Corte d'Appello Milano, sentenza 02/09/2024, n. 591

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 02/09/2024, n. 591
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 591
Data del deposito : 2 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 122/2024, estensore dott. Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 06/06/2024, promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. IANNETTI GIANLUIGI, elettivamente domiciliata in VIA ALBRICCI, 9 MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO
IC LO ST (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 4 presso il difensore INAIL (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. VARALDA LUISA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 7 presso il difensore I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e dell'avv. MAIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso i difensori APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decidere:

1. In via cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 122/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza, in persona della Dott.ssa Claudia Lojacono, depositata in data 22.02.2024 e notificata in data 23.02.2024.



2. In via principale: riformare la sentenza appellata n. 122/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza, in persona della Dott.ssa Claudia Lojacono, depositata in data 22.02.2024 e notificata in data 23.02.2024, confermando l'iscrizione ipotecaria n. 06820191460001733009 del 13.09.2022 - nota n. 53581/10279 del 15/04/2022 per quanto di competenza.

3. In via ulteriormente principale: accertare e dichiarare la correttezza dell'operato del Concessionario, a cui nulla può essere imputato per aver proceduto ad iscrivere l'ipoteca n. 06820191460001733009 del

13.09.2022 - nota n. 53581/10279 del 15/04/2022 per tutte le ragioni esposte in narrativa, riformando l'impugnata sentenza anche nel capo in cui ha condannato ingiustamente l'Ente Esattore alla rifusione delle spese di lite.
1

4. In via subordinata: qualora l'Ecc.ma Corte adita, non dovesse confermare la legittimità dell'iscrizione di ipoteca con riferimento ai crediti di natura previdenziale, si chiede, in ogni caso, nella non creduta ipotesi di rigetto del presente gravame, che venga dichiarata l'illegittimità dell'ipoteca con esclusivo riferimento ai crediti di natura previdenziale, per tutte le ragioni esposte in narrativa.



5. In ogni caso: condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”

Per parte appellata AN: IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perché infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non più concreta né attuale, per effetto del pagamento spontaneo delle spese di lite da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione in favore del sig. CH EL TI prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di appello.
NEL MERITO: In via principale, confermare integralmente la sentenza N. 122/2024 del Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, pubblicata in data 22/02/2024 e notificata in data 23/02/2024.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza N. 122/2024 del Tribunale di Monza, accogliere le domande e le eccezioni formulate dal ricorrente e attuale appellato CH EL TI nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite nella decisione del primo giudice, che vengono qui di seguito trascritte con gli opportuni emendamenti conseguenti alle difese delle controparti e all'andamento del giudizio di primo grado:
- Accertare e dichiarare che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/73 iscritta da Agenzia delle Entrate Riscossione con nota N. 53581/10279 del 15/04/2022 sugli immobili siti in Desio (MB), Via Mulino Arese, e meglio identificati al N.C.E.U. di detto Comune con Foglio 8, Part. 160, Sub. 1, Cat. A7 (abitazione) e con Foglio 8,
Part. 160, Sub. 2, Cat. C2 (locale di deposito pertinenziale), di proprietà del sig. CH EL TI per la quota di 1/2, è nulla e illegittima per la mancanza e/o l'inefficacia della comunicazione del preavviso di cui all'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/73.
- Accertata la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti sottesi all'iscrizione ipotecaria di cui è causa portati dalle cartelle di pagamento INAIL N. 06820140070216183000 e N.
06820150077792636000, perché annullate ex art. 1, commi 222 – 226, L. 197/2022, nonché dei crediti portati dagli avvisi di addebito INPS N. 36820120009395125000, N. 36820130006020218000, N.
36820130007226988000, N. 36820130019876208000, N. 36820140000440908000, N.
36820140007893743000, perché stralciati da Agenzia delle Entrate Riscossione;
accertare e dichiarare altresì la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito INPS N. 36820170020112975000 per il decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995 prima della relativa notifica al sig. CH EL TI in data 17/11/2017. Per l'effetto, ordinare lo sgravio dal ruolo delle relative somme. Conseguentemente, in accoglimento anche di uno solo dei suddetti motivi e con l'adozione di ogni previa o consequenziale necessaria pronuncia, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita annullare la suddetta iscrizione ipotecaria nei limiti delle pretese di natura previdenziale e assicurativa oggetto della propria giurisdizione e/o nella parte che trova presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte a ruolo ma ormai non dovute, contestualmente ordinando ex art. 2872 c.c., a cura e spese di Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, la riduzione dell'ipoteca iscritta con nota N. 53581/10279 del 15/04/2022 fino al minor importo ritenuto legittimo, per come risultante all'esito del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori ed imposte come per legge.”


Per parte appellata Inail: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di
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