Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 22
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE est.
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE
Dott. Alessandra Ferraro CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 137/2024 R.G. V.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 22.10.2024, promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sinisi e Jessica Parte_1
Scrascia ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Maglie (LE) alla Via
Indipendenza n, 43
Attore nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Piccolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in IP (LE) alla via Giorgio da IP n. 14B
Convenuta
Con l'intervento del P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza emessa il 07.11.2023, su istanza presentata dal , il Tribunale Pt_1
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese - Bari dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in IP (Le) in data 03.10.2018, tra le parti indicate in epigrafe, per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore”;
2) Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.02.2024 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata
l'esecutività della predetta sentenza.
1
3) Con successivo ricorso del 08.04.2022 (depositato in pari data) il evocava in Pt_1
giudizio la , chiedendo a questa Corte la dichiarazione di efficacia nella CP_1
Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
4) La convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 15.10.2024, non opponendosi alla domanda richiesta.
5) In data 17.04.2024 il PG esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
6) Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2024, veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7) Le parti, nel termine assegnato, depositavano note scritte, con le quali si riportavano al
contenuto ed alle conclusioni degli scritti introduttivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
9) Quanto al merito deve rilevarsi che, come si evince dalla documentazione prodotta, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: a) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
b) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
c)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE est.
Dott. Giovanni Surdo CONSIGLIERE
Dott. Alessandra Ferraro CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 137/2024 R.G. V.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 22.10.2024, promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sinisi e Jessica Parte_1
Scrascia ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Maglie (LE) alla Via
Indipendenza n, 43
Attore nei confronti di
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Piccolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in IP (LE) alla via Giorgio da IP n. 14B
Convenuta
Con l'intervento del P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con sentenza emessa il 07.11.2023, su istanza presentata dal , il Tribunale Pt_1
Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese - Bari dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in IP (Le) in data 03.10.2018, tra le parti indicate in epigrafe, per “esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore”;
2) Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26.02.2024 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata
l'esecutività della predetta sentenza.
1
3) Con successivo ricorso del 08.04.2022 (depositato in pari data) il evocava in Pt_1
giudizio la , chiedendo a questa Corte la dichiarazione di efficacia nella CP_1
Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
4) La convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 15.10.2024, non opponendosi alla domanda richiesta.
5) In data 17.04.2024 il PG esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
6) Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2024, veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7) Le parti, nel termine assegnato, depositavano note scritte, con le quali si riportavano al
contenuto ed alle conclusioni degli scritti introduttivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
9) Quanto al merito deve rilevarsi che, come si evince dalla documentazione prodotta, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: a) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
b) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
c)
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