Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 60
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. MA Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1302/2023 R.G., avente ad oggetto: contratti
Tra
AB S.R.L. (P.IVA 00483390886), in persona del legale rappresentante
e amministratore unico Giardina Papa Roberto, in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio RUTA, giusta procura in atti
- Appellante -
Contro
DE MA, nata a [...] il [...], c.f.
[...], in proprio e in qualità di erede di IC ST, nato a [...] l'[...], c.f. [...], e deceduto in
Pozzallo (RG) il 28 febbraio 2023,
e
ST AR, nato a [...] il [...], c.f.
[...],
ST ET, nata a [...] il [...], c.f.
[...],
1
ST AR, nato a [...] il [...], c.f.
[...], in qualità di eredi di IC FA, nato a [...]
(RG) l'1 giugno 1933, c.f. [...], e ivi deceduto il 28 febbraio
2023, tutti rappresentati e difesi, dall'avv. prof. Aurelio Mirone, giusta procura in atti.
- Appellati -
All'udienza del 17.12.2024 – trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 548/2023 del 03.04.2023 (resa nel proc. n. 886/2015), l'adito
Tribunale di Ragusa così statuiva: in parziale accoglimento della domanda avanzata dagli attori, condannava
AB S.R.L. al pagamento, in favore dei coniugi DI NO IC
e DE MA, in solido, della somma di € 10.553,33, oltre IVA, e oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, quale danno emergente, per l'inadempimento della società al contratto di permuta (e appalto) stipulato inter partes il 27.5.2008;
in parziale accoglimento della domanda spiegata dagli attori e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannava AB S.R.L. al pagamento, in favore di DI NO
IC e DE MA, in solido, della somma di € 171.800,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno quale lucro cessante, per il medesimo inadempimento;
dichiarava ogni ulteriore domanda assorbita e/o rigettata;
condannava altresì AB S.R.L. a rimborsare a DI NO IC e
DE MA, in solido, i 4/5 delle spese di lite (liquidate in € 10.000 per onorari, e € 605,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali), e compensava le spese per il restante quinto,
poneva le spese di CTU e di ATP, già liquidate come in atti, definitivamente per
2/3 a carico della società convenuta e per 1/3 a carico degli attori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello AB srl, in concordato preventivo, formulando tre motivi di gravame.
2
Si sono costituiti DE MA, in proprio e in qualità di erede di IC
FA, deceduto in data 28 febbraio 2023, nonché i figli FA AR,
FA ET, FA AR, quali eredi di IC FA, e hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello deducendo, nel merito, l'infondatezza.
Indi, in esito all'udienza cartolare del 17.12.2024, la causa veniva posta in decisione.
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Sentenza appellata
Il Tribunale di Ragusa, nell'accogliere parzialmente le domande avanzate dai coniugi FA-DE (fondate sull'atto pubblico del 27.5.2008, con cui gli attori avevano ceduto in permuta alla società convenuta uno stacco di terreno sito in
Pozzallo, riservandosi la proprietà di alcune particelle in cui la società BR si era impegnata a costruire e rifinire, a corrispettivo della permuta, n. 11 unità edilizie abitative entro il termine del 26.5.2009), dopo aver preliminarmente accertato
l'intervenuta risoluzione di diritto della scrittura privata del 24.5.2012, integrativa dell'originario atto del 2008, per inosservanza del termine pattuito per la consegna delle villette- essenziale per espressa previsione contrattuale-, ha condannato la
BR al risarcimento dei danni subiti dagli attori, previa riduzione di un terzo, ex art. 1227 c.c., per il concorso della condotta degli attori e previa compensazione operata con la somma di €60.000,00, ancora dovuta dai coniugi FA-DE a titolo di IVA sul prezzo di appalto (chiesta in riconvenzione).
Motivi di appello e ragioni della decisione
Con il primo motivo di appello, la parte appellante - dopo aver premesso che il giudice di prime cure ha ritenuto essenziale nell'interesse dei coniugi FA il termine del 31/01/2013 previsto per la consegna delle villette nella scrittura del 24 maggio 2012 - lamenta che il Tribunale, una volta accertato il mancato rispetto del termine da parte di BR, ha ritenuto operante la risoluzione di diritto della predetta scrittura privata, con conseguente reviviscenza dell'originario termine di consegna delle opere (maggio 2009, per come pattuito nell'atto di permuta del
27.5.2008). 3
Deduce, in particolare, l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il predetto termine del 31.1.2013 fosse un termine essenziale e per non aver valutato che il comportamento tenuto dagli attori dimostrava che, comunque, gli attori vi avevano di fatto rinunziato;
soggiunge che, di conseguenza, il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere risolto l'accordo del maggio 2012, facendo così retroagire l'inadempimento della BR all'originario termine del maggio 2009, bensì avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione per la scarsa importanza dell'inadempimento della società, valutato ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso ogni valutazione in ordine al comportamento degli attori che, non solo avevano di fatto rinunciato alla essenzialità del termine, ma avevano essi stessi, con le loro condotte, causato i ritardi nell'esecuzione delle opere di loro proprietà.
Ha chiesto quindi riformarsi la sentenza nel senso di escludersi l'effetto risolutorio della scrittura del maggio 2012 e rigettarsi la domanda di risarcimento del danno in ragione del contributo causale degli attori.
Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione logico-giuridica, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
In primo luogo, correttamente il giudice di prime cure ha
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