Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/10/2024, n. 1208
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa A E R Presidente
2) Dott.ssa T B Consigliere
3) Dott.ssa A F Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 407 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.10.2024, depositata in data
11.10.2024, emessa all'esito dell'udienza del 26.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
6.9.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola n.
385/2024, depositata in data 16.2.2024, vertente
TRA
(cod. fisc: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. P G, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Anna Merante, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
1
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione: “…che codesta Corte, preso atto della intervenuta definizione bonaria del presente giudizio di appello, recepisca in sentenza gli Accordi congiunti e sottoscritti per accettazione da entrambe le parti che si depositano in uno con la presente ivi compreso il Protocollo delle spese di mantenimento prole siglato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro e dal locale COA in data 16 maggio 2019 pure sottoscritto per accettazione da entrambi i genitori di
Con compensazione delle spese..”. Per_1
Per l'appellato rassegnate nelle note di trattazione: “...insiste nell'accoglimento delle condizioni indicate nell'accordo in parola, da intendersi qui trascritte, chiede all'ecc.
Corte adita di decidere la causa con sentenza ivi recependo l'accordo sottoscritto in data 17.9.2024 da e ”. Controparte_1 Parte_1
del Procuratore Generale: chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le difese e domande proposte dalle parti nel giudizio di primo grado possono essere ricostruite come segue alla luce del contenuto degli atti e della sentenza impugnata.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20 giugno 2023, – premesso di Controparte_1
aver contratto matrimonio concordatario in data 29 giugno 2003 in Stalettì (CZ) con
in regime di separazione dei beni, in costanza del quale era nata, il Parte_1
15 novembre 2004, la loro unica figlia, affetta da gravi disabilità e da diverse Per_1
patologie psicomotorie (disturbo ossessivo, convulsivo, ritardo psicomotorio con ritardo del comportamento, disturbo dello spettro autistico, disabilità intellettiva), che le impedivano di essere autonoma tanto da essere riconosciuta invalida civile al 100% e portatrice di handicap, ex art. 3 comma 3, della l. 104/92 – esponeva che con decreto n.
RG 5286/2017 del 14 settembre 2017, il Tribunale di Catanzaro omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia, all'epoca minorenne, con collocamento della stessa presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, con obbligo, per esso istante, di versare alla ex moglie un assegno separativo pari ad euro 1000,00 rivalutabili, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, di euro 1.000,00 rivalutabili, oltre ad un contributo per spese mediche e scolastiche, con
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impegno anche a mantenere una persona destinata in ausilio della signora per Parte_1 la gestione della minore durante l'accompagnamento a scuola e un operatore Per_1
specializzato di sostegno della minore nelle ore pomeridiane, con regolamentazione del diritto di visita di esso istante.
Rappresentava, altresì, che, rispetto all'epoca della separazione, vi era stato un mutamento delle condizioni di fatto: la figlia, infatti, dal mese di gennaio dell'anno
2023 trascorreva molto più tempo con il padre (nominato amministratore di sostegno dal
Tribunale di Catanzaro), passando con il genitore diverse ore al giorno e pernottando presso la sua abitazione diversi giorni a settimana. Sotto il profilo economico, evidenziava di aver sempre ottemperato agli obblighi previsti in sede di separazione e di avere anche versato alla (peraltro, proprietaria di un'abitazione sita nel Parte_1
Comune di Montepaone, con uso esclusivo della stessa), sul conto corrente di cui ella era titolare, la somma di euro 100.000,00 “al fine di consentire alla resistente di poter fruire di detto importo per fronteggiare le sue esigenze, ivi comprese, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione concessa in uso dall'ex marito”.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso della figlia
e sua con collocazione presso la madre nell'abitazione concessa in uso alla Per_1 stessa, regolamentazione del diritto di visita del padre, previsione dell'obbligo, a carico di esso ricorrente, di versare un contributo di euro 1000,00 mensili alla ex moglie per il mantenimento della figlia e di versare la somma di ulteriori euro 1000,00 a titolo assegno divorzile, oltre al pagamento delle utenze e delle tasse eccetto il metano.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale – pur Parte_1
manifestando la volontà di aderire alla domanda di divorzio, concordando altresì, sull'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, nonché sull'entità dell'assegno che il corrispondeva per il mantenimento di moglie e CP_1
figlia – deduceva che divenuta nelle more maggiorenne, a causa Per_1 dell'aggravamento delle patologie da cui era affetta, manifestava “atteggiamenti e modi di fare molto più scontrosi e aggressivi nei confronti della madre” che la rendevano
“ingestibile”;
di talché il regime di visita paterno doveva essere modificato, rendendosi necessaria una maggiore presenza quotidiana del , anche al fine di consentire CP_1 alla di “riposarsi”. Parte_1
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Rappresentava, inoltre, la necessità di disporre
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