Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 178
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 147 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 31/7/2023 e notificato a mezzo PEC conse-
gnate nelle caselle dei destinatari il 24/8/2023
da
Mobili BAA di IO AN & C. s.a.s. (CF e P.IVA 00105200323), in persona del
legale rappresentante sig.IO AN, rappresentata e difesa dall'Avv.Simone Forte
in forza di mandato trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, co-
me copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., rappresentato e dirfeso dagli
Avv.Paolo Bonetti e Luca Iero in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023
rep.n.37590/racc.n.7131 del Notaio Roberto Fantini di Fiumicino
- appellato -
e contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, contu-
mace
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.16/2023 del Tribunale
di Trieste - opposizione a intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 14/11/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - Sezione Lavo-
ro e Previdenza, in accoglimento del presente APPELLO ed in RIFORMA DELLA
SENTENZA N. 16/2023 DEL TRIBUNALE DI TRIESTE, SEZ. LAV., DEL
31/01/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 269/2021, - in via preliminare, rite-
nuta ammissibile e rilevante, nonché non manifestamente infondata, la questione di
legittimità costituzionale sollevata, nella spiegata eccezione di illegittimità costitu-
zionale del comma 4-bis dell'art.12 del dpr 602/1973, disponga la trasmissione della
stessa davanti alla Corte costituzionale;
- nel merito: accertare e dichiarare l'illegitti-
mità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica avvisi di addebito n.414
20170000044684, n.41420170000675165, n.41420180000013131, n.41420180000
645026, n.41420180001031174, n.41420190000527139 e n.41420190001122440, e
conseguentemente annullare tutto il debito sottostante, nonché di tutti gli atti (dedotti
da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando
detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di
giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto pro- curatore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Colle-
gio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto
conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni
ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per l'appellato INPS: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Confer-
mare gli avvisi di addebito nn 414 2017 00000446 84 000, 414 2017 00006751 65
000, 414 2018 00000131 31 000, 414 2018 00006450 26 000, 414 2018 00010311
74 000, 414 2019 00005271 39 000 e 414 2019 00011224 40 000. Si chiede ad
abundantiam la condanna alla MOBILI BAA di IO AN & C. S.a.s., in persona
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del legale rappresentate pro tempore, sig. IO AN al pagamento delle somme do-
vute a titolo di contributi indicati negli avvisi di addebito, o del diverso importo che
sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme
aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Con vittoria di spese, di-
ritti e onorari del presente procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 22/6/2022 la s.a.s. Mobili BAA di IO AN & C.
esponeva di aver ricevuto il 19/5/2022 l'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione n. 11420229000598453000 relativa ad alcuni avvisi di addebito
dei quali non era mai ad essa pervenuta alcuna valida notifica;
che era onere dell'Ente
creditore, e dell'agente della riscossione, dimostrare di aver eseguito tale adempimen-
to producendo le relate di notifica congiunte all'originale degli atti notificati, il conte-
nuto integrale degli avvisi di addebito e il rispetto delle norme sui luoghi ed i soggetti
presso cui eseguire la notifica;
che la notifica dell'atto impugnato era altresì inesisten-
te perchè inviata da un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate Ri-
scossione ignoto e non contenuto negli appositi registri ufficiali;
e che gli avvisi di
addebito, come l'intimazione di pagamento, erano altresì nulli nella parte avente ad
oggetto gli interessi a causa della omessa indicazione dei criteri di calcolo adottati.
Si costituiva in giudizio l'INPS replicando che gli avvisi di addebito erano
stati ritualmente notificati alla società opponente mediante invio al suo indiritto PEC;
che nessuno di tali avvisi era stato tempestivamente opposto nel termine perentorio
stabilito dall'art.24 comma 5 del d.lgs.46/1999;
che ciò precludeva le eccezioni solle-
vate da Mobili BAA riguardo al potere di iscrivere a ruolo i crediti e alla regolarità
formale degli avvisi di addebito;
e che l'unico soggetto legittimato a contraddire ri-
guardo alla fase esecutiva era il concessionario della riscossione.
L'opposta Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio, ri-
manendo contumace.
Con sentenza emessa il 31/1/2022 il Tribunale di Trieste dichiarava inammis-
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sibile il ricorso osservando che l'azione esercitata da Mobili BAA doveva essere qua-
lificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.;
che quindi l'opposizione
avrebbe dovuto essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, avve-
nuta il 19/5/2022;
che non era fondata la tesi dell'inesistenza della notifica perchè
proveniente da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici elenchi;
e che pertanto il
ricorso, essendo stato depositato il 24/6/2022, doveva essere ritenuto tardivo.
Contro questa decisione ha
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