Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2024, n. 34

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2024, n. 34
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 34
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 683/2017 R.G., vertente tra
Target s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro- tempore, c.f. 03119260879, con sede legale in Catania alla Via Barletta n. 7, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca
Alioto e dall'Avv. Sandro Giacobbe, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B, presso lo studio del primo per procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
e
Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Messina, C.F. 00080270838 rappresentato e difeso dall' Avv. Assunta
Massaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Felice
Bisazza,65, c per procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado,
APPELLATA
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********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 764/17 (n. 333/2011 R.G.) del
Tribunale di Messina depositata il 16.03.2017, avente ad oggetto contenzioso di diritto tributario e doganale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5 dicembre 2022 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti, hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in seno al proprio atto di appello, da intendersi qui, per brevità, integralmente richiamato e trascritto. Si contesta tutto quanto ex adverso eccepito, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari...”
Il procuratore della parte appellata ha così concluso:
“ … precisa le conclusioni insistendo in tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di appello ed in atti e verbali di causa e chiede la decisione, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa ed il favore delle spese..”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina la Target s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento e liquidazione dei canoni di concessione e sanzioni per l'occupazione abusiva degli spazi di spazi ed aree pubblicitarie notificata dal Comune di Messina (Prot. 526 del
19.01.2009) della somma di € 38.277,97 contestando la violazione dell'art.
3 comma 4, della L. 241/90
e dell'art. 7 comma 3 lett. C della L. 212/200 per essere stato omesso nell'avviso di liquidazione l'autorità a cui ricorrere
e il relativo termine, la decadenza dal pagamento dell'imposta, l'illegittimità della doppia imposizione a titolo di pubblicità ed occupazione del suolo, e
l'erroneo calcolo della superfice oggetto dell' imposizione fiscale.
Il Comune, costituito in giudizio, contestava preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e nel merito l'infondatezza delle
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doglianze poiché l'autorità giudiziaria per proporre ricorso era stata indicata, il termine era desumibile da quello per l'adempimento e comunque costituiva una mera irregolarità alla quale il ricorrente poteva chiedere una rimessione in termini, anche l'eccepita decadenza era infondata sia perché i termini erano stati già interrotti dalla notifica di altra precedente cartella di pagamento sia perché – comunque - l'avviso di accertamento era stato notificato entro il termine dei cinque anni successivi a quello in cui la denunzia era stata presentata, quanto in ultimo alla doppia tassazione la contestazione era infondata e il calcolo dell'imposta era conforme al regolamento adottato.
La Commissione tributaria con sentenza n 418/03/10 del 26/10/208 accoglieva l'eccezione di carenza di giurisdizione e la società appellante riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Messina.
Il Comune di Messina, nel costituirsi, eccepiva in via preliminare
l'inammissibilità della riassunzione, in quanto il giudice amministrativo nel pronunciare il proprio difetto di giurisdizione non aveva né dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario né fissato un termine per la riassunzione
e nel merito contestava la fondatezza dei motivi addotti.
All'esito dell'istruttoria documentale il Tribunale di Messina rigettava le domande e condannava la società opponente al pagamento delle spese processuali.
Con atto ritualmente notificato, la Target s.r.l. in liquidazione ha proposto gravame alla sentenza, per i motivi che si diranno in seguito, chiedendo in riforma dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento statuendo che nessuna somma era dovuta dall'appellante o in subordine che non erano dovute quelle ingiunte a titolo di sanzioni, con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Messina che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato.
Con ordinanza dell'1-5.06.2018 la Corte rilevando che non sussistevano, ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., le condizioni per la declaratoria di
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inammissibilità dell'appello rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii per il carico del ruolo e per esigenze organizzative dell'ufficio, all'udienza del 5.12.2022, tenutasi in modalità cartolare, la
Corte, sulle note scritte di trattazione rassegnate dalle parti, assumeva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. SULL'ECCEPITA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4, L. 241/1990.
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. C) L. 212/2000. NULLITÀ DELL'AVVISO IMPUGNATO PER OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI, MODI E AUTORITÀ PRESSO CUI RICORRERE


Con il primo motivo di gravame la parte appellante si duole che il
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