Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 1803
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. A P Consigliere
Dott.ssa D D Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2072/20234 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. F P, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. M E N, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
In riforma della sentenza n. 912/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Agrigento, dichiarare che nessun mantenimento è dovuto in favore della moglie ed a Controparte_1
carico del marito , quindi revocare l'assegno di mantenimento disposto. Parte_1
Confermare che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
nella misura di € 250.00 mensili, da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese. Dichiarare
1 e disporre che il detto mantenimento venga pagato nelle mani della sig.ra fino a CP_1
quando la figlia non compirà 18 anni. Per_1
Dichiarare che il figlio maggiorenne A di anni 25 e autosufficiente, non studia ed ha raggiunto una età incompatibile con la previsione di un assegno di mantenimento, quindi revocare l'assegno di mantenimento disposto.
Conferma nel resto la impugnata sentenza. Spese vinte”;
Conclusioni per l'appellata: in via preliminare rigettare il gravame avversario perché inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
nel merito, rigettare i motivi di appello avversari perché palesemente inammissibili e/o infondati in fatto ed in diritto;
disporre la correzione della sentenza n. 912/2023 prevedendo espressamente nella parte dispositiva che “a carico del sig. va posto l'onere di versare alla ricorrente Parte_1
mensilmente l'importo di € 250,00 per il mantenimento della figlia minore (somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat)” per l'effetto, previa correzione della sentenza come sopra indicato, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Condannare la parte appellante al pagamento di competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 912/2023, pubblicata il 23 giugno 2023, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Agrigento ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disposto l'affidamento condiviso della figlia minore (nata ad Agrigento il 28 agosto 2007) a entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, alla quale ha quindi assegnato la casa familiare;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla controparte Parte_1
l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento e l'importo di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ANTONIO (nato ad Agrigento il 25 marzo 1998);
posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere al marito l'importo mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo
2
l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne (nata Per_2
ad Agrigento il 21 dicembre 2000). Il Tribunale ha infine suddiviso la partecipazione delle parti alle spese straordinarie nell'interesse dei tre figli nella misura del 70% a carico di
e del 30% a carico di , compensato integralmente tra le parti le Parte_1 CP_1
spese processuali sostenute in primo grado e condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite relativamente al reclamo proposto innanzi alla Corte d'Appello nei confronti dell'ordinanza presidenziale del 2 aprile 2021.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 29 novembre 2023, lamentando in tre motivi l'erroneità della sentenza per non aver previsto in parte dispositiva il mantenimento della figlia minore ;
per avere Per_1
disposto il mantenimento della moglie e del figlio maggiorenne A, in assenza dei relativi presupposti e infine per aver posto a carico dell'appellante le spese del reclamo, invece di disporre la compensazione delle stesse.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'8 maggio 2024, si è costituito l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 11 ottobre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è parzialmente fondato nei limiti delle motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver pronunciato, in parte dispositiva, in ordine al mantenimento della figlia minore
. Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale, dopo essersi pronunciato al punto 2 sul Per_1
regime di affidamento condiviso della minore e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. A P Consigliere
Dott.ssa D D Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2072/20234 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. F P, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. M E N, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
In riforma della sentenza n. 912/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Agrigento, dichiarare che nessun mantenimento è dovuto in favore della moglie ed a Controparte_1
carico del marito , quindi revocare l'assegno di mantenimento disposto. Parte_1
Confermare che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
nella misura di € 250.00 mensili, da corrispondere entro giorno 5 di ogni mese. Dichiarare
1 e disporre che il detto mantenimento venga pagato nelle mani della sig.ra fino a CP_1
quando la figlia non compirà 18 anni. Per_1
Dichiarare che il figlio maggiorenne A di anni 25 e autosufficiente, non studia ed ha raggiunto una età incompatibile con la previsione di un assegno di mantenimento, quindi revocare l'assegno di mantenimento disposto.
Conferma nel resto la impugnata sentenza. Spese vinte”;
Conclusioni per l'appellata: in via preliminare rigettare il gravame avversario perché inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
nel merito, rigettare i motivi di appello avversari perché palesemente inammissibili e/o infondati in fatto ed in diritto;
disporre la correzione della sentenza n. 912/2023 prevedendo espressamente nella parte dispositiva che “a carico del sig. va posto l'onere di versare alla ricorrente Parte_1
mensilmente l'importo di € 250,00 per il mantenimento della figlia minore (somma Per_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat)” per l'effetto, previa correzione della sentenza come sopra indicato, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Condannare la parte appellante al pagamento di competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 912/2023, pubblicata il 23 giugno 2023, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Agrigento ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disposto l'affidamento condiviso della figlia minore (nata ad Agrigento il 28 agosto 2007) a entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, alla quale ha quindi assegnato la casa familiare;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla controparte Parte_1
l'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento e l'importo di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ANTONIO (nato ad Agrigento il 25 marzo 1998);
posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere al marito l'importo mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo
2
l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne (nata Per_2
ad Agrigento il 21 dicembre 2000). Il Tribunale ha infine suddiviso la partecipazione delle parti alle spese straordinarie nell'interesse dei tre figli nella misura del 70% a carico di
e del 30% a carico di , compensato integralmente tra le parti le Parte_1 CP_1
spese processuali sostenute in primo grado e condannato al pagamento delle Parte_1
spese di lite relativamente al reclamo proposto innanzi alla Corte d'Appello nei confronti dell'ordinanza presidenziale del 2 aprile 2021.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 29 novembre 2023, lamentando in tre motivi l'erroneità della sentenza per non aver previsto in parte dispositiva il mantenimento della figlia minore ;
per avere Per_1
disposto il mantenimento della moglie e del figlio maggiorenne A, in assenza dei relativi presupposti e infine per aver posto a carico dell'appellante le spese del reclamo, invece di disporre la compensazione delle stesse.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata l'8 maggio 2024, si è costituito l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 11 ottobre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è parzialmente fondato nei limiti delle motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver pronunciato, in parte dispositiva, in ordine al mantenimento della figlia minore
. Ha infatti dedotto l'appellante che il Tribunale, dopo essersi pronunciato al punto 2 sul Per_1
regime di affidamento condiviso della minore e
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