disposta con comunicazione dd.
27.6.2019;

5.- condannarsi la parte convenuta al pagamento del danno
emergente corrispondente alle spettanze stipendiali (da ultimo
Euro 998,17 nel mese di maggio 2019) non più corrisposte dal
mese di giugno 2019, oltre al pagamento del danno afferente
alla perdita di chance, rappresentata dalle alternative occasioni
di lavoro perse, da valutarsi sulla scorta della retribuzione di
segretario comunale ovvero in via equitativa, oltre al danno
pensionistico conseguente;

in ogni caso
6.- accertarsi che la condotta della parte convenuta come
rappresentata costituisce atto illecito con conseguente
causazione di danno ingiusto nei confronti del ricorrente, sia
patrimoniale che non patrimoniale e pertanto
7.- condannarsi la parte convenuta ai sensi degli artt. 2043 -
3
danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da liquidarsi
anche in via equitativa, considerando che per il danno biologico
parametrato all'8%, le tabelle del Tribunale di Milano
prevedrebbero l'importo di Euro 13.834,00, o quella maggiore o
minore somma che risulterà dovuta in corso di causa per le
ragioni in narrativa, oltre al pagamento in favore del ricorrente
della spesa peritale per Euro 402,00.-;

8.- accertarsi e dichiararsi che per le causali in narrativa parte
ricorrente ha svolto mansioni di responsabile unico del
procedimento per le quali la contrattazione collettiva prevede il
riconoscimento di indennità non corrisposte dalla parte
datoriale;

9.- condannarsi la parte convenuta alla corresponsione in
favore della parte ricorrente delle differenze tra il trattamento
retributivo percepito e quello spettante in forza dello
svolgimento delle mansioni di responsabile unico del
procedimento;

10.- condannarsi comunque la parte convenuta al pagamento
su tutti gli importi di cui sopra, degli interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;

11.- darsi atto che si conferma l'impugnazione di ogni rinuncia
o transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.;

12.- spese di causa del primo e del secondo grado interamente
rifuse.
dei procuratori di parte appellata:
4
Voglia la Corte d'appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis,
nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, rigettare il ricorso in
appello in quanto infondato con conferma della sentenza di
primo grado;

in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per
spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi
nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 );
CP_3 CP_4
In via istruttoria: trattandosi di una mera questione di diritto si
ritiene che il presente giudizio d'appello possa essere deciso allo
stato degli atti e su base documentale;
per mero tuziorismo
giuridico si chiede di essere ammessi a prova contraria sui
capitoli avversari con i medesimi testi indicati di controparte, ad
eccezione dei familiari chiamati a testimoniare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.05.2022
proponeva impugnazione avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Bolzano n.144/2021 dd. 26.11.2021 con cui
erano state respinte tutte le domande, dal medesimo promosse
nei confronti della di Bolzano, volte ad accertare: CP_1
1) la mancata corresponsione delle differenze retributive,
stante il negato riconoscimento da parte della Provincia
Autonoma di Bolzano della retribuzione maturata presso
il all'esito della procedura di Organizzazione_1
mobilità tra enti posta in essere dall'odierna appellata, in
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violazione del divieto di reformatio in pejus;

2) la nullità della modifica degli importi corrisposti a fini
retributivi fino a giugno 2019, non potendo trovare
applicazione all'assegno personale versatogli la
giurisprudenza costituzionale citata dalla Provincia nel
proprio decreto 11378/2019 – con riguardo agli assegni
personali pensionabili conseguenti alla trasformazione
delle indennità di funzione/sostituto
direttore/coordinamento – assegno personale questo fino
a quel momento corrisposto al al fine di Parte_1
garantire il livello retributivo precedentemente goduto e
fondato sull'esperienza professionale dal medesimo
acquisita quale segretario comunale dirigente di un
Comune;

3) la violazione del principio di intangibilità del trattamento
economico del dipendente;
in subordine la non
revocabilità della corresponsione di importi superiori
rispetto ai minimi tabellari e l'obbligo
dell'amministrazione a risarcire il danno per l'incolpevole
affidamento della regolarità della retribuzione e gli
ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali
asseritamente subiti;

4) il danno per mancato riconoscimento della corretta
retribuzione quale RUP, in particolare il mancato
riconoscimento di una indennità specifica, come previsto
6
dalla contrattazione collettiva del comparto enti locali
della Provincia di Bolzano.
Nel presente procedimento di appello il dott. Parte_1
presentava una serie di censure alla sentenza del Tribunale di
Bolzano, e segnatamente:
a) con il primo motivo di impugnazione lamentava una
pretesa erroneità nella valutazione operata dal
Tribunale in merito al trasferimento per mobilità del
avendo il Giudice di primo grado Parte_1
erroneamente (a detta di parte appellante) ritenuto che
nella specie si trattasse di mobilità verticale e non di
mobilità tra enti;

b) con la seconda censura il dott. lamentava in Parte_1
buona sostanza che ai sensi dell'art. 30 D.lvo
165/2001
, per i dipendenti trasferiti si sarebbe
dovuta far salva “l'applicazione del trattamento
giuridico ed economico previsto dai contratto collettivo
del comparto dell'Amministrazione cessionaria, salvi gli
assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il
divieto di reformatio in peius del trattamento economico
già acquisito”;
e che conseguentemente,
contrariamente a quanto statuito in sentenza, al dott.
andava garantito il trattamento economico Parte_1
goduto in precedenza presso l'amministrazione
comunale, proprio nel rispetto del principio di divieto
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della reformatio in peius del trattamento economico
già precedentemente acquisito;

c) la terza doglianza si riferisce alla nullità “in quanto
discriminatoria di ogni disposizione che considerasse il
lavoro svolto dal ricorrente in termini peggiorativi
rispetto o a quello svolto sino alla unilaterale modifica,
peraltro in assenza di specifiche disposizioni
discendenti dalla contrattazione collettiva”;
evidenzia
inoltre parte appellante la presenza di un errore
ripetuto nella parte motiva della pronuncia gravata,
con riguardo al reiterato errato riferimento
all'indennità di consigliere comunale, invece
dell'indennità appunto di segretario comunale, ruolo
questo in precedenza ricoperto dal dott. e Parte_1
quindi quale dipendente della pubblica
amministrazione che avrebbe comportato il
riconoscimento di un'indennità di funzione quale
elemento fisso e continuativo della retribuzione;

d) con la quarta censura parte appellante contesta in
buona sostanza la statuizione del giudice di primo
grado che ha ritenuto corretta la revoca dell'assegno
personale pensionabile a fronte della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 138/2019 e di quelle della
Corte dei Conti, ribadendo l'illiceità della modifica
unilaterale “in riduzione” della retribuzione del dott.
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da parte dell'amministrazione provinciale, Parte_1
anche alla luce del principio di intangibilità del
trattamento economico del dipendente;

e) con il quinto motivo di impugnazione parte appellante
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