Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 15/10/2024, n. 156

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 15/10/2024, n. 156
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 156
Data del deposito : 9 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. MA Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 60, 61 e 76 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 fra:
E.N.P.A.I.A. (NT Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in
Agricoltura) in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Luciano Manca, rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo Pandolfo e dall'avv.to Silvia Lucantoni – studio associato servizi professionali integrati in forza di procura in atti, nonché dall'avv.to Marina Rizzitelli nei procedimenti nn. 60 e 61/2021 RGL,
APPELLANTE
CONTRO
RO ER, FA SA, TO FR, DD SA, NO ON, UI AO, ZU
TT, LA SA, OR MA domiciliati elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Wanda Sotgiu che li rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 111/2020 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, in tema di regime previdenziale di dipendente
TA.
All'udienza del 9.10.2024 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni:
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata n. 111/2020, resa tra le parti dal Tribunale di
Nuoro, sezione lavoro, depositata in data 28/10/2020, non notificata, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: a) accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto esposto, che l'Agenzia forestale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS), con decorrenza dalla data del subentro dell'Agenzia Fo.Re.STAS nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale facente capo al soppresso NT foreste della Sardegna (1°/5/2016), è obbligata a versare in favore di ENPAIA i contributi alla stessa dovuti ai sensi dell'art. 2 Legge n. 1655/1962, per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati, di cui all'art. 3
1 Legge n. 1655/1962;
b) revocare i decreti ingiuntivi n. 14/2017, n. 24/2017, n.

35/2017, n. 31/2017, n. 33/2017, n. 48/2017 e n. 60/2017 emessi dal Tribunale di Nuoro, Sezione lavoro, relativi alle procedure d'ingiunzione promosse dai Sig.ri BE MA, AL FA, FR TO, AL IE, NI
NO, OL UI e TA ZA al fine di ottenere il versamento delle somme a titolo di conto individuale e TFR. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI: nell'interesse dei Sig.ri MA, FA, TO, IE, NO, UI e ZA, si chiede che l'Adita Corte d'Appello, per i motivi di cui all'espositiva, anche preliminarmente espressi, Voglia Rigettare lo spiegato Appello e, per l'effetto,
Confermare l'impugnata sentenza, emessa dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, in data 28 ottobre 2020, portante il n. 111/2020. Con vittoria di spese e onorari del
Giudizio, ivi comprese le spese generali di studio, delle quali si chiede la distrazione in favore del procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sentenza è scritto: “1. Con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, gli odierni opposti hanno agito in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di
Giudice del Lavoro, nei confronti di E.N.P.A.I.A., ciascuno di essi allegando: (√) di esser stato, in passato, alle dipendenze dell'oggi soppresso NT FO della Sardegna;
(√) di lavorare attualmente alle dipendenze di Agenzia TA, istituita con L.R. n. 8/2016;
(√) che, a far data dall'istituzione della suddetta Agenzia, tutto il personale dell'ex NT FO è transitato nel nuovo soggetto, con conseguente iscrizione, quanto alla posizione previdenziale, all'INPS (ex Gestione INPDAP, casse CPDEL e INADEL);
(√) che, in precedenza, i dipendenti dell'NT FO erano assoggettati ad un diverso regime previdenziale, gestito da E.N.P.A.I.A. e disciplinato da un Regolamento del Fondo di Previdenza (cfr. decreto ministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche) al cui art. 6 era previsto che “Al raggiungimento del 65° anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4% (primo comma). Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto
[…] all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'NT (secondo comma, lettera c)”;
(√) che altro atto regolamentare (c.d. Regolamento per il trattamento di fine rapporto), aveva previsto, all'art. 3, che
… all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'NT corrisponde agli iscritti al fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione nominativo di ciascuno …”;
(√) che il rapporto di lavoro con l'NT FO, in forza del passaggio all'Agenzia TA, era cessato, con conseguente venir meno del rapporto previdenziale con E.N.P.A.I.A;
(√) di essere quindi creditori di quest'ultimo, per i titoli di cui ai citati art. 6 (c.d. conto individuale) e 3 (trattamento di fine rapporto).

