Corte d'Appello Roma, sentenza 20/09/2024, n. 5874

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 20/09/2024, n. 5874
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 5874
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei
Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 50723/2023 V.G.
a istanza di
DE OR SE, nato a [...], Canada (British Columbia) il 29 novembre 1968 (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Giacinto Matarazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Gaeta, Via
Indipendenza 147
RICORRENTE nei confronti di
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ope legis , in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
RESISTENTE
Nonché
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza straniera di adozione
***
1
Con ricorso ex artt. 67 l. n. 218/95 e 702 bis c.p.c., depositato il 13 aprile 2023, De
EG GI ha esposto: di essere cittadino canadese (jure soli) e italiano (jure sanguinis) dalla nascita, essendo nato in [...], Canada (British Columbia) il 29 novembre 1968 e iscritto come cittadino AIRE presso il Comune di Roma;
di essere in regime di Civil Union, sin dal 2014, con AN AR EL AN, nata a
Burnaby, Canada il 30 settembre 1976, e di risiedere con la stessa in Burnaby, 4950
Pandora Street;
di avere ottenuto, con provvedimento n. 220019 del 04 luglio 2022 pronunciato dalla Suprema Corte della British Columbia, l'adozione del figlio biologico della propria compagna, MA AN, nato a [...], British Columbia il
21 luglio 2004, e di aver richiesto la trascrizione della sentenza al Consolato Italiano di Vancouver, che non vi aveva provveduto;
di dover conseguentemente chiedere, ai sensi della legge n. 218/1995 (art. 67), che venga dichiarato efficace in Italia il richiamato provvedimento n. 220019 del 04 luglio 2022, pronunciato dalla Suprema
Corte della British Columbia, essendo l'istante cittadino italiano, residente dalla nascita nel paese (Canada) che ha emesso il suddetto provvedimento ed essendo stata la stepchild adoption, cioè l'adozione da parte di un genitore non biologico del figlio del proprio coniuge o del partner con il quale si è uniti civilmente, riconosciuta come possibile dalla giurisprudenza italiana nel 2014, mediante un'interpretazione estensiva dell'articolo 44 comma 1 lettera d) l. n. 184/1983 (c.d. adozioni in casi particolari).
Il ricorrente ha quindi chiesto che venga dichiarato efficace in Italia il richiamato provvedimento n. 220019 del 04 luglio 2022 della Suprema Corte della British
Columbia (Canada), depositando copia della sentenza con timbro di autenticazione del Consolato Generale d'Italia a Vancouver, certificato di nascita del minore, fotocopia dei documenti del richiedente e della madre biologica del minore.
Con provvedimento presidenziale del 19 maggio 2023 è stato nominato il Consigliere relatore della causa, sono stati fissati i termini per il contraddittorio (31 luglio 2023 per la notifica da parte del ricorrente, 31 ottobre 2023 per la costituzione di controparte) è stata fissata per la comparizione delle parti in camera di consiglio
l'udienza del 14 dicembre 2023, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2
Il Ministero degli Affari Esteri, al quale il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo, si è costituito in giudizio in data 26 luglio 2023 mediante deposito di memoria, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, il difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta a sostegno della domanda. Ha quindi concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto della domanda nel merito.
Con memoria del 3 ottobre 2023 il De EG ha contestato il rilievo di parte resistente, lamentando che il funzionario consolare in Canada, anziché trasmettere
l'atto di adozione all'ufficiale di stato civile competente in Italia, aveva esercitato una forma di controllo che non rientrava nelle sue attribuzioni, bocciando la pratica sul presupposto che in Italia non si sarebbe potuto procedere alla trascrizione, in quanto il richiedente non era coniugato con la madre dell'adottato.
Il ricorrente ha quindi osservato che solo nel caso in cui fosse stato formalizzato il diniego da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, egli avrebbe dovuto agire nei confronti del Ministero dell'Interno, indicato dall'Amministrazione resistente come soggetto passivamente legittimato. Ha insistito nella domanda e, in via subordinata, ha chiesto termine per procedere alla notifica del ricorso anche al
Ministero dell'Interno.
Il Procuratore Generale in data 4 dicembre 2023 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Le parti hanno depositato entro i termini ex art. 127 ter c.p.c. note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza.
Con ordinanza del 18 dicembre 2023 la Corte, ritenendo necessario, al fine di verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per il riconoscimento della sentenza straniera (rispetto del contraddittorio;
passaggio in giudicato del provvedimento del quale si chiede il riconoscimento, autenticato secondo la normativa di cui alla Convenzione dell'Aja del 1961;
insussistenza di pendenza di altro processo davanti al Giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti;
insussistenza di disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano) integrare la documentazione offerta dal ricorrente a sostegno della domanda, ha invitato il De
EG a provvedere entro il 30 maggio 2024 al deposito dei seguenti atti:
3
attestazione di avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento relativamente al quale si chiede il riconoscimento, con autenticazione come sopra indicata;
atti della causa di adozione innanzi al giudice canadese (tradotti in italiano), da ritenersi assolutamente indispensabili ai fini della verifica delle ragioni (non emergenti dal testo dell'atto) che hanno indotto la Corte Canadese a non coinvolgere nel giudizio il padre biologico del minore e a non acquisirne il relativo consenso, ai fini della pronuncia di adozione. Ha rinviato, quindi, per la decisione della causa all'udienza del 12 settembre 2024, successivamente sostituita con il deposito di note scritte, sempre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In ossequio a quanto disposto, il De EG ha provveduto a depositare i seguenti documenti:
• Documentazione relativa all'adozione apostillata, tradotta e legalizzata;

• Rifiuto alla registrazione del Consolato d'Italia a Vancouver;

• Sentenza di adozione tradotta;

• Traduzione certificata della legge canadese sull'adozione e originale in lingua inglese;

In seguito alla scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata decisa da questa Corte in Camera di Consiglio.
***
In merito all'eccezione preliminare sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale il ricorrente ha resistito chiedendo, in subordine, di essere rimesso in termini per integrare il contraddittorio, ritiene questo Collegio che nel caso di specie possa prescindersi dal coinvolgere nella presente vicenda processuale il Ministero dell'Interno.
Come noto, la legge n. 218/1995 ha mutato il criterio orientativo in materia di efficacia delle sentenze e degli atti stranieri nel territorio nazionale. Mentre nel sistema previgente le sentenze straniere non avevano efficacia in Italia se non attraverso la pronuncia di un
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