Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2024, n. 818

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2024, n. 818
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 818
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Michele Ancona Presidente
dott. Emma Manzionna Consigliere
dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 485/2023, promossa da:
LI ES (c.f. [...]), IC LO (c.f. [...]), LI
RE (c.f. [...]) e IA NN (c.f. [...]), con l'Avv.
Giuseppe Sardella (c.f. [...]), pec giuseppe.sardella@pec.ordineavvocatitrani.it
APPELLANTI

contro

:
• IMER s.n.c. (c.f./p.iva 00381750728) con l'Avv. Vincenzo Operamolla, (c.f. PRM VCN
68R17A662W, pec: vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it) e l'Avv. Rosa Ferreri (c.f.
[...], pec: rosa.ferreri@pec.ordineavvocatitrani.it),
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
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• IA OM (c.f. [...]), con l'Avv. Nicola Quinto (c.f.
[...]), pec: nicola.quintosenior@pec.ordineavvocatitrani.it
APPELLATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza n. 1540 resa il 17/18 ottobre 2022 nel giudizio iscritto al RGN. 4668/2021, col quale gli odierni appellanti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1138/2021 del 19/07/2021 di pagamento della somma di € 40.450,66, richiesto ed ottenuto dal sig. EL
MO, per l'omessa corresponsione dei canoni (€ 39.100,00 da luglio 2019 a maggio 2021) e degli oneri condominiali (€ 1.350,66), dell'immobile ubicato in Trani al piano terra di Via De Nicola, concesso in locazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness Authority, in persona del suo presidente NA EL, la cui obbligazione di pagamento era garantita anche dai sigg.ri ST
AL, CO RE e SO AL e nel quale aveva spiegato con atto del 07.02/2022 intervento volontario la IMER s.n.c., che aveva pignorato i canoni di locazione dovuti dalla Asd
Fitness Authority al sig. EL MO per l'importo complessivo di € 45.000,00 (importo che le era stato assegnato con ordinanza del G.E. il 13.01.2022), il Tribunale di Trani, dopo aver dichiarato
l'inammissibilità dell'intervento del terzo Imer s.r.l. avvenuto (in data 07.02.2022) oltre il termine
previsto per la costituzione del convenuto (ex. artt. 105 e 419 c.p.c.), ed accertato il minore credito
del locatore per euro 33.000,66 (euro 34.850,00 per omesso pagamento dei canoni di locazione di euro
1.700,0 maturati da luglio 2019 a maggio 2021, con riduzione al 50% di cinque mensilità da marzo a luglio
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opponente al pagamento nei confronti di parte opposta della somma di euro 1.350,66 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
Censuravano la sentenza i sigg.ri EL NA ST AL, CO RE e SO AL
per aver il Tribunale, nel dichiarare la tardività e l'inammissibilità dell'intervento della Imer s.n.c.,
omesso di dichiarare la decadenza della stessa dalle domande formulate, dalle eccezioni e dai mezzi di
prova e documenti ai sensi degli artt. 416 e 419 c.p.c. in virtù del rinvio compiuto dall'art.447 bis c.p.c.;
per
l'omessa motivazione sull'accertato obbligo dei garanti di pagare i canoni al posto del conduttore ed
implicito rigetto della domanda di invalidità, inefficacia o inapplicabilità della garanzia prestata dai sigg.
ST AL, CO RE e SO AL;
per aver erroneamente il Tribunale affermato che
legittimato a ricevere il pagamento dei canoni di locazione non è il locatore ma il creditore OR, in
virtù dell'assegnazione del credito, e riconosciuto la legittimazione del creditore OR al pagamento dei canoni e condannato parte opponente - odierni appellanti - al pagamento in favore della parte opposta
(conduttore) della somma di € 1.350,66 oltre interessi a titolo di oneri accessori.
Si costituiva IA MO che aderiva alla domanda di declaratoria della decadenza della
Imer s.n.c. dalle domande formulate e dai diritti posti a fondamento di tali domande, in particolare
di quella con cui chiedeva la condanna dei garanti ST AL, CO RE e SO
AL al pagamento in favore della Imer s.n.c. delle somme per le quali avevano prestato
garanzia in favore del locatore EL MO;
contestava la censura inerente l'obbligo dei
garanti di pagare i canoni al posto del conduttore, implicitamente rigettata dal Tribunale, oltre a
dolersi del governo delle spese e concludeva per sentir: “1- confermare l'inammissibilità dell'intervento
del terzo, perché tardivo;

2- confermare la condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'appellato
della somma di 33.000,66, per canoni di locazione impagati e della somma di euro 1.350,66=, per oneri
condominiali oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

3-in subordine dichiarare EL NA tenuta al
pagamento dell'intera somma indicata nella sentenza del Tribunale di Trani, mentre i signori LI
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ES, IC LO, LI RE, garanti, tenuti al pagamento della somma di € 20.000,00=,
come da garanzia prestata in favore del locatore per la signora EL, presidente e legale rappresentante
della Fitness Authority Associazione Sportiva Dilettantistica;

4- condannare gli appellanti al pagamento delle
competenze di lite, di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

5- condannare il terzo intervenuto al pagamento delle competenze di lite del doppio grado di giudizio, da
distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva la IMER s.n.c., che contestava i motivi di appello e spiegava appello incidentale per
censurare la declaratoria di inammissibilità dell'intervento del terzo ritenuto, d'ufficio, tardivo dal
Tribunale, rilevando che l'intervento della società. è ammissibile, e che la stessa non è terzo bensì
successore in forza di legge nei diritti azionati dal EL per la riscossione dei canoni di
locazione nei confronti di obbligato principale e garante e concludeva per sentir: “in riforma della
sentenza impugnata ... 1) condannare EL NA, ST AL, CO RE e SO AL al
pagamento in favore
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