1.1. In ragione di quanto sopra, il Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, ritenendo la
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domanda munita di idonea prova scritta, ha spiccato i seguenti provvedimenti monitori: (I) in favore di BE MA, il decreto ingiuntivo n. 14/2017 (emesso provvisoriamente esecutivo in data 8 marzo 2017, notificato il 22 marzo 2017), per l'importo di euro 81.114,00, oltre accessori e spese di fase;
(II) in favore di AL FA, il decreto ingiuntivo n. 24/2017 (emesso in data 6 aprile 2017, notificato il 19 aprile 2017), per la somma di euro 39.000,00, oltre accessori
e spese di fase;
(III) in favore di FR TO, il decreto ingiuntivo n. 35/2017
(emesso in data 19 maggio 2017, notificato il 26 maggio 2017), per la somma di euro 74.689,00, oltre accessori e spese processuali;
(IV) in favore di AL
IE, il decreto ingiuntivo n. 31/2017 (emesso in data 28 aprile 2017, notificato il 26 maggio 2017), per la somma di euro 90.666,00, oltre gli accessori e le spese del procedimento;
(V) in favore di NI NO, il decreto ingiuntivo n. 33/2017
(emesso in data 19 maggio 2017, notificato il 26 aprile 2017), per la somma di euro
63.194,00, oltre accessori e spese di fase;
(VI) in favore di OL UI, il decreto ingiuntivo n. 48/2017 (emesso in data 14 luglio 2017, notificato il 4 agosto 2017), per la somma di euro 60.584,00, oltre accessori e spese di fase;
(VII) in favore di
TA ZA, il decreto ingiuntivo n. 60/2017 (emesso in data 18 agosto 2017, notificato il 29 settembre 2017), per la somma di euro 52.367,00, oltre accessori e spese del procedimento;
(VIII) in favore di AL LA, il decreto ingiuntivo n.
63/2017 (emesso in data 28 agosto 2017, notificato il 6 ottobre 2017), per l'importo complessivo di euro 52.504,00, oltre accessori e spese del procedimento;
(IX) in favore di MA PO, il decreto ingiuntivo n. 59/2017 (emesso in data 16 agosto 2017, notificato il 11 ottobre 2017), per la somma di euro 35.548,00, oltre accessori e spese di fase.

1.2. Con distinti ricorsi (iscritti ai nn. R.A.C.L. 147/2017,
184/2017, 238/2017, 239/2017, 240/2017, 314/2017, 389/2017, 403/2017 e 412/2017, successivamente riuniti al più risalente), E.N.P.A.I.A. ha formulato rituale opposizione a ciascuno degli indicati decreti, per invocarne la revoca e, a sostegno, argomentando, osservando e eccependo quanto segue (rimandando alla lettura dei singoli ricorsi, valga qui ripercorrere riassuntivamente le diverse prospettazioni in diritto dell'opponente, come articolate, in modo pressoché analogo, in tutti gli atti introduttivi): § che i lavoratori hanno fondato la loro domanda (con la quale invocano, a supporto della pretesa creditoria, le previsioni dei richiamati art. 6 del Regolamento del fondo di previdenza e art. 3 del Regolamento per il trattamento di fine rapporto) sull'erroneo presupposto dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con l'NT FO;
§ che tale rapporto, in realtà, non è mai cessato, ma è proseguito senza soluzione di continuità in capo all'Agenzia TA;
§ che la postulata continuità, oltreché dichiarata dalla stessa TA con nota del 5 luglio 2016 (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opponente), è coerente con quanto emergente dall'esame della normativa regionale, e precisamente con quanto sancito negli artt. 35, comma 6°, e 48 della Legge Regionale n. 8/2016 (ove si fa riferimento a un subentro dell'Agenzia nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, anche concernenti il personale, già facenti capo all'NT FO);
§ che tanto osta all'applicabilità delle disposizioni regolamentari sulle quali gli opposti basano la propria pretesa;
§ che, del resto, simile fattispecie si era già verificata in passato, allorché, in forza di L. R. n. 24/1999, l'NT FO subentrò a altro NT (presso il quale risultavano assunti i lavoratori), senza che questi ultimi, fin dall'origine iscritti ad E.N.P.A.I.A., ebbero
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a lamentarsene o a rivendicare alcunché;
§ che, così come l'iscrizione al Fondo opponente non venne meno con l'istituzione dell'NT FO (e ciò in forza delle previsioni degli artt. 2, 3 e 9 della L. R. n. 24/1999, nonché di quelle contenute nei CCNL succedutisi dal 1998 fino all'attualità), il regime previdenziale non è mutato con la soppressione del medesimo e la nascita dell'Agenzia TA, che, secondo l'opponente, ha la medesima natura e la stessa regolamentazione;
§ che, già nel regime previgente, l'iscrizione ad E.N.P.A.I.A. e l'iscrizione all'INPS non erano alternative, bensì coesistenti (essendo da sempre stata devoluta all'opponente l'erogazione di solo alcune prestazioni assicurative, costituenti integrazione di quelle generali), circostanza, questa, da cui si evince l'infondatezza dell'avversa prospettazione (per
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