Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 186

CA Messina
Sentenza
7 marzo 2025
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CA Messina
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 186
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 186
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

N.94/2023 R.G.A.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
Consigliere rel. 2) Dott. Marisa Salvo
Consigliere 3) Maria Giuseppa Scolaro
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 94/2023 R. G. cont., posta in decisione in data
28.10.2024
vertente tra
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. c.f. 00884060526, avente causa da Banca Antonveneta s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Renata Gasparini nata a [...] il [...] c.f.
[...]) in servizio presso il Team procedimenti ricorrenti con ruolo di deliberante con funzione legale e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi della procura speciale ai rogiti del dott. Mario Zanchi, notaio in Siena, in data 15/6/21 repertorio n. 40124 raccolta n. 20466 registrata in Siena il 15/6/21 al n. 3600 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Miloro cf.
[...]avente fax n. 090-679072 e indirizzo PEC avvvincenzomiloro@puntopec.it presso il cui studio in Messina Via Garibaldi 114 è elettivamente domiciliato come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello
Appellante
e
OL s.n.c. di NO ER & C. c.f. 83000850830, in persona del legale rappresentante pro tempore NO ER c.f. ZNICRN54A53606M e NO RI c.f. ZNIPRZ65M64E6061, elettivamente domiciliata in Palermo Piazza Giuseppe Verdi n. 6 presso lo studio dell'Valentina
Matta, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec avv.valentina.matta@pec.it;


Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1263/2022 emessa dal GOT del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sez. distaccata di Lipari e pubblicata in data 27.10.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: 1.= In via preliminare, ritenuti sussistenti i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 cpc, disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 2. Ritenere e
-
dichiarare ammissibile il presente atto di appello contro la sentenza del Tribunale civile di Barcellona
PG sez. distaccata di Lipari n. 1263/22 depositata il 27/10/22 non notificata. 3.= Ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti sub 1), estinti in tutto o in parte per intervenuta prescrizione i diritti di credito per indebito oggettivo reclamati dalla società appellata con l'atto introduttivo relativamente alle operazioni di addebito operate dalla banca in condizioni di conto scoperto senza fido e/o extra-fido. 4.= Ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti sub 2), che nessuna violazione dell'art. 1284 cc è ravvisabile per la mancata produzione del contratto di c/c n.1900003 riconducibile alla società appellata. 5.= Ritenere
e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti sub 3) che nessuna violazione dell'art. 1283 cc è ravvisabile nei rapporti bancari in contestazione. 6.= In ogni caso ritenere e dichiarare, per i motivi esposti sub 4) in riforma della sentenza di primo grado, che la banca non ha mai superato le soglie antiusura. 7.= In ogni caso, sempre in riforma della sentenza di primo grado, ritenere e dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di indebito sui conti correnti dedotti in giudizio.

8. In via istruttoria, come mezzo al fine ed ove ritenuto opportuno, disporre il rinnovo
-
della CTU. 9.= In riforma della sentenza di primo grado condannare gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto ed azioni"
Per parte appellata: PRELIMINARMENTE: RIGETTARE la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in virtù di tutto quanto sopra dedotto ed eccepito
RIGETTARE la richiesta di rinnovo della CTU perchè inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;

NEL MERITO: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'istituto bancario avverso la sentenza n 1263/2022 del
Tribunale di Barcellona PG sez. distaccata di Lipari e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
b) Ritenere e dichiarare inammissibile il motivo di appello sub 1 in quanto costituisce domanda nuova, per i motivi sopra esposti c) Ritenere e dichiarare, comunque, fondati tutti i motivi di cui alla citazione accolti in primo grado e riproposti in questa sede ai sensi dell'art.346 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado d) In subordine, Ritenere e dichiarare, in ogni caso, che i motivi di cui all'appello sub 2 e 3 riguardano esclusivamente il rapporto n. 1900003 e non già l'altro rapporto per il quale era presente agli atti il contratto, conseguentemente confermare parzialmente la sentenza riguardo al rapporto di conto corrente n. 1102021, e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario che dichiara di non avere percepito compensi.."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, OL s.n.c. conveniva in giudizio Banca Antoniana
Popolare Veneta s.p.a. e, premesso di aver intrattenuto rapporti di c/c presso la filiale di Lipari della
Banca Agricola Etnea s.p.a., poi acquistata dalla Banca Antoveneta, esponeva:
- che, dall'esame sull'andamento dei rapporti, era emersa la variazione, da parte della Banca, dei tassi di interesse applicati;

-che la misura dei tassi era superiore a quella prevista dalla L. 208/96;
-che la banca aveva adottato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;

-che i tassi applicati erano frutto dell'applicazione della clausola uso piazza;

-che, secondo i risultati della perizia di parte, la società era creditrice della banca.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità assoluta o parziale del contratto di c/c in relazione alla clausole contestate e la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio Banca Antoniana Popolare Veneta, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Disposto l'espletamento di ct.u. con sentenza n. 1263/2022, emessa in data 26.102022 pubblicata in pari data il Tribunale, pronunciando nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ( attesa l'avvenuta fusione per incorporazione dell'originaria convenuta), in parziale accoglimento della domanda attorea, rideterminava i saldi nella seguente misura: conto n. 1102021, saldo a credito di parte attrice per l'importo di euro 20.016,51; conto n. 190003, saldo a credito di parte attrice per l'importo di euro 4.110,10; condannava conseguentemente la banca al pagamento delle relative somme, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
rigettava le altre domande, compresa quella risarcitoria e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite
Avverso la sentenza proponeva appello Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Si costituiva in giudizio OL s.n.c., contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta, ex artt.
127 ter c.p.c.
e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, con ordinanza del 05-07.05.2023, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e condannata parte appellante al pagamento della sanzione di euro 250,00, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.03.2024 da tenersi secondo il rito cartolare.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, alla scadenza dei termini assegnati, preso atto delle note scritte depositate da parte appellante, con ordinanza del 28.10.2024, la Corte assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini previsti per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito.
Deduce, in proposito, che il Tribunale, nel ritenere decorrente il termine di prescrizione dalla data di chiusura definitiva del rapporto bancario, non aveva considerato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inaugurato con sentenza n. n. 24418 del 2010, la cui applicazione avrebbe comportato la necessità di accertare la decorrenza della prescrizione decennale a partire dall'annotazione per le operazioni extrafido e/o senza fido ed, invece, dalla chiusura del conto per quelle meramente ripristinatorie della provvista.
In ordine a tale doglianza la società appellata, nell'eccepirne l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., rileva che Banca M.P.S. s.p.a. nel giudizio di primo grado, non aveva mai formulato tale eccezione né si era soffermata sulla distinzione tra le rimesse, limitandosi ad eccepire genericamente la prescrizione di tutte le rimesse per decorrenza del termine decennale, senza indicarne la natura.
Chiede, pertanto, la conferma della sentenza in parte qua, rilevando che, peraltro, il dalla relazione di c.t.u. non emergeva la sussistenza di rimesse solutorie, non essendovi state operazioni extra fido
L'esame del motivo merita di essere preceduto dal richiamo dei principi elaborati in materia dalla Corte di Cassazione.
Costituisce ormai jus receptum il principio secondo il quale per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca - il quale lamenti l'illegittimità delle appostazioni operate sul conto corrente
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